ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), cosi' come
modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, promosso
con ordinanza emessa il 4 novembre 1994 dal tribunale di Busto
Arsizio, nel procedimento civile vertente tra Impresa "N.T. - Nizzoli
trasporti" e America Marcello, iscritta al n. 542 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione
della sentenza del pretore di Busto Arsizio - sezione distaccata di
Gallarate - con la quale era stata dichiarata l'inefficacia del
licenziamento intimato dall'impresa "N.T. - Nizzoli trasporti" nei
confronti di America Marcello, e conseguentemente pronunciata
condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel
posto di lavoro entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno
quantificato in L. 9.901.500, oltre accessori, il tribunale di Busto
Arsizio, con ordinanza in data 4 novembre 1994, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966,
n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui
attribuisce al datore di lavoro la facolta' di scelta fra la
riassunzione del lavoratore ed il risarcimento del danno.
Rilevato che l'impresa aveva invitato il ricorrente a presentarsi
al lavoro e che lo stesso non si era presentato proponendo precetto
contro la datrice di lavoro per il pagamento del risarcimento del
danno, osserva il giudice a quo che, mentre per i dipendenti di
impresa "maggiore" compete al creditore/lavoratore la scelta fra la
reintegrazione o il risarcimento del danno ex art. 18, quinto comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, per le imprese "minori", la
facolta' di scelta compete, ex art. 8 della legge 15 luglio 1966, n.
604, al debitore/datore di lavoro (come gia' ritenuto dalla Corte di
Cassazione, 3/1/1986, n. 33).
Premesso che le fattispecie debbono essere qualificate come
obbligazione alternativa con facolta' di scelta a favore del
creditore/lavoratore nella legge 20 maggio 1970, n. 300, e
obbligazione facoltativa da parte del debitore/datore di lavoro nella
legge 15 luglio 1966, n. 604, il rimettente osserva che, in base a
tale principio, il lavoratore di impresa "minore" che non si presenti
in azienda dopo la scelta del datore di riassumerlo, perderebbe il
diritto al risarcimento ex art. 1286, secondo comma, del codice
civile.
Al dipendente di impresa "minore" verrebbe pertanto assicurato un
diverso e piu' sfavorevole trattamento e non sarebbe inoltre
consentito il concreto esercizio dell'azione per la tutela del
diritto poiche', per un anno almeno - tempo necessario per ottenere
una sentenza esecutiva di primo grado - il lavoratore non dovrebbe
lavorare per impedire che, all'esito della causa, perda il diritto al
risarcimento e non possa piu' essere reintegrato, per aver trovato
altra occupazione.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
L'Avvocatura osserva come il legislatore del 1990 abbia inteso
confermare la compresenza di due normative, quella della tutela
"reale" ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 e quella della tutela
"obbligatoria" ex art. 8 della legge n. 604 del 1966.
Inoltre, la considerazione della scarsa potenzialita' economica dei
datori di lavoro di minori dimensioni, se non e' riuscita ad impedire
l'estensione di una disciplina vincolistica del licenziamento, ha
tuttavia provocato una fissazione a livello minimale dell'onere
indennitario a carico del datore che ha proceduto al licenziamento
ingiustificato.
Sottolinea ancora l'Avvocatura che da questo quadro normativo
emerge chiaramente che il legislatore del 1990 ha privilegiato la
prospettiva occupazionale su quella meramente (e piu' limitatamente)
risarcitoria, per cui risulta del tutto ellittico il caso in esame,
in quanto il lavoratore vorrebbe poter scegliere una forma di tutela
(pagamento dell'indennita' "ridotta") che e' obiettivamente piu'
sfavorevole di quella in primis apprestata dal legislatore.
Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Busto Arsizio dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604
(Licenziamenti individuali), cosi' come modificato dall'art. 2 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui prevede il diritto
di scelta fra la riassunzione ed il risarcimento a favore del datore
di lavoro.
A parere del giudice a quo sussisterebbe contrasto con l'art. 3
della Costituzione, in quanto il lavoratore di impresa "minore"
godrebbe di un trattamento piu' sfavorevole rispetto al lavoratore di
impresa "maggiore", nonche' con l'art. 24 della Costituzione non
essendo in concreto concessa tutela al lavoratore di impresa
"minore".
2. - La questione non e' fondata dovendosi interpretare la norma
impugnata nei sensi che saranno di seguito precisati.
Questa Corte ha piu' volte (sentenze nn. 398 del 1994, 189 e 102
del 1975, 55 del 1974) indicato i motivi razionali che giustificano
la diversificazione del regime dei licenziamenti individuali in
ragione delle dimensioni dell'impresa, evidenziando che essi vanno
ricercati nelle esigenze di funzionalita' delle unita' produttive,
soprattutto ai fini occupazionali, nonche' nel diverso grado di
fiduciarieta' e di tensione psicologica riscontrabile nei rapporti
diretti fra dipendente e piccolo imprenditore rispetto alla
situazione nella grande impresa.
Nel confermare questa giurisprudenza, va ribadito che, nella sola
ipotesi di imprese minori, la legge ragionevolmente riconosce al
datore di lavoro la scelta in ordine alla possibilita' di riassumere
il lavoratore illegittimamente licenziato, ovvero di risarcirgli il
danno conseguente all'accertata illegittimita' del licenziamento.
3. - La ragionevolezza della differente disciplina tra impresa
minore e maggiore non risolve tuttavia il problema relativo alle
ulteriori conseguenze scaturenti dalla predetta scelta operata dal
datore di lavoro e precisamente quello della esatta interpretazione
dell'espressione normativa che impone all'imprenditore l'obbligo, in
mancanza della riassunzione, di risarcire il danno; cio' costituisce
la sostanza della sollevata questione di costituzionalita'.
In proposito, il giudice a quo dubita della legittimita'
costituzionale della norma interpretata in modo conforme agli artt.
1286 e ss. del codice civile, e cioe' nel senso che, operata la
scelta fra due prestazioni, cio' determina l'irrevocabilita' della
stessa, e il debitore resta liberato dalla seconda prestazione.
L'interpretazione da cui muove l'ordinanza di rimessione e'
aderente ad un orientamento della Corte di cassazione, tuttavia
contrastato da un maggior numero di pronunce della stessa, secondo
cui il risarcimento previsto dalla norma impugnata costituisce una
delle conseguenze della illegittimita' del licenziamento: ed invero,
si e' affermato che, in mancanza (per qualsiasi motivo) della
reintegrazione (tutela reale e primaria), e' dovuta la seconda delle
tutele, e cioe' quella obbligatoria, consistente nella monetizzazione
del danno derivante dall'illegittimo licenziamento, ogni qual volta
non si ripristini il rapporto.
4. - Questo diverso orientamento giurisprudenziale e' condiviso
dalla quasi totalita' della dottrina e risulta anche da una risalente
pronuncia di questa Corte (sentenza n. 194 del 1970), la quale ebbe
ad affermare testualmente: "Ne', ad orientare diversamente il
giudizio della Corte, valgono i rilievi contenuti nelle ordinanze
circa la ingiustizia cui condurrebbe la norma che, si sostiene,
escluderebbe l'obbligo del pagamento dell'indennita', nel caso che il
ripristino del rapporto di lavoro non possa aver luogo per causa non
imputabile al datore di lavoro".
"La Corte esclude che tali inconvenienti possano verificarsi ove si
ritenga - come deve ritenersi perche' la norma conservi la
riconosciuta conformita' ai principi costituzionali - che il
pagamento della indennita', qualora il rapporto non si ripristini,
sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino
di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la
ragione per cui cio' abbia a verificarsi".
5. - Con tale pronuncia, quindi, questa Corte ha gia' fatto propria
quella interpretazione della norma che la rende conforme ai principi
costituzionali. E, nella presente occasione, non risultano validi
motivi per discostarsi dalla richiamata pronuncia.