IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento sopra indicato, la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di Claudia Orbolato in data 12 maggio 1995, la richiesta di giudizio abbreviato formulata all'udienza preliminare del 9 novembre 1995 dal difensore con procura speciale, il consenso del pubblico ministero nonche' l'ordinanza pronunciata ex art. 440 cod. proc. pen. con la quale lo stesso giudice per le indagini preliminari che aveva emesso la misura cautelare sopra indicata disponeva il giudizio abbreviato ritenendo definibile il processo allo stato degli atti; Sentita l'eccezione di legittimita' costituzionale proposta dal difensore della Orbolato in riferimento alla mancata previsione di una causa di incompatiblita' ex art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. il giudice che abbia emesso una misura cautelare a quello che partecipi poi al giudizio abbreviato, con affermato contrasto della norma processuale sopra citata con gli artt. 3, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione; Rilevato che la Corte costituzionale (decisione n. 432/95), ha statuito che le valutazioni che il Giudice per le indagini preliminari compie quando dispone una misura cautelare presuppongono e comportano la colpevolezza dell'imputato; Rilevato che la Corte costituzionale, (decisione n. 435/94) ha affermato che, agli effetti della incompatibilita', cio' che rileva e' che il giudice abbia compiuto una valutazione non formale ma sostanziale del contenuto delle indagini preliminari, entrando nel merito delle stesse e (decisioni nn. 124/92 e 186/92) che l'incompatibilita' rilevante ex art. 34, secondo comma, cod. proc. pen. e' ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicita' del giudizio di merito sullo stesso oggetto, individuandosi poi il contenuto della locuzione "giudizio" di cui alla norma processuale da ultimo menzionata in qualsiasi tipo di processo che, in base ad un esame delle prove pervenga, ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con giudizio abbreviato (decisione n. 401/91 e n. 439/93); Rilevato quindi che la questione, oltre ad essere evidentemente rilevante nel caso di specie, deve considerarsi non manifestamente infondata in riferimento ai parametri costituzionali individuati dal difensore (art. 3, secondo comma, inteso come principio di ragionevolezza nonche' art. 24, secondo comma, sotto la specie della lesione al diritto di difesa rappresentat "dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento").