IL TRIBUNALE
   Decidendo sulla eccezione, proposta dalla difesa degli imputati, di
 illeggittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, c.p.p.,
 in relazione agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione,  nella
 parte  in  cui  non  prevede  che  non  possa partecipare al giudizio
 dibattimentale il giudice che abbia  fatto  parte  del  collegio  del
 tribunale   della  liberta',  osserva:  in  fatto  va  premesso  che,
 effettivamente, tutti i componenti del collegio hanno fatto parte del
 tribunale del riesame che in diverse occasioni ha valutato,  in  sede
 di  riesame  e  in  sede di appello, le impugnazioni proposte avverso
 ordinanze emesse dal  g.i.p.,  in  tema  di  custodia  cautelare  nei
 confronti degli odierni imputati.
   Le  motivazioni poste a base della sentenza n. 432/1995 della Corte
 costituzionale portano a ritenere  non  manifestamente  infondata  la
 questione  sollevata  dalla  difesa con riferimento agli artt. 3 e 24
 della Costituzione.
   Nella loro veste di giudici del tribunale del riesame, i componenti
 del  collegio  hanno  infatti  compiuto  nell'odierno  processo   una
 innegabile  valutazione  di  merito;  valutazione  che, come rilevato
 dalla Corte nella predetta sentenza,  non  e'  solo  formale,  ma  di
 contenuto  sulla  probabile fondatezza dell'accusa, a cui si aggiunge
 una valutazione anch'essa di merito, (come le sentenze n. 124  e  186
 del 1992, della stessa Corte hanno sottolineato) sulla inesistenza di
 condizioni legittimanti il proscioglimento.
   Potrebbero  pertanto  ritenersi sussistenti i medesimi effetti, che
 l'art. 34 mira ad  impedire,  sicche'  la  prospettata  questione  di
 illegittimita' non appare manifestamente infondata.
   Tale  questione  e'  rilevante  ai fini del giudizio, in quanto ove
 fosse fondata, comporterebbe l'obbligo di  astensione  da  parte  dei
 giudici, componenti l'attuale Collegio.