IL PRETORE Letta la memoria illustrativa della eccezione di incostituzionalita' dell'ultimo comma dell'art. 21 legge n. 319/1976, cosi' come introdotto dal decreto-legge 15 novembre 1993, convertito con modifiche nella legge n. 172/1995; Rilevato che in essa si lamenta da parte del p.m. un palese contrasto della detta norma con i principi sanciti negli artt. 3, 9, 10 e 32 della Costituzione per i seguenti motivi: quanto all'art. 3 della Costituuione, deduce il p.m. che l'aver la legge depenalizzato gli scarichi senza autorizzazione delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, mantenendo pero' la sanzione penale per chi effettua scarichi produttivi senza provvedimento autorizzatorio, costituisce violazione del principio di uguaglianza, facendosi dipendere la qualificazione del fatto come reato o meno, dalla qualita' del soggetto titolare dello scarico, imprenditore o pubblico amministratore, laddove per quanto riguarda gli scarichi delle pubbliche fognature, attesa la loro natura mista, niente toglie che in queste sversino anche insediamenti produttivi, con un carico inquinante di gran lunga maggiore di quelli civili, producendo cosi' effetti analoghi, senza che pero' per questi sia prevista una sanzione penale, a quelli derivanti dallo sversamento diretto su suolo o in acque pubbliche di scarichi da insediamenti produttivi, per i quali invece la sanzione penale e' rimasta; quanto agli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, rileva l'istante che la norma in esame lederebbe beni, quali l'ambiente e la salute pubblica, costituzionalmente protetti, depotenziandone la tutela; quanto, infine all'art. 10 della Costituzione, il rappresentante della pubblica accusa eccepisce che la normativa in oggetto non avrebbe tenuto nel debito conto la direttiva CEE n. 271 del 1991 laddove, all'articolo 2, distingue tra acque reflue domestiche ed industriali, prevedendo per la classificazione delle prime una serie di requisiti, e sarebbe in palese contrasto con la normativa della Comunita' in tema di inquinamento, che impone ai Paesi membri l'adozione di tutte le misure necessarie a prevenire ripercussioni negative degli scarichi sull'ambiente. Tutto cio' premesso; O s s e r v a Mette conto preliminarmente affermare la rilevanza della questione dipendendo dalla risoluzione della legittimita' costituzionale della norma, l'esito di questo giudizio penale, essendo la permanenza o meno in vigore di essa, preguidiziale rispettivamente all'assoluzione o alla condanna degli odierni prevenuti. Va parimenti dichiarata la non manifesta infondatezza della questione sollevata dal pubblico ministero anche se relativamente al solo articolo 3 della Costituzione. Quanto a tale ultimo contrasto, condivide lo scrivente i motivi addotti dal pubblico ministero, rappresentando la norma in esame una disparita' di trattamento tra titolari di scarichi produttivi che sversano direttamente in acque pubbliche o sul suolo, e scarichi produttivi che sversano anch'essi su detti corpi recettori pero' attraverso la pubblica fognatura. Per i primi infatti rimarrebbero le sanzioni penali, che invece non sono piu' previste per chi sversa in pubbliche fognature e per gli stessi pubblici amministratori, titolari di detti ultimi scarichi. A questo si aggiunga la considerazione che la detta normativa costituisce un disincentivo alla realizzazione di impianti di depurazione, essendo ormai parificata la situazione in cui tali strutture esistano a quella in cui manchino del tutto. Non sono di converso condivisibili le argomentazioni addotte dalla pubblica accusa a sostegno dell'eccepito contrasto della norma in esame con gli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, in quanto non si puo' dire che i beni protetti da dette norme l'ambiente e la salute, non tovino tutela nella normativa statale o piu' specificatamente in quella oggetto del presente sindacato, restando una scelta del legislatore quella di comminare per la violazione di un dettato, comunque diretto a prevenire ripercussioni negative degli scarichi sull'ambiente e sulla salute pubblica, sanzioni penali o amministrative, senza tacere peraltro che queste ultime, non essendo per esse previsto l'istituto della sospensione condizionale, ed incidendo piu' direttamente su interessi patrimoniali, possano avere maggior natura deterrente ed assurgere quindi a piu' incisivo strumento di tutela. Discorso analogo va fatto quanto al denunciato contrasto della nuova normativa in materia di scarichi con l'art. 10 della Costituzione. Se e' vero infatti che gli atti normativi degli organi legiferanti della Comunita' europea vincolano i Paesi membri ad adeguare la normativa statale ai principi in essi contenuti, e' altrettanto vero che l'ingerenza dell'Ente sovranazionale non puo' spingersi fino ad imporre allo Stato aderente il tipo di tutela, penale o amministrativa, da pedisporre in un determinato campo oggetto di attivita' normativa comunitaria. Ne consegue che quanto alla pretesa violazione dgli artt. 9, secondo comma, 32 e 10 della Costituzione, la questione va dichiarata manifestamente infondata.