IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza vista la richiesta formulata dal p.m., dott. Francesco Filocamo con cui si chiede l'archiviazione del procedimento penale a carico di Valeri Riccardo per il reato di cui all'art. 21 terzo comma, della legge n. 319/1976; Rilevato che il p.m. ha altresi' formulato istanza di proposizione di questione di legittimita' costituzionale delle norme applicabili nel caso di specie; Premesso che il procedimento ha ad oggetto il superamento dei limiti previsti dalla tab. A allegata alla legge n. 319/1976 per i parametri COD, solidi sospesi e tensioattivi da parte dell'impianto di depurazione di Baciacavallo a servizio delle fognature del comune di Prato; Considerato che tale impianto, al quale confluiscono reflui di origine mista (industriale e civile, come risulta dai verbali di campionamento in atti) deve considerarsi, ai sensi della l.r. Toscana n. 5/86, quale fognatura di classe B, soggetta ex art. 8, secondo comma, l.r. citata ai limiti di cui alla tabella A allegata alla legge n. 319/1976; Rilevato che risulta dagli atti (verbali di campionamento e referti di analisi) che gli scarichi provenienti dal depuratore in questione nella data del 14 settembre 1995, non risultavano conformi ai limiti previsti dalla citata tabella A (e quindi dalla disciplina regionale sopra ricordata) quanto ai parametri specificati in premessa; Ritenuto che in base al testo originario dell'art. 21 della legge n. 319/1976, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza prevalente (quanto meno a partire dalla sentenza delle Sezioni Uniti penali della Cassazione 12 febbraio 1993, Tognetti) il superamento dei limiti stabiliti dalle regioni per le pubbliche fognature era penalmente sanzionato dall'art. 21, terzo comma; Considerato che il testo dell'art. 21 citato e' stato modificato dalla legge n. 172/1995, che ha convertito il d.-l. n. 79/1995 (nono di una lunga serie di decreti susseguitisi nel tempo attraverso continue reiterazioni), e che l'attuale dettato normativo ha previsto espressamente l'ipotesi di inosservanza dei limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14 della legge n. 319/1976, sottoponendola a sanzione amministrativa (somma da L. 3.000.000 a L. 30.000.000); Rilevato che, allo stato della legislazione, le fattispecie concrete oggetto del presente procedimento non risultano piu' previste come reato e pertanto per tale ragione il p.m. ha richiesto l'archiviazione ai sensi degli artt. 411 e 554 c.p.p.; Rilevato che contestualmente ha sottoposto al giudice i vari profili di incostituzionalita', qui di seguito ripresi e fatti propri da questo giudice che viziano la legge n, 172/1995 nel suo complesso e nelle parti che specificamente modificano l'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, affinche' il giudice investa della questione, previa verifica della non manifesta infondatezza e della rilevanza della stessa, la Corte costituzionale;