IL TRIBUNALE
   Decidendo  sulla  eccezione  proposta  dalla  difesa  di  Salinitri
 Sebastiano, di illegittimita' costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma,  c.p.p.,  in  relazione  agli  artt.  3, 24, 25, 76 e 77 della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che   non   possa
 partecipare  al  giudizio  dibattimentale, il giudice che abbia fatto
 parte del Collegio del tribunale della liberta', osserva, in fatto va
 premesso che effettivamente due componenti del Collegio  hanno  fatto
 parte del tribunale del riesame che in diverse occasioni ha valutato,
 in  sede  di  riesame, e in sede di appello, le impugnazioni proposte
 avverso ordinanze emesse dal g.i.p., in tema  di  custodia  cautelare
 nei  confronti dell'odierno imputato Salinitri.  Le motivazioni poste
 a base della sentenza n. 432/1995 della Corte costituzionale, portano
 a ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata  dalla
 difesa, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
   Nella loro veste di giudici del tribunale del riesame, i componenti
 del  Collegio  hanno  infatti  compiuto,   nell'odierno processo, una
 innegabile valutazione di  merito.  Valutazione  che,  come  rilevato
 dalla  Corte,  nella  predetta  sentenza,  non e' solo formale, ma di
 contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa, a cui  si  aggiunge
 una  valutazione  anch'essa  di merito (come le sentenze n. 124 e 186
 del 1992 della stessa Corte hanno sottolineato) sulla inesistenza  di
 condizioni legittimanti il proscioglimento.
   Potrebbero,  pertanto, ritenersi sussistenti i medesimi effetti che
 l'art. 34 mira ad impedire;  sicche',  la  prospettata  questione  di
 illegittimita', non appare manifestamente infondata.
   Tale  questione  e'  rilevante  ai fini del giudizio in quanto, ove
 fosse fondata, comporterebber l'obbligo di astensione  da  parte  dei
 giudici componenti dell'attuale Collegio.