IL PRETORE Con ricorso, ex art. 696 cpc, depositato il 5 dicembre 1995, Corino Pietro, quale acquirente, con contratto di compravendita 30 settembre 1994, dalla S.p.a. "Fiat Auto" di un'autovettura "Punto 90 ELX", tg. AB 704 VG, esponeva che tale autovettura, in data 2 ottobre 1995, mentre percorreva la statale n. 23 in Airasca (TO), fu interessata da uno sviluppo di fiamma, proveniente dal serbatoio, che, in brevissimo tempo, provoco' gravi danni al veicolo ed ustioni al guidatore del medesimo, sig. Alberto Discenza, che aveva tentato di spegnere l'incendio. Il sig. Corino chiedeva, quindi, a questo pretore di Torino l'accertamento tecnico preventivo ante causam per far verificare al nominando consulente tecnico la causa dello sviluppo di incendio della sua autovettura e, in particolare se esso derivasse da un vizio di fabbricazione del veicolo. All'udienza, fissata da questo giudice per la comparizione parti, si costituiva la S.p.a. "Fiat Auto", la quale, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. 14 gennaio 1974 n. 111), adduceva l'inammissibilita', in sede di accertamento tecnico preventivo, di un quesito sulla causa dei danni, vantati da controparte, dovendo l'A.T.P. limitarsi all'accertamento dello stato dei luoghi o della qualita' o della condizione di cose. Constatata l'opposizione della parte resistente all'A.T.P. sulla causa dei danni, questo pretore riteneva di sollevare la presente questione incidentale di incostuzionalita' dell'art. 696 c.p.c., nella parte in cui non consente di disporre l'accertamento tecnico sulla causa di danni. In effetti sul punto si e' formata una giurisprudenza del giudice nomofilache, che, da una parte, ha affermato la nullita' degli A.T.P. sulla causa dei danni (la citata sentenza n. 111/74) e, d'altra parte, ha, con un escamotage, costantemente ritenuto (Cass. sez. un. civ. 5 gennaio 1979 n. 19; Cass. 6 luglio 1982 n. 4029; Cass. 18 agosto 1983 n. 5397) validamente acquisito al giudizio di merito l'accertamento preventivo sull'individuazione delle cause e dell'entita' del danno, disposto dal giudice contra legem o di iniziativa del consulente tecnico, allorche' non vi sia stata opposizione all'A.T.P. della parte controinteressata. Pertanto, stando al tenore testuale dell'art. 696 c.p.c. e all'interpretazione del giudice nomofilache della norma, al giudice di merito non e' consentito, se non andando contra legem, disporre quesiti in giudizi di accertamento tecnico preventivo sulla causa di danni. Eppure nei diuturni ed innumerevoli giudizi, aventi ad oggetto pretese risarcitorie, appare, spesso come nel caso in esame, la necessita' della verifica tecnica della causa o delle cause di danni, dipendendo da essa, ai fini della valutazione del nesso di causalita', di cui all'art. 1223 c.c., la corretta ed utile realizzazione della domanda di risarcimento. Per cui questo giudice a quo ha ritenuto, nel caso in esame, che l'originario testo dell'art. 696 c.p.c. non sia adeguato ai valori costituzionali del diritto alla prova, nucleo essenziale del diritto di azione, di cui all'art. 24 della costituzione e della parita' di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, di cui all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilita' dell'accertamento tecnico preventivo anche sulla causa di danni. La Corte Costituzionale ha, gia', sentenziato, anche in riterimento all'art. 24 della Costituzione dell'art. 696 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva l'accertamento tecnico preventivo o l'ispezione sulla persona dell'istante (sentenza 22 ottobre 1990 n. 471) sulla base della considerazione che chi ha subito un danno fisico a seguito di un intervento chirurgico e chiede un accertamento tecnico preventivo per dar sostegno alla sua pretesa risarcitoria, non puo', alla stregua dell'art. 24 Cost., essere privato o limitato nell'esercizio dell'onus probandi. Tuttavia anche un giudizio, anche se avente ad oggetto danni materiali, come quello all'esame di questo pretore, non puo' prescindere dall'accertamento delle probabilita' tecniche, che hanno comportato la produzione del danno, altrimenti sarebbe di nessuna o di scarsissima utilita' probatoria la semplice verifica dello stato o delle condizioni delle cose danneggiate. E, secondo questo giudice il negare alla stregua dell'art. 696 c.p.c. l'accertamento tecnico della causa dei danni, da parte di un perito obiettivo, nel contraddittorio delle parti e dei loro periti, e' una menomazione dell'esercizio dell'onus probandi, che e' espressione e nucleo del diritto d'azione, di cui all'art. 24 della Costituzione. E la menomazione del diritto alla prova appare tanto piu' grave se si pensa che e' molto incerto in dottrina e giurisprudenza che il quesito sulla causa di danni si possa disporre in sede di consulenza tecnica d'ufficio, di cui agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c. La preclusione legale dell'art. 696 c.p.c. di estendere l'accertamento alla causa di danni appare anche irragionevole alla stregua dell'art. 3 della Costituzione sul pari trattamento di cittadini che si trovano in analoghe situazioni di fronte alla legge, in quanto il risultato di un accertamento tecnico preventivo sulle cause di danni puo' essere conservato al processo, quando il giudice o il consulente hanno contra legem esteso l'accertamento alla causa dei danni e non vi e' stata opposizione della parte controinteressata, mentre nel caso di rispetto della legge da parte del giudice e del consulente tecnico un cittadino non avrebbe mai l'accertamento sulla causa del danno al fine di esercitare utilmente la sua pretesa risarcitoria, come se il compito del consulente tecnico non fosse quello di far conoscere ai giudici la verita' (art. 193 c.p.c.). La questione incidentale sulla sospetta incostuzionalita' dell'art. 696 c.p.c. nella parte in cui non prevede che si possa disporre accertamento tecnico preventivo sulla causa dei danni e' rilevante ai fini del giudizio in corso e della determinazione del quesito, perche' nel caso in cui il giudice delle leggi ritenesse fondata la presente questione, questo pretore potrebbe estendere il quesito al consulente nominato, ing. Di Prima, anche sulla causa dell'incendio dell'autovettura del sig. Corino, come del resto richiesto dalla parte istante.