IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Premesso che:
     l'imputato  del  presente procedimento, Hachana Salem, sottoposto
 alla misura cautelare della  custodia  in  carcere,  applicatagli  da
 questo  giudice  con  ordinanza  emessa in data 12 settembre 1995, ha
 chiesto, all'odierna udienza preliminare, con il consenso  del  p.m.,
 di essere giudicato con il rito abbreviato;
   Considerato che:
     con la sentenza n. 432/1995 la Corte costituzionale ha dichiarato
 illegittimo  l'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non
 prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il
 g.i.p.  che  abbia  applicato  una  misura  cautelare  personale  nei
 confronti dell'imputato;
   nella motivazione di tale sentenza si  rileva  che  le  valutazioni
 demandate  al  g.i.p.,  allorquando  dispone  una  misura  cautelare,
 comportano la formulazione di un giudizio non di  mera  legittimita',
 ma  di  merito  (sia pure prognostico ed allo stato degli atti) sulla
 colpevolezza dell'imputato, evidenziandosi, altresi', la  sostanziale
 analogia  con le valutazioni compiute dal g.i.p. allorche', decidendo
 sulla  richiesta  di  archiviazione,  abbia  ordinato  di   formulare
 l'imputazione  o quando, a fronte di una richiesta di applicazione di
 pena concordata tra le parti, l'abbia respinta;
   con riferimento a tali situazioni la Corte costituzionale  ha  gia'
 riconosciuto   l'incompatibilita'   del   g.i.p.   a  partecipare  al
 successivo giudizio abbreviato (sentenze n. 401 del 12 novembre  1991
 e  n.  439  del 16 dicembre 1993) sul rilievo che "non puo' essere lo
 stesso giudice che ha compiuto  una  cosi'  incisiva  valutazione  di
 merito   ad   adottare   la   decisione  conclusiva  in  ordine  alla
 responsabilita' dell'imputato";
   gli stessi profili di  incostituzionalita'  dell'art.  34,  secondo
 comma c.p.p. che hanno portato all'adozione di tali decisioni possono
 essere  dedotti con riferimento alla situazione in esame. Infatti, la
 mancata previsione dell'incompatibilita' a  partecipare  al  giudizio
 abbreviato  del  g.i.p.  che  abbia disposto nel corso delle indagini
 preliminari   una   misura   cautelare   personale   nei    confronti
 dell'imputato si porrebbe in contrasto con i principii costituzionali
 di  eguaglianza (art.3), sotto il profilo che l'imputato assoggettato
 a misure coercitive non godrebbe in sede di giudizio abbreviato delle
 medesime garanzie di ogni altro  imputato;  con  il  principio  della
 presunzione  di non colpevolezza (art. 27) e con il diritto di difesa
 (art. 24) per il rischio che detta presunzione  possa  soccombere  di
 fronte alla prognosi di colpevolezza compiuta in sede cautelare e che
 la  valutazione  conclusiva della responsabilita' penale sia, o possa
 apparire, condizionata dalla propensione del giudice a confermare  la
 propria precedente decisione.