IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Buccino Salvatore; alla pubblica udienza dibattimentale del 15 dicembre 1995; Premesso che: con decreto del 2 novembre 1995 emesio dal g.i.p. - sede veniva disposto il giudizio - innanzi a questa Sezione - nei confronti di Buccino Salvatore, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, comma terzo, n. 1 c.p.; 61, n. 2, c.p., 10 e 14 legge n. 497/74; in data 13 luglio 1995 veniva emessa dal tribunale del riesame, composto dai medesimi magistrati oggi investiti della celebrazione del dibattimento - a seguito di istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. - sede in data 30 giugno 1995 nei confronti del Buccino - ordinanza con la quale veniva confermato il predetto provvedimento custodiale; Tanto premesso in fatto, osserva La Corte costituzionale, con la sentenza n. 432 del 1995, pervenendo a diversa conclusione rispetto al suo precedente orientamento sul punto (cfr. sent. n. 502 del 1991), ha ritenuto che la decisione emessa dal g.i.p. in tema di sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" - di cui all'art. 273 c.p.p. - involgendo un giudizio di merito circa l'idoneita' degli elementi raccolti a fondare una elevata probabilita' di condanna, non puo' non riflettersi sulla serenita' ed imparzialita' di giudizio, qualora il medesimo giudice partecipi al collegio chiamato a decidere sul medesimo fatto. In tal senso la Corte, nella succitata sentenza, ha ritenuto sussistente il pericolo che "la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento". L'articolato ragionamento della Corte e le assai condivisibili - e da piu' parti auspicate - conclusioni cui la stessa e' pervenuta non possono - ad avviso del collegio - non far porre la questione di legittimita' costituzionale anche nella fattispecie in esame, considerato che il tribunale del riesame deve procedere anch'esso a quelle valutazioni - con tutti gli amplissimi poteri riconosciutigli dall'art. 309 c.p.p. - gia' effettuate dal g.i.p. Nel caso di specie - come gia' precisato in premessa - tutti i componenti dell'attuale collegio hanno fallo parte del tribunale del riesame che, con la sopra menzionata decisione, ritenne sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Buccino Salvatore, in ordine ai medesimi fatti su cui oggi il collegio e' chiamato a pronunciarsi. Tale situazione processuale, come piu' sopra evidenziato, puo' concretare quel pericolo di "prevenzione" che ha indotto la Corte a pervenire alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p.. La questione, per tutto quanto sinora osservato, ictu oculi rilevante e non manifestamente infondata. In ordine a tale ultimo parametro va solo aggiunto che ove si consentisse la partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice componente il collegio del tribunale per il riesame che abbia ritenuto sussistere i gravi indizi, ne deriverebbe una evidente violazione dei principi costituzionali di parita' di trattamento normativo di situazioni analoghe (art. 3 Cost.), della inviolabilita' della difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, comma secondo, Cost.), nonche' della stessa presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva (art. 27, comma secondo, Cost.). Ed invero, ove si consentisse l'identita' di giudice nelle situazioni su richiamate, evidente sarebbe la disparita' di trattamento rispetto al cittadino giudicato da giudici non "prevenuti" (nei sensi precisati dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza), nonche' il pregiudizio arrecato all'esercizio del diritto di difesa rispetto ad un siffatto giudice, che al contempo non apparirebbe garantire adeguatamente all'imputato il suo diritto a non essere considerato colpevole sino a sentenza di condanna. La sussistenza di tali presupposti di fatto e di diritto impone al Tribunale di sollevare la sopraesposta questione di costituzionalita' - gia' sollevata in ordine ad analoghe situazioni processuali (cir. ord. del 22 settembre 1995 in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 22 novembre 1995), con conseguente sospensione del presente processo e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.