ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38 (recte: art. 2, numero 38) della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 369, 554, 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal pretore di Lecce - sezione distaccata di Casarano nel procedimento penale a carico di Pantaleo Pietruccia, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il pretore di Lecce - Sezione distaccata di Casarano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 (recte: art. 2, numero 38) della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 369 e 554 del codice di procedura penale, nella parte in cui "prevedono nel procedimento pretorile soltanto l'informazione di garanzia sin dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere senza nessun termine ragionevole per informare l'indagato - nei modi piu' adeguati e opportuni possibili - che e' stato iniziato un procedimento a suo carico e non si ritiene ancora di chiedere l'archiviazione o compiere, comunque, atti istruttori o disporre il decreto di citazione a giudizio davanti al pretore"; che in subordine viene sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 554, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui autorizza il pubblico ministero a rinviare l'imputato a giudizio senza compiere alcuna indagine e senza prima sentire l'indagato; che in ulteriore subordine viene sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui "escludono l'acquisizione e l'utilizzabilita' delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato o assunte alla presenza del difensore dalla p.g., se non limitatamente all'ipotesi di contestazione di cui all'art. 503 s.c."; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate; Considerato che con la questione principale il giudice a quo richiede a questa Corte di rielaborare, "nei modi piu' adeguati e opportuni possibili", l'istituto della informazione di garanzia, cosi' formulando un petitum che palesemente fuoriesce dai confini istituzionalmente assegnati al controllo di costituzionalita' delle norme per investire una gamma indifferenziata di possibili scelte che vanno riservate alla esclusiva sfera della discrezionalita' legislativa, il che rende il quesito proposto manifestamente inammissibile; che con la prima delle questioni subordinate il rimettente solleva censure identiche a quelle gia' affrontate e risolte con l'ordinanza n. 137 del 1995, sicche', non deducendo il giudice a quo profili nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; che l'ultima delle sollevate questioni e' manifestamente inammissibile perche' prospettata in via del tutto ipotetica, in quanto, considerato che un profilo di utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese puo' venire in discorso soltanto in sede di esame e contestazioni, e posto che l'istruzione probatoria non risulta essere neppure iniziata, qualsiasi censura che si rifletta sui limiti di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'imputato appare priva di attualita' e rilevanza, al punto che il "pregiudizio" che lo stesso rimettente profila a sostegno della impugnativa non puo' che essere formulato in termini di mera eventualita', "a seconda del contenuto" di tali dichiarazioni; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integra-tive per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.