LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso n. 8290/93 presentato
 il 22 novembre 1993 (avverso: s/riferimento  su  imposta  rimborso  -
 legge  n.  413/1991)  dal Consorzio Etruria coop. r.l., nella persona
 del  legale  rappresentante  pro-tempore  Rosano  Carlo  residente  a
 Montelupo  Fiorentino,  in  via  del Colle, 9, contro l'Intendenza di
 finanza di Firenze.
   Il ricorrente Consorzio Etruria S.c.r.l.,  chiedeva  il  25  giugno
 1993  all'allora  Intendenza  di  finanza  il  rimborso  dell'imposta
 sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor di cui al titolo IV, capo I, della
 legge 30 dicembre 1991, n. 413, indicata in L. 161.0032.00  al  n.  1
 della  sezione I del mod. 760/92 e corrisposta con versamenti in data
 19 giugno 1992 (prima rata di L. 42.145.000), in data 30 ottobre 1992
 (seconda rata di L. 42.145.000) e in data 28 maggio 1993 (terza  rata
 di L.  39.665.000), computando in diminuzione dai pagamenti l'importo
 di L. 37.077.000 per credito di imposta anni precedenti.
   Formatosi  il  silenzio-rifiuto,  proponeva  tempestivo  ricorso  a
 questa commissione sostenendo il  diritto  al  chiesto  rimborso  per
 inesistenza totale dell'obbligo del versamento del tributo.
    Deduceva:
     che  la  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  ha  introdotto una
 disposizione concernente la rivalutazione dei fabbricati e delle aree
 fabbricabili delle imprese;
     che detta rivalutazione ha carattere obbligatorio e  comporta  il
 pagamento di una imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor;
     che  il  maggior valore attribuito ai beni rivalutati costituisce
 parte integrante del costo di  acquisizione  dei  beni  stessi  e  si
 considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi,
 ai  sensi  dell'art.  25,  settimo  comma,  della legge n. 413/1991 e
 dell'art.   8, primo comma,  del  relativo  decreto  ministeriale  di
 attuazione 13 febbraio 1992;
     che  tale  disposizione  trasfonde i propri effetti in termini di
 benefici fiscali futuri quali: maggiori quote di  ammortamento  e  di
 quota detraibile delle spese di manutenzione e di riparazione; minore
 plusvalenza tassabile in caso di vendita, ecc.;
     che,   all'opposto,   per   le  societa'  cooperative,  l'imposta
 sostitutiva  assolta  sull'ammontare  della  rivalutazione  dei  beni
 immobili  si  traduce  di  fatto  in  una  vera e propria imposta sul
 patrimonio immobiliare, non riversando sui bilanci delle stesse alcun
 beneficio di carattere fiscale.
   Infatti  alle  cooperative,   disciplinate   dai   principi   della
 mutualita'  previsti  dalle  leggi dello Stato (art. 26 D.L.C.P.S. 14
 dicembre  1947,  n.  1577),  nel  pieno  rispetto  degli  stessi,  si
 applicano  le agevolazioni tributarie di cui al titolo III del d.P.R.
 n. 601 del 1973 e all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
     che gli immobili posseduti dalle cooperative e loro consorzi, non
 rappresentano  per  le  stesse  un  patrimonio   disponibile;   nelle
 cooperative,    infatti,    il   patrimonio   soggiace   al   vincolo
 dell'indisponibilita' per l'intera durata della  vita  sociale  e  al
 loro scioglimento, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilita';
     che  tutte le riserve della cooperativa, ivi compresa quella alla
 quale deve essere, ed e'  stato  nella  specie,  destinato  il  saldo
 attivo risultante dalla rivalutazione obbligatoria (ex art. 26, primo
 comma,  legge n. 413/1991), sono indivisibili in ossequio al disposto
 di cui alla lettera b) dell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947;
     che l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dispone  che:
 "non  concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  delle societa'
 cooperative  e  loro  consorzi  le  somme  destinate   alle   riserve
 indivisibili,  a  condizione  che  sia  esclusa  la  possibilita'  di
 distribuire tra i soci sotto qualsiasi forma,  sia  durante  la  vita
 della societa' che all'atto del suo scioglimento";
     che  tale  condizione  e'  rigidamente  osservata dal ricorrente,
 sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
 sociale,  in  ottemperanza  alle  disposizioni D.L.C.P.S. 14 dicembre
 1947, n.  1577, e successive modificazioni;
     che  da  quanto  sopra  esposto,  stante il carattere sostitutivo
 dell'imposta  in   argomento,   emerge   il   determinarsi   di   una
 inconciliabilita'  tecnica  tra debenza dell'imposta e intassabilita'
 delle riserve indivisibili delle cooperative.
   La  pretesa  del  ricorrente  veniva  contrastata  dalla  Direzione
 generale  delle  entrate  per  la  Toscana  la  quale  osservava  che
 l'imposizione in questione era da ritenersi legittima  in  quanto  la
 normativa  di cui alla legge n. 413/1991 la pone a carico di tutte le
 imprese, quale che sia la loro forma organizzativa, e che gli effetti
 fiscali della rivalutazione di cui agli artt. 24, 25 e 26 della legge
 n.  413/1991, sono applicabili anche alle societa' cooperative.
   All'udienza di discussione il  difensore  del  ricorrente  avanzava
 eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  ai  sensi dell'art. 53
 della  Costituzione  in  merito  alle  disposizioni  della  legge  n.
 413/1991  laddove  assoggettano  anche  le  societa'  cooperative  al
 versamento dell'imposta  sostitutiva  a  fronte  della  rivalutazione
 obbligatoria.
   Si  eccepiva  che nel caso delle cooperative, stante il particolare
 regime  giuridico-fiscale  che  le  regolamenta,   la   rivalutazione
 obbligatoria  non  da'  luogo  ne'  ad  un incremento della capacita'
 reddituale, ne' ad un incremento del  patrimonio  sociale  ne'  tanto
 meno ad un incremento delle disponibilita' finanziarie.
   Pertanto, sotto qualsiasi ottica si voglia intendere il concetto di
 "capacita' contributiva", sia essa economica, sia essa patrimoniale o
 finanziaria,  le  citate  disposizioni di legge appaiono in stridente
 contrasto con i principi costituzionali e come tali non posson essere
 applicate.