IL PRETORE
   Con ricorso, ex art. 696 cpc, depositato il 5 dicembre 1995, Corino
 Pietro, quale acquirente, con contratto di compravendita 30 settembre
 1994,  dalla S.p.a. "Fiat Auto" di un'autovettura "Punto 90 ELX", tg.
 AB 704 VG, esponeva che tale autovettura, in  data  2  ottobre  1995,
 mentre percorreva la statale n. 23 in Airasca (TO), fu interessata da
 uno sviluppo di fiamma, proveniente dal serbatoio, che, in brevissimo
 tempo,  provoco'  gravi  danni al veicolo ed ustioni al guidatore del
 medesimo, sig.  Alberto  Discenza,  che  aveva  tentato  di  spegnere
 l'incendio.
   Il  sig.  Corino  chiedeva,  quindi,  a  questo  pretore  di Torino
 l'accertamento tecnico preventivo ante causam per far  verificare  al
 nominando  consulente  tecnico  la  causa  dello sviluppo di incendio
 della sua autovettura e, in particolare se esso derivasse da un vizio
 di fabbricazione del veicolo.
   All'udienza, fissata da questo giudice per la  comparizione  parti,
 si  costituiva  la  S.p.a.  "Fiat Auto", la quale, richiamandosi alla
 giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. 14  gennaio  1974  n.
 111),  adduceva  l'inammissibilita',  in sede di accertamento tecnico
 preventivo,  di  un  quesito  sulla  causa  dei  danni,  vantati   da
 controparte,  dovendo l'A.T.P. limitarsi all'accertamento dello stato
 dei luoghi o della qualita' o della condizione di cose.
   Constatata l'opposizione della parte  resistente  all'A.T.P.  sulla
 causa  dei  danni,  questo  pretore riteneva di sollevare la presente
 questione incidentale  di  incostuzionalita'  dell'art.  696  c.p.c.,
 nella  parte  in  cui non consente di disporre l'accertamento tecnico
 sulla causa di danni.
   In effetti sul punto si e' formata una giurisprudenza  del  giudice
 nomofilache, che, da una parte, ha affermato la nullita' degli A.T.P.
 sulla  causa  dei  danni  (la  citata  sentenza n. 111/74) e, d'altra
 parte, ha, con un escamotage, costantemente ritenuto (Cass. sez.  un.
 civ.    5  gennaio  1979 n. 19; Cass. 6 luglio 1982 n. 4029; Cass. 18
 agosto 1983 n. 5397) validamente  acquisito  al  giudizio  di  merito
 l'accertamento   preventivo   sull'individuazione   delle   cause   e
 dell'entita' del danno,  disposto  dal  giudice  contra  legem  o  di
 iniziativa  del  consulente  tecnico,  allorche'  non  vi  sia  stata
 opposizione all'A.T.P. della parte controinteressata.
   Pertanto,  stando  al  tenore  testuale  dell'art.  696  c.p.c.   e
 all'interpretazione  del  giudice nomofilache della norma, al giudice
 di merito non e' consentito, se non andando  contra  legem,  disporre
 quesiti  in giudizi di accertamento tecnico preventivo sulla causa di
 danni.
   Eppure nei diuturni ed  innumerevoli  giudizi,  aventi  ad  oggetto
 pretese  risarcitorie,  appare,  spesso  come  nel  caso in esame, la
 necessita' della verifica tecnica della causa o delle cause di danni,
 dipendendo  da  essa,  ai  fini  della  valutazione  del   nesso   di
 causalita',   di  cui  all'art.  1223  c.c.,  la  corretta  ed  utile
 realizzazione della domanda di risarcimento.
   Per cui questo giudice a quo ha ritenuto, nel caso  in  esame,  che
 l'originario  testo  dell'art.  696 c.p.c. non sia adeguato ai valori
 costituzionali del diritto alla prova, nucleo essenziale del  diritto
 di  azione,  di cui all'art. 24 della costituzione e della parita' di
 trattamento  dei  cittadini  di fronte alla legge, di cui all'art.  3
 della Costituzione nella parte in cui  non  prevede  la  possibilita'
 dell'accertamento tecnico preventivo anche sulla causa di danni.
   La Corte Costituzionale ha, gia', sentenziato, anche in riterimento
 all'art.  24  della  Costituzione dell'art. 696 c.p.c. nella parte in
 cui non prevedeva l'accertamento  tecnico  preventivo  o  l'ispezione
 sulla  persona  dell'istante  (sentenza 22 ottobre 1990 n. 471) sulla
 base della considerazione che chi ha subito un danno fisico a seguito
 di  un  intervento  chirurgico  e  chiede  un  accertamento   tecnico
 preventivo  per dar sostegno alla sua pretesa risarcitoria, non puo',
 alla  stregua  dell'art.  24  Cost.,  essere   privato   o   limitato
 nell'esercizio dell'onus probandi.
   Tuttavia  anche  un  giudizio,  anche  se  avente  ad oggetto danni
 materiali,  come  quello  all'esame  di  questo  pretore,  non   puo'
 prescindere  dall'accertamento delle probabilita' tecniche, che hanno
 comportato la produzione del danno, altrimenti sarebbe di  nessuna  o
 di scarsissima utilita' probatoria la semplice verifica dello stato o
 delle  condizioni  delle cose danneggiate.  E, secondo questo giudice
 il negare alla stregua dell'art. 696 c.p.c.   l'accertamento  tecnico
 della  causa  dei  danni,  da  parte  di  un  perito  obiettivo,  nel
 contraddittorio delle parti e dei loro  periti,  e'  una  menomazione
 dell'esercizio  dell'onus  probandi,  che e' espressione e nucleo del
 diritto d'azione, di cui all'art. 24 della Costituzione.
   E la menomazione del diritto alla prova appare tanto piu' grave  se
 si  pensa  che  e'  molto incerto in dottrina e giurisprudenza che il
 quesito sulla causa di danni si possa disporre in sede di  consulenza
 tecnica d'ufficio, di cui agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c.
   La   preclusione   legale   dell'art.   696   c.p.c.  di  estendere
 l'accertamento alla causa di danni appare  anche  irragionevole  alla
 stregua  dell'art.    3  della  Costituzione  sul pari trattamento di
 cittadini che si trovano in analoghe situazioni di fronte alla legge,
 in quanto il risultato di un accertamento  tecnico  preventivo  sulle
 cause  di danni puo' essere conservato al processo, quando il giudice
 o il consulente hanno contra legem esteso l'accertamento  alla  causa
 dei   danni   e   non   vi   e'   stata   opposizione   della   parte
 controinteressata, mentre nel caso di rispetto della legge  da  parte
 del  giudice  e  del  consulente tecnico un cittadino non avrebbe mai
 l'accertamento sulla causa del danno al fine di esercitare  utilmente
 la  sua  pretesa  risarcitoria,  come  se  il  compito del consulente
 tecnico non fosse quello di far conoscere ai giudici la verita' (art.
 193 c.p.c.).
   La questione incidentale sulla sospetta incostuzionalita' dell'art.
 696 c.p.c. nella parte in cui  non  prevede  che  si  possa  disporre
 accertamento tecnico preventivo sulla causa dei danni e' rilevante ai
 fini  del  giudizio  in  corso  e  della  determinazione del quesito,
 perche' nel caso in cui il giudice delle leggi ritenesse  fondata  la
 presente  questione,  questo pretore potrebbe estendere il quesito al
 consulente nominato, ing. Di Prima, anche sulla  causa  dell'incendio
 dell'autovettura  del  sig.  Corino,  come  del resto richiesto dalla
 parte istante.