ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge
 15 luglio  1966,  n.  604  (Licenziamenti  individuali),  cosi'  come
 modificato  dall'art.  2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, promosso
 con ordinanza emessa il  4  novembre  1994  dal  tribunale  di  Busto
 Arsizio, nel procedimento civile vertente tra Impresa "N.T. - Nizzoli
 trasporti"  e  America  Marcello,  iscritta  al  n.  542 del registro
 ordinanze  1995  e  pubblicata  nella     Gazzetta  Ufficiale   della
 Repubblica, n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  24  gennaio  1996  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                            Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di  un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione
 della sentenza del pretore di Busto Arsizio - sezione  distaccata  di
 Gallarate  -  con  la  quale  era  stata dichiarata l'inefficacia del
 licenziamento intimato dall'impresa "N.T. -  Nizzoli  trasporti"  nei
 confronti   di   America  Marcello,  e  conseguentemente  pronunciata
 condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente  nel
 posto di lavoro entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno
 quantificato  in L. 9.901.500, oltre accessori, il tribunale di Busto
 Arsizio, con ordinanza in data 4  novembre  1994,  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15  luglio  1966,
 n.  604  (Norme  sui  licenziamenti  individuali), nella parte in cui
 attribuisce al  datore  di  lavoro  la  facolta'  di  scelta  fra  la
 riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno.
   Rilevato  che  l'impresa aveva invitato il ricorrente a presentarsi
 al lavoro e che lo stesso non si era presentato  proponendo  precetto
 contro  la  datrice  di  lavoro per il pagamento del risarcimento del
 danno, osserva il giudice a quo  che,  mentre  per  i  dipendenti  di
 impresa  "maggiore"  compete al creditore/lavoratore la scelta fra la
 reintegrazione o il risarcimento del danno ex  art. 18, quinto comma,
 della legge 20 maggio 1970, n.  300,  per  le  imprese  "minori",  la
 facolta' di scelta compete,  ex art. 8 della legge 15 luglio 1966, n.
 604,  al debitore/datore di lavoro (come gia' ritenuto dalla Corte di
 Cassazione, 3/1/1986, n. 33).
   Premesso  che  le  fattispecie  debbono  essere  qualificate   come
 obbligazione   alternativa  con  facolta'  di  scelta  a  favore  del
 creditore/lavoratore  nella  legge  20  maggio  1970,   n.   300,   e
 obbligazione facoltativa da parte del debitore/datore di lavoro nella
 legge  15  luglio 1966, n.  604, il rimettente osserva che, in base a
 tale principio, il lavoratore di impresa "minore" che non si presenti
 in azienda dopo la scelta del datore di  riassumerlo,  perderebbe  il
 diritto  al  risarcimento  ex  art.  1286,  secondo comma, del codice
 civile.
   Al dipendente di impresa "minore" verrebbe pertanto  assicurato  un
 diverso   e  piu'  sfavorevole  trattamento  e  non  sarebbe  inoltre
 consentito il  concreto  esercizio  dell'azione  per  la  tutela  del
 diritto  poiche',  per un anno almeno - tempo necessario per ottenere
 una sentenza esecutiva di primo grado - il  lavoratore  non  dovrebbe
 lavorare per impedire che, all'esito della causa, perda il diritto al
 risarcimento  e  non  possa piu' essere reintegrato, per aver trovato
 altra occupazione.
   2. - Nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto  il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
 infondata.
   L'Avvocatura  osserva  come  il  legislatore  del 1990 abbia inteso
 confermare la compresenza  di  due  normative,  quella  della  tutela
 "reale"  ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 e quella della tutela
 "obbligatoria" ex  art. 8 della legge n. 604 del 1966.
   Inoltre, la considerazione della scarsa potenzialita' economica dei
 datori di lavoro di minori dimensioni, se non e' riuscita ad impedire
 l'estensione di una disciplina  vincolistica  del  licenziamento,  ha
 tuttavia  provocato  una  fissazione  a  livello  minimale dell'onere
 indennitario a carico del datore che ha  proceduto  al  licenziamento
 ingiustificato.
   Sottolinea  ancora  l'Avvocatura  che  da  questo  quadro normativo
 emerge chiaramente che il legislatore del  1990  ha  privilegiato  la
 prospettiva  occupazionale su quella meramente (e piu' limitatamente)
 risarcitoria, per cui risulta del tutto ellittico il caso  in  esame,
 in  quanto il lavoratore vorrebbe poter scegliere una forma di tutela
 (pagamento dell'indennita'  "ridotta")  che  e'  obiettivamente  piu'
 sfavorevole di quella in primis apprestata dal legislatore.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il  tribunale  di  Busto  Arsizio  dubita della legittimita'
 costituzionale dell'art.  8  della  legge  15  luglio  1966,  n.  604
 (Licenziamenti  individuali), cosi' come modificato dall'art. 2 della
 legge 11 maggio 1990, n.  108, nella parte in cui prevede il  diritto
 di  scelta fra la riassunzione ed il risarcimento a favore del datore
 di lavoro.
   A parere del giudice a quo sussisterebbe  contrasto  con  l'art.  3
 della  Costituzione,  in  quanto  il  lavoratore  di impresa "minore"
 godrebbe di un trattamento piu' sfavorevole rispetto al lavoratore di
 impresa "maggiore", nonche' con  l'art.  24  della  Costituzione  non
 essendo   in  concreto  concessa  tutela  al  lavoratore  di  impresa
 "minore".
   2. - La questione non e' fondata dovendosi  interpretare  la  norma
 impugnata nei sensi che saranno di seguito precisati.
   Questa  Corte  ha  piu' volte (sentenze nn. 398 del 1994, 189 e 102
 del 1975, 55 del 1974) indicato i motivi razionali  che  giustificano
 la  diversificazione  del  regime  dei  licenziamenti  individuali in
 ragione delle dimensioni dell'impresa, evidenziando  che  essi  vanno
 ricercati  nelle  esigenze  di funzionalita' delle unita' produttive,
 soprattutto ai fini  occupazionali,  nonche'  nel  diverso  grado  di
 fiduciarieta'  e  di  tensione psicologica riscontrabile nei rapporti
 diretti  fra  dipendente  e  piccolo   imprenditore   rispetto   alla
 situazione nella grande impresa.
   Nel  confermare  questa giurisprudenza, va ribadito che, nella sola
 ipotesi di imprese minori,  la  legge  ragionevolmente  riconosce  al
 datore  di lavoro la scelta in ordine alla possibilita' di riassumere
 il lavoratore illegittimamente licenziato, ovvero di  risarcirgli  il
 danno conseguente all'accertata illegittimita' del licenziamento.
   3.  -  La  ragionevolezza  della  differente disciplina tra impresa
 minore e maggiore non risolve  tuttavia  il  problema  relativo  alle
 ulteriori  conseguenze  scaturenti  dalla predetta scelta operata dal
 datore di lavoro e precisamente quello della  esatta  interpretazione
 dell'espressione  normativa che impone all'imprenditore l'obbligo, in
 mancanza della riassunzione, di risarcire il danno; cio'  costituisce
 la sostanza della sollevata questione di costituzionalita'.
   In   proposito,   il   giudice  a  quo  dubita  della  legittimita'
 costituzionale della norma interpretata in modo conforme  agli  artt.
 1286  e  ss.  del  codice  civile,  e cioe' nel senso che, operata la
 scelta fra due prestazioni, cio'  determina  l'irrevocabilita'  della
 stessa, e il debitore resta liberato dalla seconda prestazione.
   L'interpretazione   da  cui  muove  l'ordinanza  di  rimessione  e'
 aderente ad un  orientamento  della  Corte  di  cassazione,  tuttavia
 contrastato  da  un  maggior numero di pronunce della stessa, secondo
 cui il risarcimento previsto dalla norma  impugnata  costituisce  una
 delle  conseguenze della illegittimita' del licenziamento: ed invero,
 si e'  affermato  che,  in  mancanza  (per  qualsiasi  motivo)  della
 reintegrazione  (tutela reale e primaria), e' dovuta la seconda delle
 tutele, e cioe' quella obbligatoria, consistente nella monetizzazione
 del danno derivante dall'illegittimo licenziamento, ogni  qual  volta
 non si ripristini il rapporto.
   4.  -  Questo  diverso  orientamento giurisprudenziale e' condiviso
 dalla quasi totalita' della dottrina e risulta anche da una risalente
 pronuncia di questa Corte (sentenza n. 194 del 1970), la  quale  ebbe
 ad   affermare  testualmente:  "Ne',  ad  orientare  diversamente  il
 giudizio della Corte, valgono i  rilievi  contenuti  nelle  ordinanze
 circa  la  ingiustizia  cui  condurrebbe  la  norma che, si sostiene,
 escluderebbe l'obbligo del pagamento dell'indennita', nel caso che il
 ripristino del rapporto di lavoro non possa aver luogo per causa  non
 imputabile al datore di lavoro".
   "La Corte esclude che tali inconvenienti possano verificarsi ove si
 ritenga   -   come  deve  ritenersi  perche'  la  norma  conservi  la
 riconosciuta  conformita'  ai  principi  costituzionali  -   che   il
 pagamento  della  indennita',  qualora il rapporto non si ripristini,
 sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del  mancato  ripristino
 di  esso,  senza  che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la
 ragione per cui cio' abbia a verificarsi".
   5. - Con tale pronuncia, quindi, questa Corte ha gia' fatto propria
 quella interpretazione della norma che la rende conforme ai  principi
 costituzionali.  E,  nella  presente  occasione, non risultano validi
 motivi per discostarsi dalla richiamata pronuncia.