ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4, del
 d.-l.  28  agosto  1995,  n.  362 (Disposizioni urgenti in materia di
 assistenza farmaceutica e di sanita'), promosso con ordinanza  emessa
 il  26  ottobre  1995  dal  tribunale amministrativo regionale per il
 Veneto, sul ricorso proposto  da  Gatto  Umberto  contro  la  regione
 Veneto  ed  altra,  iscritta  al n. 150 del registro ordinanze 1996 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica,  n.  9,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
 relatore Valerio Onida;
   Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per  il  Veneto,
 con  ordinanza  emessa il 26 ottobre 1995  (r.o. n. 150 del 1996), ha
 sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
 agli artt. 24, 32 e 113 della Costituzione, dell'art. 3, comma 4, del
 d.-l.  28  agosto  1995,  n.  362 (Disposizioni urgenti in materia di
 assistenza  farmaceutica  e  di   sanita'),   "e   delle   successive
 reiterazioni";
     che,   secondo   il   remittente,   la  disposizione  denunciata,
 stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge
 di conversione del medesimo decreto-legge la  commissione  unica  del
 farmaco,  di  cui  all'art.  7  del  d.lgs.  30  giugno 1993, n. 266,
 provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di
 particolari patologie nonche' alla  identificazione  delle  patologie
 stesse,  avrebbe  escluso,  fino alla scadenza di un termine divenuto
 nella prassi  (s'intende,  per  la  reiterazione  dei  decreti-legge)
 incertus  quando, la vigenza di qualsivoglia procedura amministrativa
 idonea a  consentire  agli  assistiti  di  ottenere  la  prosecuzione
 dell'erogazione gratuita di farmaci inclusi fra quelli di fascia "C",
 cioe' a totale carico dell'utente, di cui pure sia stata riconosciuta
 l'essenzialita' terapeutica;
     che  l'art.  3,  comma  3,  del d.-l. 30 giugno 1994, n. 419, con
 disposizione riprodotta successivamente nei dd.-ll. 29  agosto  1994,
 n.  518;  29  ottobre  1994,  n.  603;  23  dicembre 1994, n. 722; 28
 febbraio 1995, n. 57; 29 aprile 1995, n.  135,  aveva  previsto  che,
 qualora un assistito dal Servizio sanitario nazionale avesse assoluta
 necessita', in ragione della particolare patologia cronica o di lunga
 durata  della  quale  soffrisse, di essere trattato con medicinali di
 fascia "C", la  Unita'  sanitaria  locale  competente  provvedesse  a
 dispensare  gratuitamente  gli  stessi, purche' l'assoluta necessita'
 del  trattamento  fosse  stata  riconosciuta  dalla  stessa  USL,  in
 conformita'  a  criteri  adottati dalla Commissione unica del farmaco
 (criteri in effetti adottati con provvedimento del 25 luglio 1994,  e
 successivamente con provvedimento del 28 novembre 1994, che demandava
 alle  regioni  il  compito  di  dettare  alle  USL  le  modalita' per
 garantire ai cittadini la dispensazione di detti farmaci):  procedura
 di  riconoscimento che era stata applicata al ricorrente nel giudizio
 a quo, le prime due volte con esito positivo e  la  terza  volta,  al
 contrario,   con   esito   negativo,  avendo  l'apposita  commissione
 regionale  negato  al  ricorrente  la  dispensabilita'  del   farmaco
 richiesto,   con   provvedimento   impugnato   nel  giudizio  davanti
 all'autorita' remittente;
     che la disposizione da ultimo citata non e' piu' stata riprodotta
 nei decreti-legge succedutisi dopo   quello del 29  aprile  1995,  n.
 135,  essendosi  viceversa rimesso alla Commissione unica del farmaco
 il compito di provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in  vigore
 della  legge  di  conversione  del  decreto, alla identificazione dei
 farmaci  necessari  al  trattamento  di particolari patologie nonche'
 alla identificazione delle patologie medesime (art. 3, comma  4,  del
 d.-l.  30  giugno  1995, n. 261, riprodotto nell'art. 3, comma 4, del
 d.-l. 28 agosto  1995,  n.  362  -  la  disposizione  impugnata  -  e
 successivamente  nelle  corrispondenti  disposizioni  dei  dd.-ll. 30
 ottobre 1995, n.  448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n.
 89, 26 aprile 1996, n. 224):  senza  che  la  commissione  unica  del
 farmaco adottasse il provvedimento ivi previsto;
     che,  secondo  il  giudice  remittente,  tale ultima disposizione
 violerebbe anzitutto gli artt. 24 e 113  della  Costituzione,  atteso
 che la temporanea mancanza di ogni procedimento diretto a disporre la
 dispensazione  gratuita dei farmaci in questione lederebbe il diritto
 alla   difesa   del   cittadino   nei   confronti   della    pubblica
 amministrazione,   poiche'  la  funzione  giurisdizionale  resterebbe
 paralizzata,  in  assenza  di  strumenti  amministrativi   per   dare
 esecuzione  ad  una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, e
 cio' nonostante che il  legislatore  abbia  previsto,  a  regime,  la
 tutelabilita' della situazione giuridica fatta valere in giudizio;
     che,  inoltre,  la  disposizione  denunciata violerebbe l'art. 32
 della Costituzione, in quanto l'assenza di  strumenti  amministrativi
 idonei  a  disporre  la  dispensazione gratuita di farmaci essenziali
 precluderebbe di fatto, dato il costo estremamente elevato di  taluni
 farmaci,  la  possibilita'  per  l'assistito di accedere ad essi, con
 lesione del diritto alla salute di coloro i  quali  abbiano  assoluto
 bisogno dei farmaci medesimi;
   Considerato che la norma impugnata non e' stata piu' riprodotta nei
 decreti-legge  reiterati in materia di farmaci e di sanita' succeduti
 a quello del 26 aprile 1996, n. 224;
     che, peraltro, nel frattempo e' entrata in  vigore  la  legge  28
 dicembre  1995,  n.  549,  il  cui  art. 3, comma 129, stabilisce fra
 l'altro che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
 stessa  legge  "la  commissione  unica  del  farmaco  provvede   alla
 identificazione  dei  farmaci necessari al trattamento di particolari
 patologie  nonche'  alla   definizione   delle   patologie   stesse",
 prevedendo altresi' che tali farmaci sono collocati nelle fasce "A" e
 "B" (a totale o parziale carico del servizio sanitario nazionale);
      che  dunque  la  disposizione  impugnata (pur, inspiegabilmente,
 riprodotta testualmente ancora in tre decreti-legge  successivi  alla
 legge  n.  549  del  1995) e' stata sostituita da una disposizione di
 contenuto corrispondente, ma con varianti che  incidono  proprio  sul
 termine  la cui incertezza e' posta dal remittente a fondamento della
 proposta questione  di  costituzionalita',  stabilendosi  un  termine
 certo,  e  gia'  decorso,  per la identificazione dei farmaci che, in
 forza della  loro  assoluta  necessita'  in  rapporto  a  determinate
 patologie,  sono  dispensati  a carico totale o parziale del servizio
 sanitario nazionale;
     che, pertanto, devono restituirsi gli atti al giudice a  quo  per
 una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della
 citata  sopravvenuta disposizione dell'art. 3, comma 129, della legge
 28 dicembre 1995, n. 549.