IL PRETORE Visti: gli atti difensivi delle parti; l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; la sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 495 della Corte costituzionale; l'art. 23 e l'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli artt. 70, 71, 72, 73, 81, 101, 102, 104, 111, 134, 136 e 137 della Costituzione; Ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimita' costituzionale, rilevate d'ufficio, nella causa r.g. n. 4464/95, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, promossa da Gregorini Giovanna, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Luigi Gritti e la dott.ssa Antonella Podavitte, i quali la rappresentano e difendono in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dai dott. procc. Oreste Manzi e Alfonso Faienza, procuratori per mandati alle liti a rogito del dott. Lupo, notaio in Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di avvocatura in Brescia, via Cefalonia n. 49, convenuto. 1. - Brevi premesse sulle deduzioni e conclusioni formulate dalle parti in causa. Nelle conclusioni la parte ricorrente chiede a questo pretore, di dichiarare il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della pensione di reversibilita' in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 495/93 di cui alla narrativa del ricorso, con conseguente fruizione della prestazione pensionistica spettante ai superstiti in ragione del 60% della pensione diretta integrata al minimo gia' in godimento e che sarebbe spettata al coniuge deceduto, oltre alla perequazione automatica alle scadenze di legge; di dichiarare il conseguente diritto della ricorrente a percepire tutti gli arretrati nell'ambito della prescrizione decennale o, in via subordinata nei limiti della decadenza triennale (?) ex art. 6 della legge n. 166/1991; di condannare l'INPS al pagamento a favore della ricorrente di tutte le somme dovute per il riconoscimento dei diritti di cui sopra, oltre i danni da svalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533/73), in applicazione delle sentenze n. 156/91 e n. 394/92 della Corte costituzionale, nonche' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione a favore dei procuratori antistatari. L'INPS, ha espresso le seguenti, riportate testualmente, graduate conclusioni: respingere il ricorso "in via preliminare, per carenza dei requisiti fattuali di cui alle premesse di fatto necessari. Nel merito: respingere il ricorso siccome inammissibile per scadenza del termine di decadenza per agire in giudizio previsto dalle vigenti disposizioni. In via subordinata: respingere la domanda per carenza di interesse in quanto il ricorrente gode di pensione di reversibilita' per importo integrato al minimo o superiore. Respingere la domanda di riliquidazione della pensione di reversibilita' rapportata al trattamento minimo del dante causa in quanto riferita a periodi anteriori alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia". L'istituto resistente ha, inoltre, pur senza addurre argomenti di supporto, senza assumere conclusioni specifiche e senza sollevare formale eccezione di legittimita' costituzionale, sostenuto che l'interpretazione dell'art. 22 della legge n. 903/1965 nei termini additivi voluti dalla sentenza 495/93 srebbe, comunque, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.