IL PRETORE
   Letti  gli  atti  ed  i  documenti  prodotti,  a scioglimento della
 riserva, rileva quanto segue.
   Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 7  aprile  1992
 al  terzo pignorato Azienda Municipale Trasporti di Catania, la ditta
 La Mattina  ha  sottoposto  a  pignoramento  tutte  le  somme  dovute
 dall'AMT al sig. Zappala' (debitore esecutato).
   All'udienza  di  comparizione  del  12  maggio  1992  il  terzo non
 compariva, sicche' la causa veniva rinviata al 26 maggio 1992.
   In tale seconda udienza, l'AMT rendeva la prescritta  dichiarazione
 di   terzo,   dichiarando   altresi'  l'esistenza  di  un  precedente
 pignoramento (diretto) effettuato dallo Zappala' con atto  notificato
 il  23  dicembre 1991 adempiendo pertanto alle prescrizioni contenute
 nel secondo comma dell'art. 547 c.p.c. e dell'art. 550 c.p.c.
   Nel frattempo tuttavia, il g.e. depositava, in data 20 maggio  1992
 l'ordinanza  di  assegnazione  in  favore  dello  stesso Zappala' (in
 relazione al pignoramento  da  lui  effettuato  nei  confronti  della
 Sicilcassa  quale terzo tesoriere dell'AMT, e dell'AMT quale debitore
 principale)  sicche'  il  21  maggio  1992  lo  Zappala'   provvedeva
 immediatamente ad incassare le somme.
   L'AMT  terzo  pignorato  quindi, non ha effettuato, successivamente
 alla  notifica  dell'atto  di  pignoramento  presso  terzi   promosso
 dall'odierno   creditore   procedente,   alcun   pagamento  spontaneo
 estintivo del credito pignorato, motivo  per  cui  non  gli  si  puo'
 addebitare alcuna violazione dell'art. 546 c.p.c., essendosi limitato
 a subire gli effetti dell'ordinanza di assegnazione intervenuta nella
 precedente  procedura  esecutiva (ved. ordinanza g.e. dott.ssa Grillo
 del 20 maggio 1992 depositata nella procedura n. 3982/90 allegata  in
 atti).
   Deve  rilevarsi  peraltro,  che  l'AMT  non  disponeva  delle somme
 assegnate, essendo le stesse trattenute dal terzo-tesoriere pignorato
 (Sicilcassa),  che  non  poteva   certo   rifiutarsi   di   adempiere
 all'ordinanza di assegnazione.
   Il  creditore  procedente  tuttavia, insiste nel chiedere che venga
 disposta  egualmente  in  suo  favore  l'assegnazione   del   credito
 pignorato,  ritenendo  irrilevante ed inopponibile nei suoi confronti
 l'estinzione dello stesso, poiche' avvenuta in epoca successiva  alla
 notifica dell'atto di pignoramento, anche se realizzatasi per effetto
 del  provvedimento  di  assegnazione  del  g.e.  reso  nel precedente
 pignoramento.
   Il creditore procedente sostiene, infatti, che  a  norma  dell'art.
 2917  c.c.,  ogni  qualvolta  il  pignoramento  abbia  per oggetto un
 credito, l'estinzione di esso per qualunque causa (sia volontaria che
 involontaria) successiva alla costituzione del vincolo, sia priva  di
 effetti in pregiudizio di esso creditore pignorante.
   Da   cio'   dovrebbe  desumersi  che,  non  avendo  il  legislatore
 discriminato  tra  fatti   estintivi   volontari   (addebitabili   ed
 imputabili  al  terzo  pignorato)  ed  involontari  (nel senso di non
 addebitabili al  terzo  pignorato),  nel  caso  in  ispecie,  poiche'
 comunque   il  credito  pignorato  si  e'  estinto  per  effetto  del
 provvedimento di altro g.e. in altro pignoramento, ma successivamente
 alla notifica del presente pignoramento presso terzi,  l'AMT  sarebbe
 costretta,  in applicazione del predetto art. 2917 c.c., a pagare due
 volte,  dovendo  quindi  sottostare  agli   effetti   (anche)   della
 successiva ordinanza di assegnazione che si chiede a questo g.e.
   E'  stato  rilevato  in dottrina che, in siffatta ipotesi, il terzo
 pignorato avrebbe quale rimedio solo l'onere di proporre  opposizione
 avverso  la  prima  esecuzione intrapresa dal suo creditore-(debitore
 dell'odierno creditore procedente),  facendo  rilevare  che,  essendo
 stato   pignorato   tale   credito,   egli  non  ha  piu',  sia  pure
 temporalmente, il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
   Secondo tale tesi, l'AMT terzo  pignorato  (diretta  debitrice  del
 sig.  Zappala')  avrebbe  dovuto  attivarsi,  proponendo  opposizione
 all'esecuzione  nei  confronti  della  procedura  avviata   dal   suo
 creditore diretto, chiedendo la sospensione dell'esecuzione.
   L'estrema  conseguenza  di  tale  teoria,  e'  che  se  il g.e. non
 sospende il precedente processo esecutivo e questo  prosegue  il  suo
 normale  corso,  fino  a  concludersi  con l'assegnazione delle somme
 pignorate,  cio'  provoca  l'estinzione  del  credito  posto  a  base
 dell'esecuzione;   solo   che,   trattandosi   di   causa   estintiva
 verificatasi in epoca  successiva  al  pignoramento  della  ditta  La
 Mattina,  tale  estinzione  non  ha comunque effetto nei confronti di
 esso creditore pignorante, sicche' l'AMT sarebbe comunque costretta a
 pagare due volte, salvo il suo diritto di rivalsa nei  confronti  del
 suo diretto creditore che ha proceduto egualmente all'esecuzione.
   Nel caso sottoposto all'esame di questo g.e. comunque, l'AMT non ha
 ritenuto   di   esser  tenuta  (quale  terzo  pignorato)  a  proporre
 opposizione all'esecuzione inerente al  pignoramento  effettuato  dal
 suo  diretto  creditore,  essendosi  limitata a dichiarare in udienza
 l'esistenza di tale precedente pignoramento.
   Una  tale  applicazione  dell'art.  2917  c.c.,  ad  avviso   dello
 scrivente, contrasta con il "principio di ragionevolezza"; desumibile
 dall'art.    3  Cost.,  alla luce della disparita' di trattamento che
 realizza tra il debitore nei cui  confronti  non  viene  avviata  una
 procedura  espropriativa  presso  terzi,  e debitore che, invece, per
 effetto ditale procedura, viene ad assumere  la  posizione  di  terzo
 pignorato.
   Ed  invero,  se  gia'  e' notevole che, per sola "virtu'" della sua
 situazione di diritto sostanziale, il terzo si veda coinvolto in  una
 procedura  esecutiva  diretta  contro  un altro soggetto, al punto da
 esser soggetto a oneri, obblighi e rischi non lievi, pur seguitando a
 restare "terzo", dinanzi all'attuazione della sanzione consacrata nel
 titolo, dovrebbe esser ben chiaro che  l'incidenza  del  procedimento
 nella  sfera  giuridica  del  terzo  medesimo (pena la violazione dei
 precetti costituzionali sopra enunciati) deve  essere  contenuta  nel
 ristretto  ambito  in  cui  si  giustifica:  quello  cioe' della mera
 "collaborazione"  che  al   terzo   si   sollecita;   necessaria   (e
 giustificata   per   tale   scopo)   per  consentire  tale  forma  di
 espropriazione, di guisa che il "credito"  oltre  a  formare  oggetto
 come   bene   di   responsabilita'  patrimoniale,  lo  sia  anche  di
 responsabilita' esecutiva, ponendosi  accanto  agli  altri  beni  del
 debitore come possibile oggetto degli atti d'esproprio.
   L'incidenza del procedimento espropriativo nei confronti del terzo,
 pertanto,  non  contrasta col principio di ragionevolezza, e trova la
 sua giustificazione, nell'avvalersi della sua (spontanea o forzata  a
 seguito   di   accertamento   giudiziale   dell'obbligo   del  terzo)
 cooperazione  ai  fini  dell'espropriazione,  finalita'   che   viene
 raggiunta  per  l'appunto precludendo l'efficacia di atti o attivita'
 dispositive del terzo, che possano vanificare la tutela (nel senso di
 conservazione) del credito pignorato, garantendo  il  soddisfacimento
 del creditore pignorante.
   Senonche',  basta leggere il testuale disposto dell'art. 2917 c.c.,
 per avvedersi che le cose non stanno affatto cosi'ยบ
   Tale norma  infatti,  diversamente  e  con  manifesta  inspiegabile
 divergenza  rispetto  a  tutte  le  altre  norme che disciplinano gli
 effetti del pignoramento, per quanto  concerne  il  pignoramento  dei
 crediti,  non  si  limita  a sancire l'inefficacia in pregiudizio del
 creditore  pignorante  di  vicende  estintive  del  credito  staggito
 comunque   risalenti   ad   un'attivita'   dispositiva  imputabile  o
 addebitabile al terzo pignorato.
   Tale inefficacia invero, stando al dettato della norma, costituisce
 un effetto giuridico comune a tutte  le  ipotesi  di  estinzione  del
 credito  pignorato,  qualunque ne sia la causa, purche' successiva al
 pignoramento (In giur. cfr. per tutte Cass.  Sez.  III  26  settembre
 1979, n. 4970).
   Orbene, posto che il fondamento della cd. "inefficacia relativa" di
 tali  "atti dispositivi" nei confronti dell'espropriazione, contenuta
 negli  artt.  2913  e  segg.  c.c.,  va  rinvenuta  nella  prevalenza
 dell'azione  esecutiva  rispetto al potere negoziale di disposizione,
 appare evidente la violazione del  principio  di  ragionevolezza,  in
 presenza  dell'amplissima  previsione  contenuta nell'art. 2917 c.c.,
 cui consegue una irragionevole prevalenza dell'azione  esecutiva  che
 si  manifesta e resiste pur dinanzi a fatti e vicende che nulla hanno
 a che  vedere  con  il  potere  di  disposizione,  ne'  del  debitore
 esecutato  soggetto  alla  sanzione, e tanto meno del terzo-pignorato
 coinvolto nell'espropriazione.
   Affermare  quindi,  per  quanto  concerne  l'ipotesi  (di  indubbia
 rilevanza)  sottomessa  all'esame  di questo g.e., che il terzo debba
 essere costretto  a  subire  una  sorta  di  "incolpevole  sanzione",
 conseguente  all'estinzione  del  credito  per  fatti involontari non
 dipendenti dalla sua volonta', ovvero ritenere che la  sua  posizione
 di  terzo-pignorato  (sommandosi  a quella di debitore pignorato) gli
 imponeva il gravoso  onere  di  proporre  opposizione  all'esecuzione
 intrapresa  dal  suo  diretto  creditore, chiedendone la sospensione,
 sopportando il rischio della  mancata  sospensione,  con  conseguente
 soggezione  agli  effetti  delle  due ordinanze di assegnazione (come
 dovrebbe pronunciare questo g.e.  applicando  il  vigente  art.  2917
 c.c.),  contrasta inevitabilmente col principio di ragionevolezza che
 deve ispirare le scelte del legislatore,
   Appare evidente peraltro, l'irragionevole sacrificio e rischio  che
 viene  addossato  al  terzo-pignorato  coinvolto nell'espropriazione,
 diversamente dalla posizione che egli avrebbe continuato a  mantenere
 in  mancanza  del  suo coinvolgimento in tale procedura esecutiva, il
 che' realizza una grave disparita' di trattamento  tra  debitori  che
 assumono  la  qualita' di terzo-pignorato e debitori che non assumono
 tale posizione.
   Ne' puo' sostenersi infine, che la norma  trovi  giustificazione  e
 scopo  nell'evitare  che, in tali situazioni, il creditore procedente
 rimanga privo di tutela, e che quindi sia vanificato il  suo  diritto
 di credito.
   In sede di dichiarazione di terzo infatti, quest'ultimo e' tenuto a
 dichiarare   l'esistenza  dei  precedenti  pignoramenti  subiti,  ivi
 compresi quelli eventualmente promossi dal suo diretto creditore.
   Il  creditore procedente quindi, in presenza di tale dichiarazione,
 potra' agevolmente rintracciare le precedenti procedure esecutive  ed
 effettuare  in  quella  sede  il  normale intervento nell'esecuzione,
 ovvero  l'intervento  sostitutivo  previsto  dall'art.  511   c.p.c.,
 tutelando  quindi  efficacemente  il  suo  credito ed ottenendo senza
 problemi l'assegnazione delle somme in suo favore.