IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede; Letti gli atti di causa; Richiamate le premesse di fatto poste a fondamento della domande e del ricorso introduttivo; Osserva che la Flaica Uniti Cub lamenta che la S.p.a. Coal non consente ai rappresentanti sindacali della Flaica Uniti di esercitare i diritti ai premessi di cui all'art. 23 statuto dei lavoratori e, il diritto alla convocazione di assemblea, di affissione, di riunione e tutto quanto previsto dal titolo terzo della legge n. 300 del 1970. Come si evince dagli elementi di causa pacificamente ammessi il sindacato Flaica Uniti Cub non e' firmatario del contratto collettivo applicato alla unita' produttiva aziendale della Coal. Orbene, l'art. 19 della legge n. 300/1970 nella nuova formulazione susseguente all'abrogazione referendarie, individua la maggiore rappresentativita' del sindacato, e quindi l'attribuzione dei conseguenti diritti di cui al titolo terzo della legge, nell'unico criterio della sottoscrizione del contratto collettivo applicato nell'unita' produttiva aziendale. La nuova disciplina individua percio' il carattere di maggiore rappresentativita' di un sindacato sulla base di un unico elemento: la sottoscrizione del contratto collettivo. E' evidente che tale nuova formulazione legislativa si applica anche a quei sindacati, come quello ricorrente, il cui riconoscimento era avvenuto sotto l'impero della vecchia disciplina legislativa. Il carattere di maggiore rappresentativita' di un sindacato e' dinamico e contingente; di qui la necessita' di continue, periodiche verifiche ogni qual volta se ne manifesti la necessita' (anche giudiziale). Le verifiche vanno fatte nella base del diritto al momento vigente secondo il generale principio tempus regit actum. Accertata l'applicabilita' al caso di specie dello jus supervemus si dischiude la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della nuova disciplina. L'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal sindacato ricorrente appare non manifestamente infondata. In particolare con la vecchia disciplina il sindacato si affermava per fatto proprio, per propri meriti, attraverso il consenso che riusciva ad ottenere presso i lavoratori; con la nuova disciplina l'accesso ai diritti di cui al titolo terzo e' legato al potere di accreditamento dell'imprenditore. Da una parte il sindacato e' onerato della necessita' di stipulare accordi per ottenere il requisito che gli consenta l'accreditamento e dall'altra l'imprenditore potrebbe avvantaggiare una rappresentanza sindacale anche minima anziche' altra con maggiore consenso sottoscrivendo accordid con l'una anziche' con l'altra. La questione di incostituzionalita' della nuova formulazione dell'art. 9 legge n. 300/1970 in relazione agli artt. 3 e 39 della Costituzione appare pertanto, non manifestamente infondata. E' evidente la rilevanza della questione costituzionale nella presente controversia. Se la societa' conventua dovesse continuare a non riconoscere il requisito per poter godere dei diritti di cui al titolo terzo, nei confronti del suindicato ricorrente, anche dopo l'accoglimento della questione di incostituzionalita', prenderebbe sostanza il profilo dell'antisindacalita' del comportamento. Dalle svolte argomentazioni discende la necessita' della verifica da parte della Corte costituzionale.