IL PRETORE
   Letti gli atti;
                                Osserva
   Con  ricorso  depositato  il  22  luglio  1995 Di Cesare Alessandro
 proponeva opposizione all'esecuzione intentata dalla Sobarit  S.p.a.,
 in  persona  del  suo  legale rappresentante, a mezzo di pignoramento
 mobiliare del 13 giugno 1995 in danno di Ruscelli Carmela.
   Assumeva l'opponente che i beni pignorati erano di  sua  proprieta'
 per  averli acquistati il 23 luglio 1993 dal  curatore del fallimento
 (Zara Vincenzo) e che gli stessi beni si trovavano presso la  suocera
 (debitrice esecutata) Ruscelli Carmela in forza di atto di comodato 1
 agosto  1994,  registrato  a Maglie il 30 dicembre 1994, chiedendo la
 dichiarazione di inefficacia del pignoramento eseguito dall'ufficiale
 di  riscossione  della   Sobarit,   il   tutto   previa   sospensione
 dell'esecuzione.
   Costituitosi  il  contraddittorio,  la  societa'  opposta  eccepiva
 preliminarmente l'inammissibilita' della opposizione ex art. 52 cpv.,
 punto b) del d.P.R. n. 602/1973, che preclude l'opposizione di  terzo
 al  coniuge  ed  ai  parenti  ed  affini  fino  al  terzo  grado  del
 contribuente per i mobili pignorati  nella  casa  di  abitazione  del
 debitore  (nel  caso di specie l'opponente, in qualita' di genero, e'
 affine entro il suddetto grado  della  Ruscelli),  e  contestava  nel
 merito   il   fondamento   dell'opposizione   chiedendo  che  venisse
 dichiarata la legittimita'  del  pignoramento  perche'  eseguito  nel
 rispetto  delle  prescrizioni  di  cui all'art. 65 comma secondo, del
 d.P.R. n. 602/1973, il tutto con il favore delle spese di lite.
   Nelle  more  dell'istruzione  probatoria  (la  procedura  esecutiva
 veniva   sospesa  con  ordinanza  del  26  luglio  1995)  l'opponente
 sollevava questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  52,
 secondo  comma,  lett.    b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in
 riferimento agli artt.  3, 24, e 113 della Costituzione, nella  parte
 in  cui  non  prevede che i parenti ed affini del debitore entro il 3
 grado possano proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad essi
 pervenuti per averne fatto acquisto  con  atti  pubblici  e  di  data
 certa.
                               In diritto
   Ritiene  il pretore che l'eccezione non e' manifestamente infondata
 e che gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il  vaglio
 di costituzionalita' dell'art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R.  27
 settembre  1973,  n.  602,  rispetto  agli  artt.  3,  24 e 113 della
 Costituzione.
   La Corte costituzionale, con sentenza n. 358 del 19-27 luglio 1994,
 ha gia' riconosciuto l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  52,
 comma  secondo, lett. b) nella parte in cui non consentiva al coniuge
 del debitore di proporre opposizione di terzo, per i beni  mobili  ad
 esso  pervenuti  per  atto pubblico di donazione di data anteriore al
 matrimonio.
   Con l'anzidetta sentenza la Corte ha fissato il  principio  che  il
 terzo,  benche'  legato  da  vincoli  strettissimi  col  debitore, ha
 diritto di provare la proprieta' dei beni sottoposti  a  pignoramento
 nell'abitazione del debitore.
   Se   tale  diritto  viene  riconosciuto  al  coniuge  del  debitore
 d'imposta, a maggior ragione analogo  diritto  andrebbe  riconosciuto
 agli  affini  (come l'opponente) o parenti entro il terzo grado. Tale
 diniego si pone in  contrasto  con  gli  artt.  3,  24  e  113  della
 Costituzione nel senso che la norma in questione:
     1)  determina,  in  contrasto  con  l'art.  3 della Costituzione,
 illogiche ed ingiustificate disparita' di trattamento tra  i  parenti
 ed  affini  entro  il  terzo  grado  del  debitore e le altre persone
 abilitate a proporre opposizione di terzo;
     2) priva, in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione,
 i parenti ed affini  entro  il  terzo  grado  del  debitore,  di  una
 compiuta  tutela  giurisdizionale  dei  propri  diritti, sacrificando
 senza ragione il loro diritto a provare lo status di proprietari (con
 atti pubblici di data anteriore al pignoramento) sui  beni  pignorati
 presso il debitore contribuente.
   Per  le  anzidette  considerazioni  il  presente  procedimento deve
 essere sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale per via
 della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale  sulla
 decisione della causa.