LA CORTE D'APPELLO
   Riunitasi  in  camera  di  consiglio  nella  sua sede in Venezia, a
 scioglimento della riserva di cui al verbale  d'udienza  in  data  20
 dicembre 1995;
   Visti  gli  atti processuali a carico di De Pretto Maurizio, nato a
 Thiene il 12 giugno 1966, imputato nel proc.  pen.  n.  1404/93  r.g.
 g.i.p. presso il tribunale di Vicenza di rapina aggravata il quale ha
 presentato  istanza  di  ricusazione nei confronti del giudice per le
 indagini preliminari dott.ssa Cecilia Carreri;
   Sentite le parti in udienza e vista la nota del giudice ricusato;
                             O s s e r v a
   Nei confronti del  De  Pretto  il  predetto  magistrato  ha  emesso
 ordinanza  applicativa  della  misura  cautelare  della  custodia  in
 carcere.
   In sede di udienza preliminare, peraltro, il De Pretto  ha  chiesto
 di   essere   giudicato   col   rito   abbreviato   ma   ha  ricusato
 tempestivamente la dott.ssa Carreri alla luce della recente  sentenza
 della  Corte  costituzionale  n.  432  del 6/15 settembre 1995 che ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
 codice di procedura penale nella parte in cui  non  prevede  che  non
 possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il  giudice  per le
 indagini  preliminari  che  abbia  applicato  una  misura   cautelare
 personale nei confronti dell'imputato.
   L'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale e' stata dichiarata
 manifestamente infondata da quel g.i.p.  per  cui  il  De  Pretto  ha
 proposto  davanti  a  questa Corte d'appello formale dichiarazione di
 ricusazione.
   Questa a.g. non puo' pervenire  ad  una  decisione  in  riferimento
 all'art.  34 c.p.p. in quanto la norma, allo stato, non prevede quale
 motivo di incompatibilita' quello denunciato.
   L'eccezione,  pero',  appare  fondata  dal momento che nella citata
 sentenza della Corte costituzionale  e'  stato  posto  l'accento  sul
 fatto   che   "alcuni  apprezzamenti  sui  risultati  delle  indagini
 preliminari determinano un'anticipazione di giudizio suscettibile  di
 minare l'imparzialita' del giudice".
   In  effetti,  i  "gravi"  indizi,  richiesti  per l'emissione della
 misura cautelare, dimostrano, fino  a  quel  momento,  la  fondatezza
 della prospettazione accusatoria.
   E   proprio   nella   stessa  sentenza  viene  parificata  la  fase
 dibattimentale (che in quel momento era  all'attenzione  del  giudice
 dei giudici) a riti alternativi quali "patteggiamento" o il "giudizio
 abbreviato"  nei  quali quello stesso giudice che ha emesso la misura
 cautelare e' chiamato a pronunciarsi definitivamente con un  giudizio
 di merito.
   Ne  consegue che nella fase del giudizio abbreviato quegli elementi
 che sono stati valutati quali indizi tali da  determinare,  come  nel
 caso  in  esame,  l'emissione di un provvedimento restrittivo vengono
 riesaminati  ai  fini  della  decisione  sulla  assoluzione  o  sulla
 condanna dell'imputato.
   E  non puo' essere contestato che il g.i.p. sia influenzato nel suo
 giudizio da cio' che ha gia' decisoº
   Pertanto, ritiene questa Corte  che  si  ravvisi  assolutamente  la
 eadem  ratio  della  piu'  volte  menzionata decisione per cui appare
 necessaria  un'ulteriore   pronuncia   della   Corte   costituzionale
 sull'argomento che ci occupa nella fattispecie.
   Non  solo  non puo' contestarsi, per quanto riferito, la fondatezza
 della questione prospettata ma appare anche evidente la sua rilevanza
 nel procedimento a carico del De Pretto.