LA II CORTE D'ASSISE D'APPELLO
   Ordinanza nel procedimento a carico di Tomassoli Massimiliano Fabio
 imputato del delitto di cui agli artt. 575 codice penale e 4 legge n.
 110/75, nato a Roma il 18 luglio 1965.
   Ha pronunciato la seguente ordinanza
   1.  -  La difesa dell'imputato nei motivi di appello ed all'udienza
 odierna, prima dell'apertura del dibattimento,  ha  chiesto  che  sia
 dichiarata  la nullita' della sentenza pronunciata in data 14.12.1994
 dalla Corte di assise di Novara,  rilevando  che  il  presidente,  in
 precedenza, aveva partecipato in qualita' di presidente del tribunale
 del  riesame alla decisione emessa sulla richiesta ai sensi dell'art.
 309 di riesame del provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le
 indagini preliminari del  tribunale  di  Novara,  nei  confronti  del
 Tomassoli,  indagato  per  il  delitto  di  cui agli artt. 575 codice
 penale e 4 legge 110/75. In subordine ha sollevato  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo comma, nella parte
 in cui  non  prevede  l'incompatibilita'  che  possa  partecipare  al
 giudizio  il  giudice  che  abbia  proceduto,  come  nella specie, al
 riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ai sensi
 dell'art. 309 dello stesso codice in riferimento agli artt. 97 e  101
 della Costituzione.
   2. - L'eccezione di nullita' e' infondata.
   Il  codice  di  procedura  penale  vigente ha ribadito all'art. 177
 c.p.p. il principio di tassativita' delle  nullita',  nel  senso  che
 l'inosservanza   delle   disposizioni  stabilite  per  gli  atti  del
 procedimento e' causa di nullita' soltanto nei  casi  previsti  dalla
 legge. L'art.  34, secondo comma, nella sua attuale formulazione, non
 prevede  che  non  possa  partecipare  al giudizio il giudice che, in
 qualita' di componente del tribunale ha partecipato al riesame  delle
 ordinanze   che   dispongono  una  misura  cautelare.  Pertanto  deve
 escludersi che sussista nullita', della sentenza e degli  altri  atti
 compiuti dalla Corte di assise di Novara per violazione dell'art. 178
 comma  1 lett.  a) o qualsiasi altra nullita'. Ne' puo' questa Corte,
 per il  principio  di  tassativita',  dichiarare  la  nullita'  della
 sentenza  impugnata sulla base della sentenza n. 432/1995 della Corte
 costituzionale  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che possa
 partecipare  al  giudizio  il giudice per le indagini preliminari che
 abbia  applicato  una  misura  cautelare  personale   nei   confronti
 dell'imputato,  poiche'  tale sentenza opera solo nei limiti indicati
 nel dispositivo della sentenza stessa.
   3. - La questione di  legittimita'  dell'art.  34,  secondo  comma,
 c.p.p.,    sollevata, in subordine dalla difesa, non e manifestamente
 infondata ed e' rilevante ai fini del giudizio.
   La Corte costituzionale con sentenza del 30 dicembre  1991  n.  502
 dichiaro'  non  fondata  la  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 34 secondo comma, nella parte in cui non prevede che  possa
 partecipare  al  giudizio  il  giudice che abbia proceduto al riesame
 delle ordinanze che dispongono una  misura  coercitiva  personale  ai
 sensi  dell'art.  309  dello stesso codice con riferimento agli artt.
 76 e 25 Cost. La stessa Corte, chiamata, in prosieguo,  ad  esaminare
 la  materia  delle  incompatibilita'  ha enucleato alcuni principi di
 base che unitamente al mutamento del quadro normativo a seguito della
 legge 8  agosto  1995  n.  332,  che  costituiscono  utili  punti  di
 riferimento per la valutazione delle possibili situazioni di asserita
 incompatibilita',  non  previste  dall'art.  34,  secondo  comma  del
 codice.
   4. - L'analisi del  problema  delle  incompatibilita'  disciplinate
 dall'art.  304,  secondo  comma,  come  la Corte ha sottolineato, con
 particolare ampiezza nella sentenza n. 432/95 la -  piu'  recente  in
 ordine  di  tempo - non si esaurisce e non puo' esaurirsi nell 'esame
 della differenza tra valutazioni  di  tipo  indiziario,  che  vengono
 compiute  in  sede  di  indagini  preliminari,  e giudizio sul merito
 dell'accusa all'esito del dibattimento, ma  deve  anche  considerare,
 piu'  specificamente,  la  possibilita'  che alcuni apprezzamenti sui
 risultati delle indagini preliminari determinino una anticipazione di
 giudizio suscettibili di minare l'imparzialita' del giudice.
   Se e' vero, infatti, che le situazioni processuali prese in esame,
  quali quella della decisione circa l'applicazione, il mantenimento o
 la revoca di una misura cautelare personale e quella della  decisione
 di  merito sulla fondatezza dell'accusa esistono evidenti differenze,
 nondimeno occorre prendere atto che i gravi  indizi  di  colpevolezza
 richiesti  dall'art.  375  c.p.p. primo comma per l'applicazione o il
 mantenimento di misure cautelari si sostanziano  pur  sempre  in  una
 serie  di  elementi  probatori  individuati  nel corso delle indagini
 preliminari, idonei a  supportare  il  giudizio  di  una  consistente
 ragionevole  probabilita'  di colpevolezza dell'imputato. Pertanto e'
 quantomeno possibile che,  in  siffatte  ipotesi,  si  verifichino  i
 medesimi  effetti  che  l'art.  34  mira  ad  impedire e cioe' che la
 valutazione conclusiva  sulla  responsabilita'  dell'imputato  sia  o
 possa apparire condizionata dalla precedente conoscenza degli atti da
 parte  del  giudice, e del giudizio da lui espresso, nella fase delle
 indagini preliminari e concernente la  sussistenza  di  gravi  indizi
 circa la colpevolezza dell'imputato.
   5.  -  In  questa  ottica,  la  questione  sollevata  dalla  difesa
 dall'imputato, cui ha aderito il  p.g.    appare  non  manifestamente
 infondata.  Il  tribunale  del riesame   - che ai sensi dell'art. 309
 c.p.p.  puo'  confermare,  revocare  o  modificare  il  provvedimento
 cautelare   emesso   dal  g.i.p.    -  e'  chiamato  a  compiere  una
 valutazione, ancor piu' pregnante (perche' deve  tenere  conto  anche
 degli  elementi di prova emergenti dagli atti e sui quali si fonda il
 provvedimento coercitivo,  oltre  che  degli  elementi  eventualmente
 prospettati  in  udienza  dal  p.m.  e  dalla  difesa)  di quella che
 compiuta   dal   giudice   delle  indagini  preliminari,  al  momento
 dell'emissione del provvedimento, sottoposto a riesame, sicche' anche
 nell'ipotesi esaminata  -  e  cioe'  di  partecipazione  di  uno  dei
 componenti  il  tribunale  che  ha  esaminato l'ordinanza applicativa
 della misura cautelare  personale  e,  successivamente  partecipa  al
 giudizio,  contro  la  stessa  persona,  si  prospetta una situazione
 simile o identica a quella presa inconsiderazione dalla  Corte  nella
 sentenza  n.  432/95.  Ne  deriva  che  l'  art  .34,  secondo comma,
 considerato sotto questo profilo, potrebe essere in contrasto con  il
 principio  enunciato  dall'art.  3, 25 e 76 della Costituzione, nella
 parte in cui non  prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio
 dibattimentale  uno  dei componenti del tribunale, che ha partecipato
 al riesame della misura cautelare, nei confronti dell' imputato.
   La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla  difesa
 e' rilevante ai fini del giudizio e non e' manifestamente infondata.