ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4-bis della
 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
 sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  13 giugno 1995 dal tribunale di
 sorveglianza di Roma sul reclamo proposto da Rizzi Daniele,  iscritta
 al  n.  477  del  registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 37,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1995;
    Visto  l'atto  di costituzione di Rizzi Daniele, nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 7  febbraio  1996  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto  che  il  tribunale  di  sorveglianza di Roma ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis della  legge
 26  luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
 esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella
 parte in cui stabilisce che i permessi premio possono essere concessi
 alle persone condannate per taluni delitti solo nei casi in cui  tali
 persone  collaborino  con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della
 medesima legge, deducendo la violazione dell'art. 25, secondo  comma,
 della  Costituzione,  sul  presupposto della natura sostanziale che a
 parere del giudice a  quo  caratterizzerebbe  "le  norme  concernenti
 l'esecuzione  della  pena,  e ancor piu' tra esse quelle attinenti il
 trattamento penitenziario, poiche'  esse  incisivamente  intervengono
 sulle  modalita'  di  esecuzione della pena variandone il contenuto e
 l'afflittivita'";
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
     che nel giudizio si e' altresi' costituito l'avv. Alberto  Pisani
 per la parte privata Rizzi Daniele, formulando considerazioni adesive
 alle censure svolte nella ordinanza di rimessione;
   Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  504  del 1995,
 successiva  alla  pronuncia  della  ordinanza   di   rimessione,   ha
 dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,
 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede che la
 concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei
 condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello
 stesso   art.   4-bis,  che  non  si  trovino  nelle  condizioni  per
 l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975,  n.  354,
 anche  quando  essi  ne  abbiano  gia' fruito in precedenza e non sia
 accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la  criminalita'
 organizzata;
     che,  pertanto,  avuto  riguardo  al  novum  rappresentato  dalla
 richiamata pronuncia ed in considerazione di quanto lo stesso giudice
 a quo prospetta in punto di fatto, si impone  la  restituzione  degli
 atti al medesimo giudice perche' venga riesaminata la rilevanza della
 sollevata questione.