IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunziato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1291/1993
 presentato  dal  sig.  Guarna Mario Salvatore, rappresentato e difeso
 dall'avv.  Raffaele Fioresta, presso il cui studio in Catanzaro Lido,
 via Fiume, n. 8, e' elettivamente domiciliato,  contro  l'Ente  Poste
 Italiane,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante pro-tempore,
 subentrato   ex   lege   al   Ministero   delle   poste    e    delle
 telecomunicazioni,    rappresentato    e    difeso    dall'Avvocatura
 distrettuale dello Stato di Catanzaro, per l'annullamento del decreto
 del direttore centrale  delle  poste  e  telecomunicazioni  prot.  n.
 UL/3106/BIS/C/98992  emesso  il 16 febbraio 1993 e comunicato in data
 19 aprile 1993 con il quale e'  stata  rigettata  l'istanza  di  equo
 indennizzo prodotta dal ricorrente in data 16 settembre 1988, nonche'
 di ogni altro atto presupposto e comunque connesso;
   Visto  il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 intimata;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato  alla  pubblica  udienza  del 7 dicembre 1995 il relatore
 dott. Enrico d'Arpe; e uditi, altresi', l'avv. Raffaele Fioresta  per
 il   ricorrente   e   l'avvocato   dello  Stato  Paola  Palmieri  per
 l'Amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Il sig. Guarna Mario Salvatore e' dipendente dell'Amministrazione
  delle poste.
   Con decreto del direttore delle poste e telecomunicazioni emesso in
 data  14  luglio  1988  venivano  riconosciute  al  ricorrente   come
 dipendenti da causa di servizio le seguenti infermita':
    1)  artrosi  reumatica cervicale con rachialgia (in atto: segni di
 artrosi cervicale);
    2) otite dx (in atto: otite media carattale cronica bilaterale);
    3) steno insufficienza mitralica.
   Asserendo  che   quest'ultima   infermita'   aveva   prodotto   una
 menomazione  dell'integrita' fisica, l'odierno ricorrente, in data 16
 settembre 1988, chiedeva la concessione dell'equo indennizzo.
   L'Amministrazione intimata, con provvedimento  emesso  in  data  16
 febbraio  1993,  recependo in toto i pareri negativi del Comitato per
 le pensioni privilegiate ordinarie e dell'Ufficio medico  legale  del
 Ministero  della  sanita'  circa  l'impossibilita'  di riconoscere la
 "steno insufficienza mitralica" come infermita' dipendente  da  causa
 di  servizio,  rigettava  la  predetta  istanza  di  equo  indennizzo
 presentata dal ricorrente.
   Quest'ultimo ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego  e
 lo ha impugnato giurisdizionalmente per i seguenti motivi.
   1. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 5-bis della legge n.
 472/1987;   eccesso   di  potere  per  omessa  valutazione  dell'atto
 definitivo  presupposto:  lamentando,  in  sintesi,  il   fatto   che
 illegittimamente  -  secondo  la tesi - l'Amministrazione delle poste
 avrebbe riconsiderato, in sede di procedimento sulla domanda di  equo
 indennizzo,  il  nesso eziologico fra fatti di servizio ed infermita'
 gia' riconosciuto come esistente con il precedente decreto, emesso in
 data  14  luglio  1988,  a  conclusione  del  procedimento   per   il
 riconoscimento  delle  infermita'  stesse come dipendenti da causa di
 servizio.
   2. -  Eccesso  di  potere  per  omessa  valutazione  dei  fatti  di
 servizio,  mancanza  e/o  insufficienza  della  motivazione ed errato
 giudizio medico:   dolendosi, in buona sostanza,  del  fatto  che  il
 provvedimento   impugnato   fosse  il  frutto  di  una  insufficiente
 considerazione  delle  specifiche   modalita'   e   delle   peculiari
 condizioni  ambientali  che avevano caratterizzato l'espletamento del
 servizio  del  ricorrente,  oltre  che  viziato   per   insufficiente
 motivazione  e  per  aver  supinamente  recepito  un  errato giudizio
 medico-legale.
   Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione intimata depositando
 memorie difensive con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
   Il ricorrente, in data 25 novembre 1995, ha depositato uno  scritto
 difensivo  con  il  quale,  tra  l'altro,  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale della norma dell'art. 5-bis del d.-l.  21
 settembre  1987,  n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n.
 472, in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale.
   Alla pubblica udienza del 7 dicembre 1995, su richiesta  di  parte,
 la causa e' stata posta in decisione.
                             D i r i t t o
   Osserva  il  Collegio  che  la  presente  controversia  riguarda la
 legittimita' o meno del provvedimento con il quale  l'Amministrazione
 delle  poste  ha  respinto  la  domanda del ricorrente finalizzata ad
 ottenere la  concessione  dell'equo  indennizzo,  in  conformita'  ai
 pareri  negativi  espressi  dal Comitato per le pensioni privilegiate
 ordinarie e dall'Ufficio medico legale del Ministero della sanita'  -
 che   avevano   escluso   la   dipendenza   da   causa   di  servizio
 dell'infermita'  produttiva  anche  di  menomazioni   dell'integrita'
 fisica  -  mentre  il  prececedente giudizio della Commissione medica
 ospedaliera aveva ritenuto sussistente tale  dipendenza  col  seguito
 del  conforme  provvedimento  di  formale  riconoscimento, tuttora in
 atto.
   Punto centrale della causa  e',  a  ben  vedere,  l'interpretazione
 dell'art.  5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
 modificazioni, nella legge 20 novembre 1987,  n.  472,  in  relazione
 agli  artt.  166 e 177 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, che
 ne risultano implicitamente modificati.
   Dalle norme desumibili dai menzionati articoli del d.P.R.  n.  1092
 del   1973,   nella   loro  originaria  formulazione,  risultava  una
 disciplina uniforme del  procedimento  per  il  riconoscimento  della
 dipendenza  da  causa  di  servizio  delle  infermita'  contratte dai
 pubblici impiegati, che si concludeva con un provvedimento  unico  di
 accertamento,  preceduto dal giudizio del Collegio medico ospedaliero
 e dal parere del Consiglio di amministrazione  integrati  dal  parere
 del   c.p.p.o.:   talche',   avvenuto   una   volta  per  tutte  tale
 accertamento, questo valeva ai fini di tutte  le  misure  riparatorie
 previste  dall'ordinamento giuridico, con preclusione esplicita di un
 suo riesame  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  privilegiato
 sancita dall'art. 163, secondo comma, della stessa legge.
   L'art.  5-bis  del d.-l. n. 387 del 1987 (convertito nella legge n.
 472 del 1987) ha reso definitivo il giudizio della Commissione medica
 ospedaliera ai  fini  del  riconoscimento  delle  infermita'  per  la
 dipendenza da causa di servizio e ha mantenuto il parere del c.p.p.o.
 solo  in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo
 indennizzo, abrogando, altresi', il divieto di riesame in  tale  sede
 delle  questioni  gia' risolte con il provvedimento di riconoscimento
 dell'infermita' da causa di servizio.
   Deriva da cio', che, fermo restando ad ogni altro  fine  l'avvenuto
 riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio,
 esso  possa  essere  negato  (nell'ipotesi  in  cui l'Amministrazione
 aderisca al  parere  negativo  espresso  dal  c.p.p.o.)  in  sede  di
 procedimento  sull'istanza  di  attribuzione  dell'equo  indennizzo o
 della pensione privilegiata.
   La nuova norma ha cosi' introdotto, al di la' di  ogni  ragionevole
 dubbio  interpretativo,  una  disciplina giuridica del riconoscimento
 della dipendenza da causa di  servizio  di  una  infermita'  e  delle
 eventuali  menomazioni  d'integrita'  fisica  connesse comportante la
 possibile coesistenza della affermazione e della  negazione  di  tale
 dipendenza  in relazione all'una o all'altra delle misure riparatorie
 previste dall'ordinamento.
   Osserva il Collegio che la questione di legittimita' costituzionale
 della citata norma dell'art.  5-bis  del  d.-l.  21  settembre  1987,
 convertito,  con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
 ritualmente sollevata da parte ricorrente,  nello  scritto  difensivo
 depositato  in data 25 novembre 1995, per contrasto con gli artt. 3 e
 97 della Costituzione e per eccesso di  potere  legislativo  sotto  i
 profili  della  irragionevolezza,  della  contradditorieta'  e  della
 disparita' di  trattamento  e'  sicuramente  rilevante  nel  presente
 giudizio  e  non  risulta  manifestamente  infondata  (in  tal senso:
 Consiglio di Stato, VI Sezione, 16 maggio 1995, n. 466).
   La norma predetta dell'art. 5-bis appare, prima facie, in contrasto
 sia con il fondamentale  principio  di  ragionevolezza  delle  scelte
 legislative   (art.  3  della  Costituzione),  sia  con  il  precetto
 dell'imparzialita'  della  p.a.  imposto  dall'art.  97  della  Carta
 costituzionale  non  solo all'azione posta in essere nei confronti di
 soggetti diversi, ma anche  a  quella  di  carattere  sostanzialmente
 unitario relativa ad un singolo soggetto.
   Rileva  il  tribunale  che  il ricorso introduttivo del giudizio si
 appalesa ammissibile e ricevibile e che la presente controversia  non
 puo'   essere  definita  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
 questione di legittimita' costituzionale sollevata, dal  momento  che
 il  provvedimento  impugnato  dovra'  essere  annullato  oppure no, a
 seconda  che  la   norma   denunziata   sara'   o   meno   dichiarata
 incostituzionale nella sede competente.