ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1,
 lettera c), 6 e 7 della legge della  Provincia  autonoma  di  Bolzano
 riapprovata  il  5  luglio  1995  dal Consiglio Provinciale, recante:
 "Norme e provvidenze in  materia  di  radiodiffusione"  promosso  con
 ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21
 luglio 1995, depositato in cancelleria il 31 luglio 1995 ed  iscritto
 al n. 42 del registro ricorsi 1995.
   Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
   Udito  nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
   Uditi l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi, per il ricorrente,
 e gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma
 di Bolzano.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato il 21 luglio 1995,  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettera c),
 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano recante "Norme
 e   provvidenze  in  materia  di  radiodiffusione",  riapprovata  dal
 Consiglio il 5 luglio 1995, in riferimento agli artt. 3,  21,  117  e
 127   della   Costituzione,   ed  agli  artt.  5  e  11  della  legge
 costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  5  (Statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto Adige).
   Nel  ricorso  si espone che la legge, censurata dal Governo in sede
 di rinvio per piu' profili, veniva riapprovata - nella seduta  del  5
 luglio 1995 - tenendo conto dei rilievi formulati nei confronti degli
 artt.  5  e  8  e senza alcuna modificazione delle disposizioni, pure
 censurate, contenute negli artt. 3, 6 e 7.
   Le norme impugnate prevedono che  la  Provincia  di  Bolzano  possa
 concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali, con sede e
 redazione  principale nonche' produzione e diffusione prevalentemente
 nel territorio provinciale, contributi fino al  30%  delle  spese  di
 produzione   per   trasmissioni  di  particolare  valore  riguardanti
 specifici problemi dell'Alto Adige (art. 6), nonche' contributi  fino
 al 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie
 da  un'agenzia  di  stampa  di  lingua  tedesca  o  ladina, in quanto
 esistente, a condizione che tali spese non vengano  sopportate  dallo
 Stato (art.  7).
   L'art.  3,  comma  1,  lettera  c),  prevede,  a  sua volta, che il
 comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi esprima il proprio
 parere sui  provvedimenti  che  la  Provincia  intende  assumere  per
 disporre  agevolazioni  a  favore  di  emittenti radiofoniche private
 locali  che trasmettano programmi di pubblica utilita' ai sensi della
 legge 6 agosto 1990, n. 223.
   Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   queste
 disposizioni,  contrastando  con  i  principi  previsti nella legge 6
 agosto 1990, n.  223 - dai quali la legge provinciale  non  potrebbe,
 per  i  limiti  espressi  dallo  statuto, discostarsi, trattandosi di
 norme fondamentali di riforma  economico-sociale  -  violerebbero  le
 norme  costituzionali  che  regolano  i  rapporti  tra  la  normativa
 nazionale e quella degli enti territoriali minori (artt.  117  e  127
 della  Costituzione  ed  artt.   5 e 11 della legge costituzionale 26
 febbraio  1948,  n.  5),  nonche'  il  principio  della  parita'   di
 trattamento  (art.  3 Cost.) e quello della libera manifestazione del
 pensiero  (art.  21   Cost.),   che   impone   nell'uso   dei   mezzi
 radiotelevisivi  un  pluralismo  aperto  a  tutte o al maggior numero
 possibile di opinioni.
   Il contrasto viene, in particolare, riferito all'art. 23, comma  2,
 della legge n. 223 del 1990, in relazione all'art. 16, comma 5, della
 stessa  legge,  dal  momento che tali norme prevedono la possibilita'
 che  le  Regioni  dispongano   agevolazioni   solo   a   favore   dei
 concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a carattere
 comunitario in ambito locale e  individuano  i  caratteri  di  questi
 concessionari.    Secondo  il  ricorrente,  tale  limitata competenza
 regionale  sarebbe  giustificata  dalla  natura   dell'attivita'   di
 radiodiffusione  sonora  a  carattere comunitario, caratterizzata, ai
 sensi dell'art. 16, comma 5, della legge n. 223,  dall'assenza  dello
 scopo  di  lucro  e  dall'esercizio da parte di soggetti qualificati,
 come  fondazioni,  associazioni  riconosciute  e   non,   che   siano
 espressione  di  particolari  istanze culturali, etniche, politiche e
 religiose, nonche' societa'  cooperative,  che  abbiano  per  oggetto
 sociale  la  realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonoro a
 carattere culturale, etnico, politico e  religioso.  Nel  ricorso  si
 osserva   anche  che,  per  ottenere  la  concessione,  le  emittenti
 "comunitarie" devono  assumere  l'obbligo  di  trasmettere  programmi
 originali autoprodotti, riferiti alle istanze indicate, per almeno il
 50%  dell'orario  di  trasmissione,  e  che sussiste il divieto della
 trasformazione  della  concessione   a   carattere   comunitario   in
 concessione a carattere commerciale.
   Richiamata  la  normativa  nazionale,  il  ricorrente  innanzitutto
 censura l'art. 6 della legge  provinciale,  dal  momento  che  questa
 disposizione  prevede benefici anche per le emittenti televisive, che
 non sono ricomprese tra le destinatarie  delle  agevolazioni  secondo
 l'art.   23 della legge n. 223 del 1990, ed individua le trasmissioni
 meritevoli di tali benefici secondo  requisiti  che  privilegerebbero
 indebitamente  le emittenti altoatesine rispetto a quelle delle altre
 Regioni.
   La  disparita'  verrebbe  poi  accentuata  dall'art.  7  attraverso
 l'aumento  del  contributo al 50% e la correlazione alla "particolare
 situazione dell'Alto Adige", nonche' attraverso il riferimento ad una
 agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina della cui  esistenza  lo
 stesso legislatore dubita.
   Conseguentemente,  il  ricorrente  contesta  anche  la legittimita'
 dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge  provinciale  che,  pur
 facendo   riferimento   alle  agevolazioni  concesse  alle  emittenti
 radiofoniche private locali che  trasmettono  programmi  di  pubblica
 utilita' ai sensi della legge n. 223 del 1990, estenderebbe il parere
 del  comitato  provinciale  per  i  servizi  radiotelevisivi anche ai
 provvedimenti di agevolazione disciplinati dagli artt. 6  e  7  della
 stessa legge provinciale.
   Il  ricorrente  deduce,  infine, la violazione da parte delle norme
 impugnate degli artt. 3 e 21 della Costituzione, per avere le  stesse
 norme   introdotto   una   disciplina   di   favore   per   emittenti
 caratterizzate dalla sola collocazione geografica  e  per  avere,  di
 conseguenza,  ridotto  il pluralismo che deve ispirare la liberta' di
 espressione del pensiero.
   2. - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la  Provincia
 autonoma  di  Bolzano  per  chiedere  che  il  ricorso sia dichiarato
 inammissibile e, comunque, infondato.
   La difesa della Provincia contesta, innanzitutto,  l'ammissibilita'
 del  ricorso rispetto all'art. 3, comma 1, lettera c), trattandosi di
 rilievo nuovo. A tal fine la Provincia  rileva  che  la  censura  del
 Governo  espressa  in sede di rinvio aveva ad oggetto la lettera e) e
 non la lettera c) del comma 1 dell'art. 3. Tale censura, in  sede  di
 riapprovazione  della legge, era stata ritenuta infondata, essendo la
 lettera e) riproduttiva dell'art. 7, comma  1,  ultima  proposizione,
 della legge n. 223 del 1990.
   Nel  merito,  secondo  la resistente, il ricorso sarebbe infondato,
 dal momento che  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  competenza
 primaria  -  ai sensi dell'art. 8, numero 4, dello statuto speciale e
 dell'art.  7 delle relative norme di attuazione  (d.P.R.  1  novembre
 1973,  n.    691)  -  in  materia  di  "manifestazioni  ed  attivita'
 artistiche, culturali ed  educative  locali...,  anche  con  i  mezzi
 radiotelevisivi,   esclusa   la   facolta'   di  impiantare  stazioni
 radiotelevisive".
   La Provincia sarebbe, quindi, competente ad erogare  contributi  ad
 emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  per  "trasmissioni di
 particolare valore riguardanti specifici  problemi  dell'Alto  Adige"
 (ai   sensi   dell'art.   6)   nonche'  contributi  sulla  spesa  per
 l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o
 ladina (ai sensi dell'art. 7). Nel valutare queste norme, secondo  la
 difesa  della  Provincia,  occorrerebbe,  infatti, tener presente che
 senza misure speciali le fonti locali di informazione, per la  platea
 piu'  ristretta  degli  utenti,  finirebbero per avere un trattamento
 sostanzialmente peggiore delle fonti  operanti  su  scala  nazionale.
 Inoltre,  nella  scelta  di  come sostenere e sviluppare le attivita'
 artistiche, culturali ed educative locali, la Provincia  non  sarebbe
 tenuta  ad  adeguarsi  alla legge n. 223 del 1990, dal momento che le
 disposizioni  della  stessa  non   avrebbero   efficacia   di   norme
 fondamentali di riforma economico-sociale.
   La resistente, dopo aver rilevato che l'art. 23 della legge n.  223
 del 1990 si riferisce a contributi per la realizzazione di impianti e
 non  di  programmi,  richiama, infine, la sentenza di questa Corte n.
 348 del 1990, nella quale  sono  state  ritenute  legittime  analoghe
 norme  di  sostegno all'informazione giornalistica e radiotelevisiva,
 contenute nella legge della Regione Piemonte n. 52 del 1990.
   3. - In prossimita' dell'udienza la Provincia autonoma  di  Bolzano
 ha depositato una memoria che amplia le deduzioni formulate nell'atto
 di costituzione in ordine alla inammissibilita' del ricorso.
   In   particolare,   secondo   la   Provincia,  il  ricorso  sarebbe
 inammissibile nel suo complesso a causa  dell'indeterminatezza  della
 delibera  del  Consiglio  dei  ministri  relativa all'impugnazione in
 questione,  dal  momento  che  tale   delibera   reca   soltanto   la
 determinazione  ad impugnare, senza ulteriori indicazioni che valgano
 a definire l'oggetto della questione di costituzionalita'.
   Sarebbero anche inammissibili - oltre  che  la  questione  relativa
 all'art.  3,  comma  1, lettera c), non contenuta nell'atto di rinvio
 governativo - le questioni relative agli artt. 6 e 7, dal momento che
 le censure formulate nel  ricorso  non  corrisponderebbero  a  quelle
 espresse nello stesso atto di rinvio. Si osserva, in proposito, che -
 a  differenza  di  quanto  espresso nell'atto di rinvio - nel ricorso
 tali articoli sono impugnati non solo perche' prevedono  l'estensione
 di  benefici ad emittenti diverse da quelle indicate negli artt. 16 e
 23 della legge n. 223  del  1990,  ma  anche  perche'  non  prevedono
 l'obbligo,  per  i destinatari delle agevolazioni, di trasmettere per
 almeno  il  50%  dell'orario  programmi  originali  autoprodotti  che
 abbiano  riferimento  ad  istanze  locali.  Infine, sempre secondo la
 Provincia, anche  le  censure  relative  agli  artt.  3  e  21  della
 Costituzione sarebbero inammissibili in quanto non presenti nell'atto
 di rinvio governativo.
   Nel   merito,  la  Provincia  ribadisce  le  argomentazioni  svolte
 nell'atto  di  costituzione,  osservando  in   particolare   che   la
 disciplina  prevista  dagli  artt.  23, comma 2, e 16, comma 5, della
 legge n. 223 del 1990 - di cui si lamenta la violazione - e'  diretta
 ad  assicurare particolari agevolazioni ad una specifica categoria di
 emittenti,  ma  non  e'  tale  da  escludere   la   possibilita'   di
 agevolazioni regionali ulteriori a favore di altri tipi di emittenti.
                        Considerato in diritto
   1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt.  3,
 comma  1,  lettera  c), 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di
 Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995, recante "Norme e provvidenze in
 materia di radiodiffusione".
   Le disposizioni impugnate prevedono la possibilita'  di  contributi
 da  parte  della  Provincia  a  favore  di  emittenti  radiofoniche e
 televisive locali per spese di produzione relative a trasmissioni  di
 particolare  valore  riguardanti  specifici  problemi dell'Alto Adige
 (art. 6) ovvero per spese connesse  all'acquisizione  di  notizie  da
 un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina (art. 7) e richiedono
 il  parere  del  Comitato  provinciale  per i servizi radiotelevisivi
 sulle agevolazioni disposte dalla stessa  Provincia  a  favore  delle
 emittenti  radiofoniche  private  locali che trasmettono programmi di
 pubblica utilita' (art. 3, comma 1, lettera c).
   Secondo il ricorrente tali disposizioni verrebbero  a  violare  "le
 norme  costituzionali  che  regolano  i  rapporti  tra  la  normativa
 nazionale e quella degli enti territoriali minori (artt.  127  e  117
 della  Costituzione  ed  artt.  5  e 11 della legge costituzionale 26
 febbraio 1948, n. 5)" nonche' "il canone della parita' di trattamento
 (art. 3 Cost.) e quello  della  libera  manifestazione  del  pensiero
 (art.   21  Cost.)".     Piu'  in  particolare,  le  norme  impugnate
 risulterebbero in contrasto con i principi espressi negli  artt.  23,
 comma  2,  e  16,  comma  5,  della  legge 6 agosto 1990, n. 223 - da
 ritenersi legge di riforma economico-sociale  -  dove  il  potere  di
 intervento  delle Regioni e delle Province autonome in tema di misure
 di   sostegno  della  radiodiffusione  sarebbe  stato  limitato  alle
 agevolazioni disposte a favore dei soli "concessionari privati per la
 diffusione sonora a carattere  comunitario  in  ambito  locale",  con
 esclusione di ogni altra possibile categoria di emittenti.
   2.   -   Vanno  innanzitutto  esaminate  le  diverse  eccezioni  di
 inammissibilita' sollevate dalla difesa della Provincia resistente.
   Secondo una prima, e piu' radicale, eccezione  il  ricorso  sarebbe
 inammissibile  nel  suo  complesso  in  quanto  non  sorretto  da una
 delibera del Consiglio dei ministri sufficientemente determinata.
   L'eccezione non e' fondata. Se e' vero, infatti, che l'estratto del
 verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 18 luglio  1995
 fa   soltanto   un  generico  riferimento  alla  "determinazione"  di
 impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge in questione, e'
 anche vero che lo stesso  verbale  da'  atto  di  una  relazione  del
 Ministro  per  la  funzione  pubblica e per gli affari regionali, che
 viene allegata (e  che  e'  stata  prodotta  in  giudizio).  Da  tale
 relazione  e'  dato  evincere  elementi  idonei  a  individuare,  con
 sufficiente  determinatezza,   l'oggetto   del   ricorso,   sia   con
 riferimento  alle norme impugnate (artt.  3, 6 e 7) che ai profili di
 impugnativa (violazione dei principi espressi negli artt.  23,  comma
 2, e 16, comma 5, della legge n. 223 del 1990).
   Appare  infondata  anche l'eccezione sollevata con riferimento alle
 censure prospettate nei confronti degli artt. 6 e 7, i cui motivi non
 troverebbero corrispondenza nell'atto  di  rinvio  governativo.    In
 realta',  anche  se  il  ricorso  amplia  i  profili  di  impugnativa
 enunciati in sede di rinvio, il motivo centrale della doglianza viene
 pur sempre a ricalcare il contenuto schematico dell'atto  di  rinvio,
 la'   dove  deduce  come  vizio  fondamentale  il  contrasto  tra  le
 disposizioni impugnate ed i principi espressi in alcune  norme  della
 legge n. 223 del 1990, intesa come legge di riforma economico-sociale
 e,  pertanto,  suscettibile  di  limitare  le competenze legislative,
 anche di tipo esclusivo, della Provincia.
   Parimenti non merita accoglimento l'eccezione  di  inammissibilita'
 sollevata  nei confronti dell'impugnativa concernente l'art. 3, comma
 1, lettera c), in quanto norma non  richiamata  nell'atto  di  rinvio
 (dove  si  richiama,  invece,  l'art.  3,  comma  1,  lettera e)). In
 proposito, va rilevato come l'errore materiale compiuto  in  sede  di
 rinvio  non possa essere motivo di inammissibilita', una volta che lo
 stesso risulti - come accade nella specie - di  assoluta  evidenza  e
 agevolmente emendabile, anche alla luce di una semplice lettura delle
 varie  disposizioni  impugnate.  E  invero,  mentre la lettera e) del
 comma 1 dell'art. 3 si presenta del tutto estranea all'oggetto  della
 controversia,  la  lettera  c)  dello  stesso  comma viene, invece, a
 trovare un  collegamento  diretto  (anche  se  parziale)  con  quanto
 enunciato negli artt. 6 e 7.
   Va, invece, accolta l'eccezione formulata dalla stessa Provincia in
 ordine  alla  inammissibilita'  dei  profili di censura riferiti agli
 artt. 3 e 21 della Costituzione. Tali profili non appaiono ricompresi
 nell'unico motivo espresso con l'atto di  rinvio  ne'  si  presentano
 suscettibili di essere desunti, neppure indirettamente, da tale atto.
 L'esigenza  costantemente  affermata  dalla  giurisprudenza di questa
 Corte in ordine alla corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio
 e motivi del ricorso, impedisce, quindi, di dare  ingresso  all'esame
 dei  profili  in questione, dal momento che la Provincia non e' stata
 messa  in condizione di poter conoscere, sin dalla fase del rinvio, i
 dubbi di legittimita' sollevati, al fine di poterli superare in  sede
 di  riesame della legge ovvero di poterne contestare la fondatezza al
 momento della sua riapprovazione (v. sentenze n. 102 del  1989  e  n.
 726 del 1988).
   Pur   in   assenza  di  una  specifica  eccezione,  vanno,  infine,
 dichiarate inammissibili le censure formulate  con  riferimento  agli
 artt.   117  e  127  della  Costituzione,  in  quanto  parametri  non
 pertinenti ai termini della controversia, che investe competenze  che
 trovano specifico fondamento nello statuto speciale del Trentino-Alto
 Adige.
   3.  - La questione dev'essere, pertanto, delimitata al solo profilo
 del rispetto da parte della legge provinciale dei  limiti  statutari,
 limiti   che   risulterebbero   violati  dalle  norme  impugnate,  in
 conseguenza della loro non conciliabilita' con  i  principi  espressi
 negli  artt.   23, comma 2, e 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,
 n. 223, intesa come legge di riforma economico-sociale.
   In relazione a questo profilo - che  e'  il  solo  sottoponibile  a
 scrutinio - la questione non e' fondata.
   A  questo  proposito  va  rilevato  che  le  censure  formulate nei
 confronti degli artt. 6 e 7  ((e,  conseguenzialmente,  dell'art.  3,
 comma 1, lettera c)) della legge provinciale trovano, nella sostanza,
 il  loro fondamento nell'interpretazione che il ricorrente adotta nei
 confronti dell'art. 23, comma 2, della legge n. 223 del  1990,  cioe'
 nel  fatto  di  ritenere  che  la norma ivi espressa - prevedendo una
 particolare ipotesi d'intervento  regionale  in  tema  di  misure  di
 sostegno  alla  radiodiffusione (nella forma di agevolazioni a favore
 dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora  a  carattere
 comunitario  in  ambito  locale,  con  riferimento  particolare  alla
 copertura dei costi di installazione e  gestione  degli  impianti)  -
 abbia  inteso  escludere  ogni  possibilita'  di interventi di natura
 diversa da parte delle Regioni o delle Province autonome nel  settore
 in  esame.  Questa  interpretazione  - che, ai fini dell'impugnativa,
 precede la stessa qualificazione della legge n. 223  del  1990  quale
 legge  di  riforma economico-sociale - non puo' essere condivisa, dal
 momento che l'art.  23,  comma  2,  della  legge  n.  223,  piu'  che
 delimitare  le  competenze  regionali  (o  provinciali) in materia di
 radiodiffusioni, ha voluto  soltanto  indicare  la  possibilita'  che
 talune  emittenti  (e  cioe' quelle radiofoniche private di carattere
 comunitario), in relazione alla naturale diffusione dei loro messaggi
 in un ambito locale, siano in grado di trovare sostegno in interventi
 agevolativi adottati dalle Regioni (o Province autonome) interessate.
 Tale previsione non esclude, peraltro, la possibilita' di ulteriori e
 diverse misure di sostegno,  una volta che le stesse possano  trovare
 il  loro  fondamento in competenze statutarie o in principi di ordine
 costituzionale.
   Ora, per quanto concerne  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  il
 fondamento idoneo a giustificare la competenza esercitata mediante le
 norme  che formano l'oggetto dell'impugnativa puo' essere individuato
 nell'art.  8, numero 4, del d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670  (Testo
 unico  delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per
 il Trentino-Alto Adige), dove si riferisce alla stessa Provincia  una
 potesta'  legislativa di tipo esclusivo in tema di "manifestazioni ed
 attivita' artistiche, culturali ed educative locali,.... anche con  i
 mezzi  radiotelevisivi,  esclusa  la  facolta' di impiantare stazioni
 radiotelevisive". In tale disposizione puo', infatti,  rinvenirsi  un
 supporto  adeguato  alle  previsioni espresse negli artt. 6 e 7 della
 legge impugnata, una volta che si consideri che i contributi  di  cui
 all'art.  6  sono  diretti  a  sostenere  le  spese di produzione per
 "trasmissioni di particolare valore  riguardanti  specifici  problemi
 dell'Alto  Adige"  (e  pertanto  riconducibili  alla  categoria delle
 "manifestazioni ed attivita'" richiamate nella  norma  statutaria)  e
 che  i  contributi  di cui all'art.   7 attengono all'acquisizione di
 informazioni connesse alla vita ed alla  cultura  locale.  Non  senza
 considerare  -  rispetto  a  questa seconda disposizione, che investe
 specificamente il settore dell'informazione - che  la  giurisprudenza
 costituzionale    ha   gia'   avuto   modo   di   sottolineare   come
 l'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi, esprima non tanto
 una materia, quanto una "condizione preliminare"  o  un  "presupposto
 insopprimibile"  per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale,
 della forma propria dello Stato democratico, con la  conseguenza  che
 "nell'ambito   di   tale   forma,  qualsivoglia  soggetto  od  organo
 rappresentativo investito di competenze di natura politica non  puo',
 pur  nel  rispetto  dei  limiti  connessi  alle proprie attribuzioni,
 risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione  di  massa"
 (sentenza n. 348 del 1990).
   4.   -   Dalla   constatazione  dell'infondatezza  della  questione
 sollevata  nei  confronti  degli  artt.  6  e   7,   discende,   come
 conseguenza,  anche  l'infondatezza  dell'impugnativa  formulata  nei
 confronti dell'art.  3, comma 1, lettera c), della  legge  in  esame,
 stante  la  strumentalita'  di questa norma rispetto alle precedenti,
 nonche' l'assenza  di  specifici  motivi  di  censura  riferiti  alla
 stessa.  E questo anche a prescindere dalla portata piu' limitata che
 la norma in questione - concernente soltanto le agevolazioni concesse
 a favore delle emittenti radiofoniche private locali che  trasmettono
 programmi  di  pubblica  utilita'  - viene a presentare rispetto alle
 altre.