LA CORTE DI ASSISE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Preso  atto  della eccezione, sollevata in limine all'odierna prima
 udienza dibattimentale dalla difesa  del  giudicabile  Ricci  Simone,
 imputato  di  omicidio  volontario  aggravato  ed altro e in stato di
 custodia cautelare in carcere, di illegittimita'  costituzionale,  in
 riferimento  agli  artt.  3  primo  comma  e  24  secondo comma della
 Costituzione, dell'art. 34 secondo  comma  del  Codice  di  procedura
 penale,  nella  parte in cui non prevede che non possa partecipare al
 giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio
 del  tribunale  del  riesame,  pronunciatosi  su   provvedimento   di
 applicazione  di  misura cautelare personale nell'ambito del medesimo
 procedimento;
   Sentito il p.m., che e' associato all'eccezione difensiva;
   Sentiti i patroni di parte civile, che si sono anch'essi associati;
   Rilevato, in primis, che effettivamente due  componenti  di  questa
 Corte  d'assise  chiamata  a  giudicare  il Ricci - e precisamente il
 presidente dott. Attina' ed il giudice a latere dott. Ranaldi - hanno
 fatto parte del collegio  del  tribunale  per  il  riesame  che,  con
 provvedimento  in  data  3  marzo 1995, ebbe a confermare l'ordinanza
 applicativa della custodia cautelare in carcere  emessa  in  data  12
 settembre  1994 dal giudice per le indagini preliminari nei confronti
 dello  stesso  Ricci:    di  talche'  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  come  sopra  prospettata  appare  fuor di ogni dubbio
 rilevante ai fini della decisione del presente giudizio,  in  quanto,
 ove  fosse  fondata,  comporterebbe obbligo di astensione, ex art. 36
 comma primo lettera g) c.p.p., per due componenti di questo  collegio
 giudicante,  e  faculterebbe  inoltre  le  parti a ricusare detti due
 componenti del collegio giudicante, ex art. 37, primo comma,  lettera
 a), c.p.p., sino alla scadenza del termine di cui all'art. 491, comma
 primo, c.p.p.;
   Premesso,  per quanto al merito, che la Corte di cassazione ha piu'
 volte  affermato  la   manifesta   infondatezza   della   prospettata
 questione,  e  che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n.
 502/1991, ebbe gia' ad  esaminare  la  medesima  questione  (sia  pur
 sollevata  in  riferimento  agli  artt.  25  e  77 Cost.) ritenendola
 infondata, sul rilievo che i provvedimenti sulla liberta'  personale,
 e, tra di essi, il riesame di misure cautelari, allora specificamente
 considerato,  non  comportano  una  valutazione  della  res iudicanda
 idonea a determinare un pregiudizio che  mini  l'imparzialita'  della
 decisione conclusiva del giudizio;
   Considerato,  tuttavia,  che la stessa Corte costituzionale, con la
 sua  piu'  recente   giurisprudenza,   ha   manifestato   un   mutato
 orientamento,  in  relazione all'ipotesi specificamente sottoposta al
 suo esame - invocandosi, come parametri di raffronto,  gli  artt.  3,
 primo  comma, e 24, secondo comma Cost. - del giudice per le indagini
 preliminari che abbia applicato una misura  cautelare  personale  nei
 confronti  dell'imputato,  affermando l'incompatibilita' dello stesso
 g.i.p.  a partecipare al successivo giudizio dibattimentale,  e  cio'
 quanto,   ad  avviso  della  Corte,  "anche  in  questo  caso  devono
 riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che  l'art.  34  mira  ad
 impedire, e cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita'
 dell'imputato  sia,  o possa   apparire, condizionata dalla cosidetta
 forza della prevenzione,  e  cioe'  da  quella  naturale  tendenza  a
 mantenere  un  giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto
 in altri momenti decisionali dello stesso procedimento"  sentenza  n.
 432/1995);
   Atteso  che  tal  mutato  orientamento  della Corte costituzionale,
 tenuto conto delle argomentazioni che ne son state poste a base,  non
 consente,   di   per   se',   di  ritenere  manifestamente  infondata
 l'eccezione  di  illegittimita'   costituzionale   in   questa   sede
 sollevata,  non  potendo,  ovviamente,  revocarsi  in  dubbio  che la
 pregnanza delle valutazioni sul contenuto dell'imputazione  spettanti
 al  Tribunale  per  il riesame sia, sempre e comunque, di livello non
 inferiore a quello delle valutazioni spettanti,  per  cosi'  dire  il
 prima   battuta,  al  giudice  delle  indagini  preliminari,  il  cui
 provvedimento de libertate costituisce oggetto del riesame medesimo;