IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro -
 promossa con ricorso depositato in cancelleria  in  data  4  novembre
 1994  -  da  Annarella  Maria  Grazia  in  Santamaria,  assistita dal
 procuratore domiciliatario avv. M. Vianello per mandato  al  ricorso,
 ricorrente,  contro  l'I.N.P.S.,  assistito  dal  dott.  proc.  Mauro
 Sferrazza, giusta procura generale alle liti  del  9  febbraio  1994,
 rep. n. 23712 per dott. Franco Lupo, notaio in Roma, convenuto.
   Con  ricorso  depositato  4  novembre  1994  Maria Grazia Annarella
 chiedeva - premesso di essere andata in pensione in base  alla  legge
 n. 223/1991 art. 29, settore siderurgico, usufruendo dei benefici del
 prepensionamento  -  che  le  venisse  riconosciuto  il diritto ad un
 trattamento  di  pensione  sulla  base  dell'anzianita'  contributiva
 aumentata  di  un  periodo  pari  a  quello  compreso  tra la data di
 risoluzione del rapporto di lavoro ed il compimento del  sessantesimo
 anno  di  eta', essendo stata la medesima richiesta, avanzata in sede
 amministrativa, respinta dall'I.N.P.S.
   L'I.N.P.S. nel costituirsi in giudizio chiedeva invece  il  rigetto
 della  domanda  in  base  a quanto previsto dagli artt. 29 e 27 della
 legge n. 223/1991.
   Rilevato  da  questo  pretore  che   la   predetta   normativa   e'
 effettivamente  applicabile alla fattispecie e prevede il diritto del
 lavoratore - che chiede la concessione di un trattamento di  pensione
 -  ad  una "maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva
 pari al periodo necessario  per  la  maturazione  del  requisito  dei
 trentacinque  anni  prescritto dalle disposizioni suddette, e in ogni
 caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
 rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se  uomini,  o  di
 cinquantacinque anni se donne".
   Ritenuto  che  tale  disposizione come gia' affermato in precedenti
 decisioni della Corte costituzionale - sent. n. 371  del  1989  e  n.
 503  del  1991 - violi gli artt. 3 e 37 della Cost. per la disparita'
 di trattamento che crea in  ragione  esclusiva  della  diversita'  di
 sesso, fondandosi la diversita' di trattamento sul presupposto errato
 che  diversa  sia  l'eta' pensionabile per l'uomo e la donna, laddove
 invece  "il prepensionamento .... incide sull'eta' lavorativa, che e'
 identica sia per l'uomo che per la donna, potendo  entrambe  lavorare
 fino a sessantanni".
   Tanto  premesso  apparendo rilevante e non manifestamente infondata
 la questione di constituzionalita' dell'art. 27, primo comma,  ultima
 parte, della legge n. 223/1991 rispetto agli artt. 3 e 37 della Cost.
 si  rimettono  gli  atti alla Corte cost. con conseguente sospensione
 del presente giudizio.