IL PRETORE
   Premesso  che  all'udienza  dibattimentale del 22 dicembre 1995 nel
 proc. pen.  n.  251/94  r.g.  pretura  a  carico  di  Leonardi  Paola
 imputata:
     "della  contravvenzione  di  cui  agli articoli 81 cpv C.P. e 25,
 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
 1982, n. 915, perche' con piu' azioni  esecutive  d'un  solo  disegno
 criminoso  e  nella  qualita'  di  responsabile della ditta "Recuperi
 Marche S.a.s." corrente  in  Morrovalle  senza  autorizzazione  della
 competente    autorita'   amministrativa   ripetutamente   effettuava
 trasporto e stoccaggio  di  rifiuti  speciali  prodotti  dalla  ditta
 SO.F.TE. di Monte San Giusto (scarti di cuoio). In Monte San Giusto e
 Morrovalle   fino   all'agosto   1992"  questo  giudicante  sollevava
 d'ufficio  questioni  di  legittimita'  costituzionale  del  d.-l.  8
 novembre  1995  n.  463  in  riferimento  all'art.  24  Costituzione,
 sospendendo il  giudizio  in  corso  e  riservandosi  la  motivazione
 dell'ordinanza;
   Rilevato  che  le  anzidette  questioni appaiono non manifestamente
 infondate e rilevanti in quanto:
     a) il d.-l. 8 novembre 1995 n. 463 e' l'ultimo di una lunga serie
 di provvedimenti normativi reiterati nell'arco di ben due anni circa,
 con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere  convertiti
 in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si
 e'  protratta  siffatta disciplina normativa in materia di riutilizzo
 dei residui e di smaltimento dei rifiuti, si  pone  in  contrasto  in
 maniera  eclatante  con il requisito dell'urgenza richiesta dall'art.
 77  della  Costituzione   quale   presupposto   imprescindibile   per
 l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza
 di  legge;  ne'  e' dato ravvisare piu' alcun carattere provvisorio a
 siffatto modo di legiferare, poiche' lo  stucchevole  reiterarsi  dei
 decreti-legge   sulla   materia   appare   destinato   a  sostituirsi
 surrettiziamente alla legge ordinaria, con cio'  violandosi  altresi'
 il primo comma dell'art.  77 Costituzione;
     b)   le   sostanze   oggetto   del  presente  procedimento  (gia'
 classificabili  come  materie  prime  secondarie,  alla  luce   delle
 risultanze  dibattimentali  acquisite)  sono  suscettibili  di essere
 qualificate come residui destinati al riutilizzo  e  quindi  soggette
 alla  disciplina  differenziata  prevista  dal d.-l. n. 463/1995, ivi
 compresa la disposizione  di  cui  all'art.    12/quarto  comma,  che
 introduce  una  causa  di  non  punibilita'  per  chiunque, fino al 7
 gennaio 1995, abbia commesso un fatto previsto come reato dal decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1982  n.    915  e
 successive  modifiche  ed  integrazioni  nell'esercizio  di attivita'
 qualificate come  operazioni  di  raccolta  e  trasporto,  stoccaggio
 trattamento  o  pretrattamento,  recupero o riutilizzo di residui nei
 modi e nei casi previsti ed  in  conformita'  alle  disposizioni  del
 decreto  del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di
 norme regionali;
     c)  orbene,  gran  parte  delle  disposizioni  di  detto  decreto
 ministeriale  e'  stata  dichiarata  incostituzionale con sentenza 30
 ottobre 1990 n. 512 sotto il profilo della  illegittima  interferenza
 con  competenze  costituzionalmente  garantite  alle  regioni  e alle
 province autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza  la
 dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo
 a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali;
     d)  successivamente, peraltro, il contenuto normativo del decreto
 ministeriale 26 gennaio 1990 e' stato recepito  e,  per  cosi'  dire,
 "legificato" col d.-l. n. 463/1995, all'art. 12/quarto comma, sicche'
 deve  ritenersi,  senza possibilita' di interpretazione, che la causa
 di non punibilita' e' subordinata all'osservanza  delle  disposizioni
 del  decreto  ministeriale,  ivi,  comprese  quelle  gia'  dichiarate
 illegittime  con  la  pronuncia   30   ottobre   1990   della   Corte
 costituzionale;
     e)  ne  consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte
 degli imputati che intendano avvalersi  della  speciale  scriminante,
 una  condotta  di  fatto  inesigibile perche' inattuabile: e' logico,
 difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte
 diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale
 annullato dalla Corte costituzionale nelle more del  vuoto  normativo
 venutosi  a  creare  prima  del  recepimento  di  dette  disposizioni
 nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in  ogni
 caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicche'
 appare   del   tutto   irragionevole  esigere,  ora  per  allora,  un
 comportamento cui l'imputato non era tenuto e  che,  dunque,  non  ha
 attuato   in   perfetta   buona   fede,   quantomeno  precedentemente
 all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata  col
 d.-l. n. 463/1995;
     f)  cio' si traduce, in una sostanziale violazione del diritto di
 difesa dell'imputato, non posto in grado  di  dimostrare  l'esistenza
 dell'esimente speciale e dunque di avvalersene;