IL PRETORE Esaminate le eccezioni di incostituzionalita' sollevate dal difensore nel presente proc. pen. n. 379/95 a carico di Barbagrigia Salvatore, imputato del reato p. e p. dall'art. 116, comma tredicesimo, del d.-l. n. 285/92 per aver circolato alla guida di motociclo Yamaha 660 tg. AP/70239 sprovvisto della prescritta patente di guida; Ritenuto che, in effetti, si profila una irragionevole disparita' di trattamento normativo fra la ipotesi (soggetta a sanzione penale) in cui il titolare di patente di categoria "B" eserciti la guida di un motociclo senza essere munito dello specifico titolo di abilitazione (pat. cat. "A"), e la ipotesi in cui il medesimo titolare di patente categoria "B" eserciti, invece, la guida di qualsivoglia autoveicolo per il quale sia richiesta patente di categoria superiore (ipotesi, quest'ultima, che, a differenza della precedente, e' soggetta a semplice sanzione amministrativa); Ritenuto che la predetta disparita' di trattamento normativo potrebbe giustificarsi solo laddove fosse ragionevolmente configurabile, in rapporto alla ipotesi di guida di motoveicoli senza la prescritta abilitazione, un obiettivo giudizio di maggiore pericolosita' rispetto alla ipotesi di guida di autoveicoli per cui e' richiesta la patente di categoria superiore alla patente cat. "B", mentre, invece, in base alla comune e generale esperienza, le due predette ipotesi appaiono collocarsi su di un piano di pericolosita' quantomeno equivalente (come e' evidente se solo si pensi alla fattispecie di guida, da parte di soggetto non munito di pat. cat. "C", di un autoveicolo di grandi dimensioni, quale ad esempio "un'autosnodato"); Ritenuto, quindi che, la proposta di eccezione di incostituzionalita' appare non manifestamente infondata sotto il profilo sopra esaminato, mentre, invece, (per quanto riguarda l'ulteriore eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa) la differenza di trattamento normativo previsto dalla disciplina transitoria con riferimento ai soggetti che abbiano conseguito la patente di cat. "B" non oltre la data del 26 aprile 1988, puo' ritenersi giustificata alla luce di una ragionevole valutazione di opportunita' legata alla natura ed alla economia logico-giuridica delÂșa stessa disciplina transitoria, intesa appunto a garantire un equilibrato e graduale adeguamento al nuovo regime da parte dei destinatari della norma; Tutto cio' premesso, ritenuta la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa in relazione alla norma di cui all'art. 116, comma tredicesimo, del vigente codice della strada (decreto-legge n. 285/92) laddove prevede, in contrasto con l'art. 3 Cost., un trattamento sanzionario penale per la ipotesi di esercizio, da parte di titolari di patente cat. "B", della guida di un motoveicolo per cui sia richiesta la patente di cat. "A" con ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla ipotesi distinta (ma equivalente sotto il profilo del disvalore effettuale) di esercizio, da parte del medesimo titolare di patente cat. "B", di guida di autoveicolo per cui e' richiesta la patente di categoria superiore, ipotesi soggetta a mera sanzione amministrativa; Ritenuta la rilevanza della predetta questione nel presente giudizio, in rapporto all'oggetto della imputazione richiamata in premessa;