IL PRETORE Letti gli atti; Osserva Con ricorso depositato il 22 luglio 1995 Di Cesare Alessandro proponeva opposizione all'esecuzione intentata dalla Sobarit S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, a mezzo di pignoramento mobiliare del 13 giugno 1995 in danno di Ruscelli Carmela. Assumeva l'opponente che i beni pignorati erano di sua proprieta' per averli acquistati il 23 luglio 1993 dal curatore del fallimento (Zara Vincenzo) e che gli stessi beni si trovavano presso la suocera (debitrice esecutata) Ruscelli Carmela in forza di atto di comodato 1 agosto 1994, registrato a Maglie il 30 dicembre 1994, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del pignoramento eseguito dall'ufficiale di riscossione della Sobarit, il tutto previa sospensione dell'esecuzione. Costituitosi il contraddittorio, la societa' opposta eccepiva preliminarmente l'inammissibilita' della opposizione ex art. 52 cpv., punto b) del d.P.R. n. 602/1973, che preclude l'opposizione di terzo al coniuge ed ai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente per i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore (nel caso di specie l'opponente, in qualita' di genero, e' affine entro il suddetto grado della Ruscelli), e contestava nel merito il fondamento dell'opposizione chiedendo che venisse dichiarata la legittimita' del pignoramento perche' eseguito nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 65 comma secondo, del d.P.R. n. 602/1973, il tutto con il favore delle spese di lite. Nelle more dell'istruzione probatoria (la procedura esecutiva veniva sospesa con ordinanza del 26 luglio 1995) l'opponente sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i parenti ed affini del debitore entro il 3 grado possano proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad essi pervenuti per averne fatto acquisto con atti pubblici e di data certa. In diritto Ritiene il pretore che l'eccezione non e' manifestamente infondata e che gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il vaglio di costituzionalita' dell'art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R. 27 settembre 1973, n. 602, rispetto agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza n. 358 del 19-27 luglio 1994, ha gia' riconosciuto l'illegittimita' costituzionale dell'art. 52, comma secondo, lett. b) nella parte in cui non consentiva al coniuge del debitore di proporre opposizione di terzo, per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio. Con l'anzidetta sentenza la Corte ha fissato il principio che il terzo, benche' legato da vincoli strettissimi col debitore, ha diritto di provare la proprieta' dei beni sottoposti a pignoramento nell'abitazione del debitore. Se tale diritto viene riconosciuto al coniuge del debitore d'imposta, a maggior ragione analogo diritto andrebbe riconosciuto agli affini (come l'opponente) o parenti entro il terzo grado. Tale diniego si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione nel senso che la norma in questione: 1) determina, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, illogiche ed ingiustificate disparita' di trattamento tra i parenti ed affini entro il terzo grado del debitore e le altre persone abilitate a proporre opposizione di terzo; 2) priva, in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, i parenti ed affini entro il terzo grado del debitore, di una compiuta tutela giurisdizionale dei propri diritti, sacrificando senza ragione il loro diritto a provare lo status di proprietari (con atti pubblici di data anteriore al pignoramento) sui beni pignorati presso il debitore contribuente. Per le anzidette considerazioni il presente procedimento deve essere sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale per via della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sulla decisione della causa.