IL PRETORE Esaminati gli atti di causa; Rilevato che in pendenza del presente procedimento e' stata emanata la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, avente ad oggetto "Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature" contenente disposizioni modificative ed integrative della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1995, n. 113, ed entrata in vigore lo stesso giorno; Vista la richiesta del pubblico ministero in data 16 settembre 1995 di proposizione di questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6 della suddetta legge perche' ritenuti in contrasto con disposizioni costituzionali sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 9, comma secondo, 32 e 41 della Costituzione; Considerato che la questione proposta appare essere non manifestamente infondata, oltre che influente sulla decisione del presente giudizio; R i l e v a 1. - In fatto. Gli odierni imputati, Gronchi Attilio e Borrini Angelo, sono sottoposti al giudizio di questo pretore, nelle loro rispettive qualita' di legale rappresentante e di direttore tecnico e di legale rappresentante della societa' Cuoiodepur che gestisce l'impianto centralizzato di depurazione posto nel comune di San Miniato, perche' ritenuti responsabili di piu' violazioni dell'art. 21, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, accertate in diverse circostanze di tempo e con riferimento a diversi parametri di cui alla tabella A) annessa alla stessa legge. L'impianto centralizzato di depurazione gestito dai prevenuti, asservito al sistema fognario, riceve scarichi di natura mista (civili ed industriali) che, per loro composizione, presentano caratteristiche qualitative sostanzialmente diverse da quelle degli scarichi provenienti da soli insediamenti civili. Esso, in quanto parte terminale del sistema integrato di fognatura-depurazione (in tal senso si esprimono il piano della regione Toscana di risanamento delle acque adottato con la delibera n. 332 del 15 aprile 1980 e la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5), e' da ritenere certamente sottoposto alla nuova disciplina dettata per gli scarichi da pubblica fognatura. Quanto alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico prodotto la legge regionale n. 5/1986 all'art. 8 equipara gli scarichi delle pubbliche fognature a natura mista (come quello di cui ci si occupa) a quelli provenienti da insediamenti produttivi e come tali soggetti alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni imponendo l'obbligo di conseguire i limiti della tabella A) nei termini previsti dalla medesima legge. In tale sistema normativo si e' inserita la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, cui si e' pervenuto combinando tra loro pezzi di disposizioni e tipi di soluzioni contenuti nella estenuante reiterazione di ben nove diversi decreti-legge il cui contenuto si e' andato via via evolvendo - con l'unica evidente finalita' di dar esito ad interessi di parte, piu' che fornire risposte ad esigenze di tutela della collettivita' - nel senso di una definitiva sottrazione della materia degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura al regime sanzionatorio previsto per tutti gli altri scarichi.