IL PRETORE Letti gli atti ed i documenti prodotti, a scioglimento della riserva, rileva quanto segue. Con atto di pignoramento presso terzi notificato il 7 aprile 1992 al terzo pignorato Azienda Municipale Trasporti di Catania, la ditta La Mattina ha sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute dall'AMT al sig. Zappala' (debitore esecutato). All'udienza di comparizione del 12 maggio 1992 il terzo non compariva, sicche' la causa veniva rinviata al 26 maggio 1992. In tale seconda udienza, l'AMT rendeva la prescritta dichiarazione di terzo, dichiarando altresi' l'esistenza di un precedente pignoramento (diretto) effettuato dallo Zappala' con atto notificato il 23 dicembre 1991 adempiendo pertanto alle prescrizioni contenute nel secondo comma dell'art. 547 c.p.c. e dell'art. 550 c.p.c. Nel frattempo tuttavia, il g.e. depositava, in data 20 maggio 1992 l'ordinanza di assegnazione in favore dello stesso Zappala' (in relazione al pignoramento da lui effettuato nei confronti della Sicilcassa quale terzo tesoriere dell'AMT, e dell'AMT quale debitore principale) sicche' il 21 maggio 1992 lo Zappala' provvedeva immediatamente ad incassare le somme. L'AMT terzo pignorato quindi, non ha effettuato, successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi promosso dall'odierno creditore procedente, alcun pagamento spontaneo estintivo del credito pignorato, motivo per cui non gli si puo' addebitare alcuna violazione dell'art. 546 c.p.c., essendosi limitato a subire gli effetti dell'ordinanza di assegnazione intervenuta nella precedente procedura esecutiva (ved. ordinanza g.e. dott.ssa Grillo del 20 maggio 1992 depositata nella procedura n. 3982/90 allegata in atti). Deve rilevarsi peraltro, che l'AMT non disponeva delle somme assegnate, essendo le stesse trattenute dal terzo-tesoriere pignorato (Sicilcassa), che non poteva certo rifiutarsi di adempiere all'ordinanza di assegnazione. Il creditore procedente tuttavia, insiste nel chiedere che venga disposta egualmente in suo favore l'assegnazione del credito pignorato, ritenendo irrilevante ed inopponibile nei suoi confronti l'estinzione dello stesso, poiche' avvenuta in epoca successiva alla notifica dell'atto di pignoramento, anche se realizzatasi per effetto del provvedimento di assegnazione del g.e. reso nel precedente pignoramento. Il creditore procedente sostiene, infatti, che a norma dell'art. 2917 c.c., ogni qualvolta il pignoramento abbia per oggetto un credito, l'estinzione di esso per qualunque causa (sia volontaria che involontaria) successiva alla costituzione del vincolo, sia priva di effetti in pregiudizio di esso creditore pignorante. Da cio' dovrebbe desumersi che, non avendo il legislatore discriminato tra fatti estintivi volontari (addebitabili ed imputabili al terzo pignorato) ed involontari (nel senso di non addebitabili al terzo pignorato), nel caso in ispecie, poiche' comunque il credito pignorato si e' estinto per effetto del provvedimento di altro g.e. in altro pignoramento, ma successivamente alla notifica del presente pignoramento presso terzi, l'AMT sarebbe costretta, in applicazione del predetto art. 2917 c.c., a pagare due volte, dovendo quindi sottostare agli effetti (anche) della successiva ordinanza di assegnazione che si chiede a questo g.e. E' stato rilevato in dottrina che, in siffatta ipotesi, il terzo pignorato avrebbe quale rimedio solo l'onere di proporre opposizione avverso la prima esecuzione intrapresa dal suo creditore-(debitore dell'odierno creditore procedente), facendo rilevare che, essendo stato pignorato tale credito, egli non ha piu', sia pure temporalmente, il diritto di procedere ad esecuzione forzata. Secondo tale tesi, l'AMT terzo pignorato (diretta debitrice del sig. Zappala') avrebbe dovuto attivarsi, proponendo opposizione all'esecuzione nei confronti della procedura avviata dal suo creditore diretto, chiedendo la sospensione dell'esecuzione. L'estrema conseguenza di tale teoria, e' che se il g.e. non sospende il precedente processo esecutivo e questo prosegue il suo normale corso, fino a concludersi con l'assegnazione delle somme pignorate, cio' provoca l'estinzione del credito posto a base dell'esecuzione; solo che, trattandosi di causa estintiva verificatasi in epoca successiva al pignoramento della ditta La Mattina, tale estinzione non ha comunque effetto nei confronti di esso creditore pignorante, sicche' l'AMT sarebbe comunque costretta a pagare due volte, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del suo diretto creditore che ha proceduto egualmente all'esecuzione. Nel caso sottoposto all'esame di questo g.e. comunque, l'AMT non ha ritenuto di esser tenuta (quale terzo pignorato) a proporre opposizione all'esecuzione inerente al pignoramento effettuato dal suo diretto creditore, essendosi limitata a dichiarare in udienza l'esistenza di tale precedente pignoramento. Una tale applicazione dell'art. 2917 c.c., ad avviso dello scrivente, contrasta con il "principio di ragionevolezza"; desumibile dall'art. 3 Cost., alla luce della disparita' di trattamento che realizza tra il debitore nei cui confronti non viene avviata una procedura espropriativa presso terzi, e debitore che, invece, per effetto ditale procedura, viene ad assumere la posizione di terzo pignorato. Ed invero, se gia' e' notevole che, per sola "virtu'" della sua situazione di diritto sostanziale, il terzo si veda coinvolto in una procedura esecutiva diretta contro un altro soggetto, al punto da esser soggetto a oneri, obblighi e rischi non lievi, pur seguitando a restare "terzo", dinanzi all'attuazione della sanzione consacrata nel titolo, dovrebbe esser ben chiaro che l'incidenza del procedimento nella sfera giuridica del terzo medesimo (pena la violazione dei precetti costituzionali sopra enunciati) deve essere contenuta nel ristretto ambito in cui si giustifica: quello cioe' della mera "collaborazione" che al terzo si sollecita; necessaria (e giustificata per tale scopo) per consentire tale forma di espropriazione, di guisa che il "credito" oltre a formare oggetto come bene di responsabilita' patrimoniale, lo sia anche di responsabilita' esecutiva, ponendosi accanto agli altri beni del debitore come possibile oggetto degli atti d'esproprio. L'incidenza del procedimento espropriativo nei confronti del terzo, pertanto, non contrasta col principio di ragionevolezza, e trova la sua giustificazione, nell'avvalersi della sua (spontanea o forzata a seguito di accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo) cooperazione ai fini dell'espropriazione, finalita' che viene raggiunta per l'appunto precludendo l'efficacia di atti o attivita' dispositive del terzo, che possano vanificare la tutela (nel senso di conservazione) del credito pignorato, garantendo il soddisfacimento del creditore pignorante. Senonche', basta leggere il testuale disposto dell'art. 2917 c.c., per avvedersi che le cose non stanno affatto cosi'ยบ Tale norma infatti, diversamente e con manifesta inspiegabile divergenza rispetto a tutte le altre norme che disciplinano gli effetti del pignoramento, per quanto concerne il pignoramento dei crediti, non si limita a sancire l'inefficacia in pregiudizio del creditore pignorante di vicende estintive del credito staggito comunque risalenti ad un'attivita' dispositiva imputabile o addebitabile al terzo pignorato. Tale inefficacia invero, stando al dettato della norma, costituisce un effetto giuridico comune a tutte le ipotesi di estinzione del credito pignorato, qualunque ne sia la causa, purche' successiva al pignoramento (In giur. cfr. per tutte Cass. Sez. III 26 settembre 1979, n. 4970). Orbene, posto che il fondamento della cd. "inefficacia relativa" di tali "atti dispositivi" nei confronti dell'espropriazione, contenuta negli artt. 2913 e segg. c.c., va rinvenuta nella prevalenza dell'azione esecutiva rispetto al potere negoziale di disposizione, appare evidente la violazione del principio di ragionevolezza, in presenza dell'amplissima previsione contenuta nell'art. 2917 c.c., cui consegue una irragionevole prevalenza dell'azione esecutiva che si manifesta e resiste pur dinanzi a fatti e vicende che nulla hanno a che vedere con il potere di disposizione, ne' del debitore esecutato soggetto alla sanzione, e tanto meno del terzo-pignorato coinvolto nell'espropriazione. Affermare quindi, per quanto concerne l'ipotesi (di indubbia rilevanza) sottomessa all'esame di questo g.e., che il terzo debba essere costretto a subire una sorta di "incolpevole sanzione", conseguente all'estinzione del credito per fatti involontari non dipendenti dalla sua volonta', ovvero ritenere che la sua posizione di terzo-pignorato (sommandosi a quella di debitore pignorato) gli imponeva il gravoso onere di proporre opposizione all'esecuzione intrapresa dal suo diretto creditore, chiedendone la sospensione, sopportando il rischio della mancata sospensione, con conseguente soggezione agli effetti delle due ordinanze di assegnazione (come dovrebbe pronunciare questo g.e. applicando il vigente art. 2917 c.c.), contrasta inevitabilmente col principio di ragionevolezza che deve ispirare le scelte del legislatore, Appare evidente peraltro, l'irragionevole sacrificio e rischio che viene addossato al terzo-pignorato coinvolto nell'espropriazione, diversamente dalla posizione che egli avrebbe continuato a mantenere in mancanza del suo coinvolgimento in tale procedura esecutiva, il che' realizza una grave disparita' di trattamento tra debitori che assumono la qualita' di terzo-pignorato e debitori che non assumono tale posizione. Ne' puo' sostenersi infine, che la norma trovi giustificazione e scopo nell'evitare che, in tali situazioni, il creditore procedente rimanga privo di tutela, e che quindi sia vanificato il suo diritto di credito. In sede di dichiarazione di terzo infatti, quest'ultimo e' tenuto a dichiarare l'esistenza dei precedenti pignoramenti subiti, ivi compresi quelli eventualmente promossi dal suo diretto creditore. Il creditore procedente quindi, in presenza di tale dichiarazione, potra' agevolmente rintracciare le precedenti procedure esecutive ed effettuare in quella sede il normale intervento nell'esecuzione, ovvero l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 511 c.p.c., tutelando quindi efficacemente il suo credito ed ottenendo senza problemi l'assegnazione delle somme in suo favore.