ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, numero
 5), del codice civile,  promosso  con  ordinanze  emesse:  1)  il  16
 febbraio  1995  dal  tribunale  di  Milano  nel  procedimento  civile
 vertente tra Rodi Agostino e Fallimento Litografia  del  Sole  s.r.l.
 iscritta  al  n.   354 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  25,  prima  serie  speciale,
 dell'anno  1995;  2)  il 16 febbraio 1995 dal tribunale di Milano nel
 procedimento civile vertente tra  Rocaglioni  Giuliana  e  Fallimento
 s.r.l.  E.C.M.  iscritta  al  n.  434  del  registro ordinanze 1995 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  35,  prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  10  gennaio  1996  il  giudice
 relatore Renato Granata.
                            Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo del
 fallimento Litografia del Sole s.r.l., giudizio nel quale l'opponente
 Rodi Agostino domandava l'accertamento della natura privilegiata  del
 suo  credito,  il  tribunale  di  Milano  (con ordinanza emessa il 16
 febbraio 1995) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 35  della
 Costituzione  -  questione incidentale di legittimita' costituzionale
 dell'art. 2751-bis, numero 5, del codice civile nella  parte  in  cui
 non  prevede  che il privilegio sia riconosciuto a tutti i lavoratori
 autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati.
   In particolare, il  tribunale  rimettente  -  mentre  espressamente
 esclude   che   vi  sia  un'ingiustificata  disciplina  differenziata
 rispetto ai rapporti di lavoro subordinato, di prestazione  di  opera
 professionale,  di  agenzia,  di coltivatore diretto - ritiene invece
 ingiustificata la disparita' di trattamento  rispetto  al  privilegio
 che assiste l'impresa artigiana. Infatti il diverso regime protettivo
 appare  irragionevole dal momento che si accorderebbe una tutela piu'
 ampia al credito dell'imprenditore  che  trae  la  remunerazione  del
 proprio  lavoro dall'esercizio di una impresa rispetto al credito del
 prestatore d'opera (non intellettuale) che ricava le proprie fonti di
 reddito dall'esercizio di una attivita' prevalentemente personale. In
 tal modo, sarebbe violato - secondo  il  tribunale  rimettente  -  il
 principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e sarebbe negata
 la necessaria tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni
 (art. 35 della Costituzione).
   2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che la questione sia dichiarata non fondata, atteso che la  normativa
 censurata,  accordando, da un lato, il privilegio generale sui mobili
 alle prestazioni  dei  professionisti  e  di  ogni  altro  prestatore
 d'opera intellettuale e, dall'altro, ai crediti degli artigiani per i
 corrispettivi  dei  servizi e delle vendite, ha coperto l'intera area
 del lavoro autonomo.
   3.  -  Analoga  questione  di  costituzionalita'  ha  sollevato  il
 medesimo  tribunale  di Milano con una seconda ordinanza in pari data
 resa in analogo giudizio.
   4. - E' intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che  la  questione  sia dichiarata inammissibile perche' il tribunale
 rimettente domanda  alla  Corte  una  pronuncia  additiva  implicante
 scelte   ampiamente   discrezionali   del  legislatore;  comunque  la
 questione sarebbe, ad avviso  dell'Avvocatura,  infondata  perche'  -
 come gia' sostenuto nel precedente atto di intervento - l'intera area
 del  lavoro  autonomo  sarebbe in realta', coperta dalla garanzia del
 privilegio.
                         Considerato in diritto
   1.  -  E'  stata  sollevata  questione  incidentale di legittimita'
 costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 35 della  Costituzione
 -  dell'art.    2751-bis, numero 5, del codice civile, nella parte in
 cui non  prevede  che  il  privilegio  sia  riconosciuto  a  tutti  i
 lavoratori  autonomi  per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi
 prestati, anche se non  aventi  natura  intellettuale,  per  sospetta
 violazione   sia   del   principio   di  eguaglianza  (art.  3  della
 Costituzione)  in  ragione  della  ingiustificata   disciplina   piu'
 favorevole  prevista  per  i crediti dell'imprenditore artigiano, che
 beneficiano di tale privilegio; sia della necessaria  protezione  del
 lavoro che deve essere tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni
 (art. 35 della Costituzione).
   2.   -   Preliminarmente   vanno   riuniti  i  giudizi  in  ragione
 dell'identita' della questione di costituzionalita' sollevata.
   3. - La questione e' inammissibile.
   Premesso  che  -  come  espressamente  risulta  dall'ordinanza   di
 rimessione  -  la  censura  di  disparita' di trattamento adduce come
 tertium comparationis unicamente la garanzia, prevista dal numero  5,
 dell'art.  2751-bis  del  codice  civile, in favore dell'imprenditore
 artigiano e non anche quella  contemplata  dal  precedente  n.  2  in
 favore  del  prestatore  d'opera intellettuale, sicche' questa ultima
 comparazione, ancorche' in astratto possibile,  e'  fuori  dal  thema
 decidendum, deve rilevarsi che il giudice rimettente mira ad inserire
 nel  n.  5  della  disposizione  censurata  la  figura  generale  del
 prestatore  d'opera  (art.  2222  del  codice  civile)  sull'asserito
 presupposto  che  essa  si  differenzi  da  quella  dell'imprenditore
 artigiano non essendo condizionata alla sussistenza dei requisiti che
 connotano    quest'ultima,     implicanti     un'attivita'     svolta
 professionalmente con un'organizzazione, seppur minima, d'impresa.
   Tale  distinzione  -  in  realta'  controversa  in  dottrina  -  e'
 contestata in questa sede dall'Avvocatura dello Stato secondo cui, al
 di la' della linea  di  confine  tracciata  nel  numero  2  dell'art.
 2751-bis  del  codice  civile  per  definire  il  prestatore  d'opera
 intellettuale, c'e' sempre un prestatore d'opera  manuale  il  quale,
 per il solo fatto di dover organizzare quanto meno il proprio lavoro,
 assume   la  connotazione  di  artigiano  (numero  5  della  medesima
 disposizione).
   In effetti, l'esigenza di tutela del lavoro in tutte le  sue  forme
 ed  applicazioni  (art.  35  della  Costituzione)  potrebbe indurre a
 preferire una lettura  estensiva  dell'una  e  dell'altra  previsione
 della norma in esame. Ma e' questo un problema esegetico rimesso alla
 competenza del giudice, la cui premessa interpretativa nel denunciare
 l'assunto   vizio  di  incostituzionalita'  non  e'  suscettibile  di
 revisione da parte di questa Corte in mancanza di un diverso  diritto
 vivente  quando  risulti, come nella specie, non implausibile secondo
 gli ordinari canoni  ermeneutici.  Sicche',  indipendentemente  dalla
 possibilita'  di  individuare realmente una linea di demarcazione tra
 la figura legale dell'artigiano  e  quella  del  prestatore  autonomo
 d'opera  manuale, e' decisivo, ai fini della risoluzione del proposto
 incidente di costituzionalita', rilevare  che,  nella  prospettazione
 del   giudice   rimettente,   l'art.   2222  del  codice  civile  non
 implicherebbe    ne'    la    professionalita'    dell'opera,     ne'
 l'organizzazione   di   mezzi,   essendo   quindi  possibile  sia  la
 prestazione occasionale, sia quella che, pur non potendo qualificarsi
 "intellettuale",  non implichi alcun approntamento di mezzi materiali
 o di struttura organizzativa. Ed infatti, proprio  tale  impostazione
 della  questione  comporta  che  il petitum del giudice a quo viene a
 collocarsi fuori dall'ambito di competenza di questa Corte, in quanto
 si  risolve  nella  richiesta  di  una  vera  e  propria  innovazione
 normativa. Occorre infatti ribadire che, secondo la giurisprudenza di
 questa Corte (sentenze n. 84 del 1992 e n. 25 del 1984), lo scrutinio
 di costituzionalita' e' consentito all'interno di una specifica norma
 attributiva  di  un privilegio al fine di sindacare la ragionevolezza
 della mancata  inclusione,  in  essa,  di  fattispecie  identiche  od
 omogenee  rispetto  a  quella cui la causa di prelazione e' riferita;
 non e' invece consentito  per  introdurre  una  causa  di  prelazione
 ulteriore  che  implicherebbe una scelta economico-politica riservata
 alla discrezionalita' del legislatore, il quale solo puo'  apprezzare
 la  "causa"  del credito per elevarla a ragione giustificatrice della
 garanzia del credito stesso (sentenza  n.  326  del  1983).  E  nella
 questione   in  esame  si  ha  proprio  che  il  giudice  rimettente,
 ravvisando nel prestatore d'opera non intellettuale una categoria  di
 soggetti  (e di crediti) diversa (sia da quella del numero 2, che) da
 quella del numero 5, propone un  petitum  che  dovrebbe  condurre  ad
 attribuire   la   garanzia  ad  una  fattispecie  estranea  a  quella
 contemplata dal legislatore, ossia ad istituire una nuova ipotesi  di
 privilegio.
   La questione proposta va dunque dichiarata inammissibile.