LA CORTE DEI CONTI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 531/95/ORD nel giudizio di
 responsabilita'  amministrativa,  iscritto al n. 4874 del registro di
 segreteria, promosso dal  procuratore  regionale  nei  confronti  dei
 signori:
     Russello  Vincenzo, Brucculeri Salvatore, Alaimo Calogero nato il
 l6 gennaio 1943, Alaimo Calogero  nato  il  4  luglio  1951,  Ferraro
 Giovanni,  Ippolito  Domenico,  Lo  Bue  Calogero,  Volpe Gioacchino,
 rappresentati e difesi dagli  avv.ti  Girolamo  Rubino,  M.  Giovanna
 Vittorelli e Giovanni Maniscalco Basile;
     Volpe Angelo, residente a Castrofilippo, via Nazionale n. 124;
     Facciponte  Salvatore,  residente  a Castrofilippo, via Rubbe' n.
 5;
     Lo Bello Agostino, residente a Castrofilippo, Cap. Mag.  Inzalaco
 n. 9;
   Uditi  all'udienza  del  27 settembre 1995 il relatore, consigliere
 dott. Luciana Savagnone, il pubblico ministero nella persona del vice
 procuratore generale dott. Pino Zingale e l'avv. Girolamo Rubino,  il
 quale ha chiesto riconoscersi pregiudizialmente la sua legittimazione
 ad  esercitare  il  proprio patrocinio nel presente giudizio anche in
 udienza, previa rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  per
 l'annullamento  delle  norme  che tale legittimazione escludono, come
 piu ampiamente esposto in memoria depositata il  25  settembre  1995,
 alla  quale  si  e'  richiamato; al che si e' opposto il ritenendo la
 norma  contestata  sicuramente  legittima  in  quanto  non  eccedente
 l'ambito  della  discrezionalita' riservata al legislatore ordinario;
 cio' dopo avere obiettato che l'avv. Rubino non avrebbe potuto essere
 ammesso a parlare neanche, come e' avvenuto limitatamente  alla  sola
 questione pregiudiziale;
   Visti gli atti e i documenti di causa.
                            Fatto e diritto
    1.   -   L'avv.   Girolamo   Rubino,  non  iscritto  all'albo  dei
 cassazionisti, ha depositato in data 25 settembre 1995 - una  memoria
 con  la  quale  ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 degli articoli 3 legge 21 marzo 1953, n. 161 e 4 r.d.-l. 27  novembre
 1933,  n.  1578, conv. in legge 22 gennaio 1934, n. 36, alla luce del
 sopravvenuto art. 6 del d.-l. n. 453/1993, conv. in legge n.  19/1994
 (per  il  combinato disposto di tali norme, i professionisti iscritti
 all'albo degli avvocati o dei procuratori sono ammessi ad  esercitare
 il  patrocinio davanti alla Corte dei conti nei giudizi pensionistici
 e, se non abilitati al patrocinio in Cassazione, a svolgere  il  loro
 ministero  anche negli altri giudizi tranne che in udienza pubblica),
 sotto diversi profili e nei seguenti termini testuali:
     violazione  dell'art.  3   della   Costituzione,   (irragionevole
 disparita'  di  trattamento  tra  giudizi  pensionistici e giudizi di
 responsabilita');
     per violazione dell'art. 33, quinto comma della Costituzione ("e'
 prescritto  un  esame  di  stato  per  l'abilitazione   all'esercizio
 professionale"),  giacche'  se  e'  vero  che va fatto un effettivo e
 serio accertamento dei requisiti tecnici di chi aspira  all'esercizio
 di una professione attraverso un esame di stato, e' altresi' vero che
 nessuno  esame  di  stato  e' obbligatorio per l'accesso all'albo dei
 c.d. "cassazionisti";
     violazione dell'art. 4 della Costituzione, ("Diritto al lavoro"),
 giacche' la c.d. "li di  lavorare"  sostanzia  la  pretesa  a  che  i
 pubblici  poteri  si  astengano  da  qualsiasi  intervento rivolto ad
 impedire l'attivita' di lavoro dei privati e/o il modo  di  esercizio
 di  una  professione,  dopo  il  superamento  del  relativo  esame di
 abilitazione;
     per ulteriore violazione dell'art. 3 della Costit. (irragionevole
 disparita' di trattamento) e  dell'art.  33  della  Costit.  (obbligo
 dell'esame  di  stato per l'abilitazione all'esertizio professionale)
 in relazione all'art. 72 r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, nel testo
 novellato  dall'art. 1 legge 28 maggio 1936, n. 1003, secondo cui gli
 avvocati "ex combattenti" possono essere iscritti nell'albo  speciale
 dopo quattro anni di esercizio professionale;
     per  ulteriore  violazione  degli  art.  3  e 33 della Costit. in
 relazione all'art. 8 legge 9 febbraio 1982 n.  31,  secondo  cui  gli
 avvocati  dialtri paesi comunitari (lussemburghesi, greci, etc.) sono
 ammessi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dopo  otto
 anni  di  esercizio  professionale,  sia  pure  "di  concerto" con un
 avvocato italiano, mentre,  tenendo  conto  dell'assurda  distinzione
 esistente nel nostro Ordinaniento tra procuratore legale ed avvocato,
 nel  nostro  paese  sono  richiesti ben quattordici anni di esercizio
 della professione forense per l'ammissione al detto patrocinio.
   In limine, la Sezione ha sollevato  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  come  nel  seguito  precisata  e motivata quanto alla
 rilevanza e alla non manifesta infondatezza.
   2. - Ai sensi dell'art 3, primo comma, della legge 21  marzo  1953,
 n.  161, gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei
 conti sono sotoscritti,  a  pena  di  inammissibilita',  dalle  parti
 ricorrenti  e  da  un  avvocato  ammesso  al  patrocinio  in Corte di
 cassazione.  Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in
 suo nome deve essere munito di mandato speciale.
   Ai sensi del successivo secondo comma, invece, in tutti  gli  altri
 giudizi  di  competenza  della  Corte  dei conti le parti non possono
 comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso
 al patrocinio in Corte di cassazione.
   Deriva dal combinato disposto di dette disposizioni che nei giudizi
 diversi da quelli di cui al  primo  comma,  la  parte  puo'  agire  o
 resistere  nel processo anche con l'assistenza o la rappresentanza di
 professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori, ma
 costoro non possono, poi, comparirre all'udienza pubblica.
   Recentemente, l'art. 6 del d.-l. 15 novembre  1993,  n.  453  conv.
 con   mod.   nella  legge  14  gennaIo  1994,  .n.  19  ha  previsto,
 relativamente ai giudizi pensionistici, che "i ricorsi possono essere
 proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti  non  possono
 svolgere  oralmente,  in  udienza,  le  proprie  difese. L'assistenza
 legale dei ricorrenti puo' essere svolta da  professionisti  iscritti
 all'albo degli avvocati o dei procuratori".
   Per   effetto   di   tali   disposizioni,   pertanto,  nei  giudizi
 pensionistici rientranti nella competenza della Corte  dei  conti  e'
 venuto meno l'obbligo delle parti di comparire all'udienza a mezzo di
 avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, mentre un tale
 obbligo   persiste   relativamente   ai  giudizi  di  responsabilita'
 ainministrativa.
   Stante  il  descritto  assetto  normativo,  la  Sezione  non   puo'
 pertanto,  nel  presente  giudizio di responsabilita', ammettere alla
 discussione l'avv. Girolamo Rubino, non essendo lo steso in  possesso
 del  requisito  dell'ammissione al patrocinio in Corte di cassazione.
 Da  qui  la  rilevanza  della  verifica  della  L.C.  della  suddetta
 discriminazione.
   3.  -  Dei  profili  di  l.c.  sopra  riportati, quelli dal secondo
 all'ultimo appaiono manifestamente infondati,  poiche'  si  risolvano
 per un verso o per l'altro in valutazioni negative circa il merito di
 scelte   che   appartengono   alla  discrzionalita'  del  legislatore
 ordinario.
   Tale  si  ritiene la scelta di richiedere, per ilpatrocinio davanti
 alle giurisdizioni superiori, un  dterminato  periodo  di  esrercizio
 della   professione   di  avvocato,  rrequisito  aggiuntivo  che  con
 valutazione  non  sindacabile  nel  merito,  ne'  sotto  il   profilo
 dell'art.  33.5  ne' sotto il profilo dell'art. 4 della Costituzione,
 il  legislatore  ricollega  alla  particolare  rilevanza   attribuita
 dall'ordinamento ad alcuni organi di giurisdizione.
   Parimenti  incensurabile sotto il profilo dell'art. 3 si ritiene la
 diversificazione di tale  requisito  aggiuntivo  a  favore  degli  ex
 combattenti,  evidentemente  per  compensarli  dello  svantaggio  che
 altrimenti   subirebbero   rispetto   ai   colleghi   non    impediti
 nell'esercizio  della professione dalla professione dalla prestazione
 del servizio bellico.
   Analogo rilievo vale per il confronto con i professionisti di altri
 paesi  C.E.E.,  ammessi  in  Italia  al   patrocinio   davanti   alle
 giurisdizioni  superiori  "purche'  dimostrino di avere esercitato la
 professione per almeno otto anni (art. 8 legge 9  febbraio  1982,  n.
 31), anche se i requisiti per l'accesso alla professione sono diversi
 da  Stato  a  Stato e quindi i professionisti di alcuni Stati possono
 risultare avvantaggiati ove si confrontino i periodi  complessivi  di
 esercizio.   Il Collegio ritiene infatti che rientri nel corretto uso
 della  discrezionalita'  del  legislatore   la   soluzione   accolta,
 consistente  nel  riconoscere  pari  valore formale alla abilitazione
 alla professione conseguita in uno qualsiasi degli Stati  C.E.E.  (in
 armonia con la Direttiva n. 77/249) e, sulla base di tale valutazione
 di equivalenza, richiedere per tutti una ulteriore pari esperienza di
 otto  anni tenuto conto del disposto dell'art. 33 r.d.-l. 27 novembre
 1933, n. 1578, per l'accesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni
 superiori italiane.
   4. - Ad avviso del Collegio, non e' invece manifestamente infondato
 il primo profilo di illegittimita', che il  Collegio  stesso  con  le
 seguenti  considerazioni  precisa  ed integra, avvalendosi per quanto
 occorra del potere di sollevare questioni di l.c. anche d'ufficio.
   Come gia' detto, la norma del secondo comma, dell'art. 3  legge  n.
 161 del 1953, dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 d.-l. n. 453/1993,
 legge 19/1994, preclude agli avvocati non cassazionisti il patrocinio
 in  udienza  nei  soli  giudizi diversi da quelli pensionistici. Cio'
 pone la norma stessa contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la
 palese irrazionalita' del suo cosi'  ridotto  contenuto.  Infatti  la
 competenza  per  i  giudizi penzionistici come per tutti gli altri e'
 attribuita alle Sezioni giurisdizionali  regionali  della  Corte  dei
 conti  in  primo  grado ed a tre Sezioni centrali in grado d'appello.
 Per cui la riserva a favore dei cassazionisti per quanto riguarda  il
 patrocinio  in  udienza  in  entrambi  i  gradi,  ma limitatamente ai
 giudizi non pensionistici, non ha  riguardo  alcuno  al  "rango"  del
 giudice;   ne'   a   particolari  materie,  poiche'  per  ogni  altra
 prestazione difensiva davanti  alla  Corte  dei  conti  in  qualsiasi
 materia   non   sussiste  discriminazione  tra  cassazionisti  e  non
 cassazionisti.
   La assoluta irrazionalita' della discriminazione, oltre a porre  di
 per  se'  la  norma  in  contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione,
 determina anche un ingiustificato maggiore onere per le parti private
 nei nei soli giudizi non pensionistici, constringendole  a  ricorrere
 ad  un  avvocato  cassazionista per svolgere in udienza quelle stesse
 difese alle quali fuori udienza e' abilitato  un  non  cassazionista.
 Profilo  che  attiene  alla disposizione del secondo comma, dell'art.
 24 della Costituzione, e che integra quelli gia' rilevati  da  questa
 Sezione,   con   riferimento  alla  stessa  norma,  nella  precedente
 ordinanza di rimessione n. 144/95 del 22 marzo 1995,  e  che  qui  si
 confermano.