IL PRETORE Premesso che all'udienza dibattimentale del 22 dicembre 1995 nel proc. pen. n. 251/94 r.g. pretura a carico di Leonardi Paola imputata: "della contravvenzione di cui agli articoli 81 cpv C.P. e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, perche' con piu' azioni esecutive d'un solo disegno criminoso e nella qualita' di responsabile della ditta "Recuperi Marche S.a.s." corrente in Morrovalle senza autorizzazione della competente autorita' amministrativa ripetutamente effettuava trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali prodotti dalla ditta SO.F.TE. di Monte San Giusto (scarti di cuoio). In Monte San Giusto e Morrovalle fino all'agosto 1992" questo giudicante sollevava d'ufficio questioni di legittimita' costituzionale del d.-l. 8 novembre 1995 n. 463 in riferimento all'art. 24 Costituzione, sospendendo il giudizio in corso e riservandosi la motivazione dell'ordinanza; Rilevato che le anzidette questioni appaiono non manifestamente infondate e rilevanti in quanto: a) il d.-l. 8 novembre 1995 n. 463 e' l'ultimo di una lunga serie di provvedimenti normativi reiterati nell'arco di ben due anni circa, con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere convertiti in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si e' protratta siffatta disciplina normativa in materia di riutilizzo dei residui e di smaltimento dei rifiuti, si pone in contrasto in maniera eclatante con il requisito dell'urgenza richiesta dall'art. 77 della Costituzione quale presupposto imprescindibile per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge; ne' e' dato ravvisare piu' alcun carattere provvisorio a siffatto modo di legiferare, poiche' lo stucchevole reiterarsi dei decreti-legge sulla materia appare destinato a sostituirsi surrettiziamente alla legge ordinaria, con cio' violandosi altresi' il primo comma dell'art. 77 Costituzione; b) le sostanze oggetto del presente procedimento (gia' classificabili come materie prime secondarie, alla luce delle risultanze dibattimentali acquisite) sono suscettibili di essere qualificate come residui destinati al riutilizzo e quindi soggette alla disciplina differenziata prevista dal d.-l. n. 463/1995, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 12/quarto comma, che introduce una causa di non punibilita' per chiunque, fino al 7 gennaio 1995, abbia commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 e successive modifiche ed integrazioni nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali; c) orbene, gran parte delle disposizioni di detto decreto ministeriale e' stata dichiarata incostituzionale con sentenza 30 ottobre 1990 n. 512 sotto il profilo della illegittima interferenza con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza la dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali; d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 e' stato recepito e, per cosi' dire, "legificato" col d.-l. n. 463/1995, all'art. 12/quarto comma, sicche' deve ritenersi, senza possibilita' di interpretazione, che la causa di non punibilita' e' subordinata all'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale, ivi, comprese quelle gia' dichiarate illegittime con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale; e) ne consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte degli imputati che intendano avvalersi della speciale scriminante, una condotta di fatto inesigibile perche' inattuabile: e' logico, difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale annullato dalla Corte costituzionale nelle more del vuoto normativo venutosi a creare prima del recepimento di dette disposizioni nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in ogni caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicche' appare del tutto irragionevole esigere, ora per allora, un comportamento cui l'imputato non era tenuto e che, dunque, non ha attuato in perfetta buona fede, quantomeno precedentemente all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata col d.-l. n. 463/1995; f) cio' si traduce, in una sostanziale violazione del diritto di difesa dell'imputato, non posto in grado di dimostrare l'esistenza dell'esimente speciale e dunque di avvalersene;