IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2002/95 g.i.p. nei confronti di: Herenda Suad + 6, imputati del reato di cui all'art. 3, legge n. 75/58 ed altro. Letti gli atti del procedimento; Premesso che nel corso dell'udienza preliminare 11 ottobre 1995 gli imputati Mesanovic Nermin e Herenda Suad hanno chiesto ed ottenuto, con il consenso del p.m., di essere ammessi al giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 e ss.c.p.p.; che ammesso il rito abbreviato dal g.i.p. con ordinanza letta in udienza, la difesa dell'imputato Herenda ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato, come nella fattispecie, una misura cautelare nei confronti dell'imputato, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, della Costituzione; Rilevato L'eccezione si richiama ad altra analoga questione esaminata e decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 432 del 1995 che ha sancito l'incompatibilita' del giudice che abbia disposto una misura cautelare personale a partecipare al successivo giudizio dibattimentale contro lo stesso imputato. A tali conclusioni la sentenza e' pervenuta sul presupposto che le valutazioni che presiedono all'applicazione di misure cautelari ed in particolare l'apprezzamento di gravi indizi di reita', comportano necessariamente la formulazione di un giudizio non di mera legittimita', ma di merito (sia pure prognostico ed allo stato degli atti), avente percio' la stessa natura del giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa e sulla colpevolezza dell'imputato reso in dibattimento. La presente eccezione si fonda sulla stretta analogia della questione rispetto a quella gia' esaminata dalla Corte, in quanto anche la definizione del procedimento allo stato degli atti ai sensi degli artt. 438 e segg. c.p.p. ha natura di giudizio di merito, implicando la valutazione nel merito della res judicanda come avviene in dibattimento. Cio' premesso, si richiamano singolarmente e nel loro complesso gli argomenti e le considerazioni esposte nella citata sentenza n. 432/95, non senza sottolineare che: come si afferma espressamente in quelle motivazioni la rilevata situazione di anticipazione di giudizio, suscettibile di minare l'imparzialita' della decisione conclusiva del giudice, ancora piu' e' evidente nei rapporti tra decisione relativa all'applicazione di misura cautelare e giudizio abbreviato. In tale caso, infatti, mancando la fase dibattimentale, e dovendo decidere allo stato degli atti, il giudice dovra' attenersi esclusivamente alle risultanze dell'attivita' di indagine preliminare, formando il proprio convincimento sulla base degli stessi elementi gia' valutati come indizi di colpevolezza, a prescindere dalla formazione della prova in senso proprio, riservata al dibattimento, e dall'eventuale emergere in quella fase di nuovi elementi. L'applicazione di misura cautelare personale comporta, inoltre, necessariamente, a' sensi dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. (introdotto dalla legge n. 332/95), una valutazione negativa non solo in ordine alla esistenza delle condizioni del proscioglimento, ma anche alla possibilita' di concedere con la sentenza la sospenzione condizionale della pena. Anche sotto tale profilo si determina, percio', una anticipazione di giudizio tale da pregiudicare la decisione definitiva. Per i motivi esposti l'eccezione proposta appare rilevante e non manifestamente infondata.