IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1291/1993 presentato dal sig. Guarna Mario Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Fioresta, presso il cui studio in Catanzaro Lido, via Fiume, n. 8, e' elettivamente domiciliato, contro l'Ente Poste Italiane, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, subentrato ex lege al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, per l'annullamento del decreto del direttore centrale delle poste e telecomunicazioni prot. n. UL/3106/BIS/C/98992 emesso il 16 febbraio 1993 e comunicato in data 19 aprile 1993 con il quale e' stata rigettata l'istanza di equo indennizzo prodotta dal ricorrente in data 16 settembre 1988, nonche' di ogni altro atto presupposto e comunque connesso; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato alla pubblica udienza del 7 dicembre 1995 il relatore dott. Enrico d'Arpe; e uditi, altresi', l'avv. Raffaele Fioresta per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per l'Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il sig. Guarna Mario Salvatore e' dipendente dell'Amministrazione delle poste. Con decreto del direttore delle poste e telecomunicazioni emesso in data 14 luglio 1988 venivano riconosciute al ricorrente come dipendenti da causa di servizio le seguenti infermita': 1) artrosi reumatica cervicale con rachialgia (in atto: segni di artrosi cervicale); 2) otite dx (in atto: otite media carattale cronica bilaterale); 3) steno insufficienza mitralica. Asserendo che quest'ultima infermita' aveva prodotto una menomazione dell'integrita' fisica, l'odierno ricorrente, in data 16 settembre 1988, chiedeva la concessione dell'equo indennizzo. L'Amministrazione intimata, con provvedimento emesso in data 16 febbraio 1993, recependo in toto i pareri negativi del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dell'Ufficio medico legale del Ministero della sanita' circa l'impossibilita' di riconoscere la "steno insufficienza mitralica" come infermita' dipendente da causa di servizio, rigettava la predetta istanza di equo indennizzo presentata dal ricorrente. Quest'ultimo ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego e lo ha impugnato giurisdizionalmente per i seguenti motivi. 1. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 5-bis della legge n. 472/1987; eccesso di potere per omessa valutazione dell'atto definitivo presupposto: lamentando, in sintesi, il fatto che illegittimamente - secondo la tesi - l'Amministrazione delle poste avrebbe riconsiderato, in sede di procedimento sulla domanda di equo indennizzo, il nesso eziologico fra fatti di servizio ed infermita' gia' riconosciuto come esistente con il precedente decreto, emesso in data 14 luglio 1988, a conclusione del procedimento per il riconoscimento delle infermita' stesse come dipendenti da causa di servizio. 2. - Eccesso di potere per omessa valutazione dei fatti di servizio, mancanza e/o insufficienza della motivazione ed errato giudizio medico: dolendosi, in buona sostanza, del fatto che il provvedimento impugnato fosse il frutto di una insufficiente considerazione delle specifiche modalita' e delle peculiari condizioni ambientali che avevano caratterizzato l'espletamento del servizio del ricorrente, oltre che viziato per insufficiente motivazione e per aver supinamente recepito un errato giudizio medico-legale. Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione intimata depositando memorie difensive con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente, in data 25 novembre 1995, ha depositato uno scritto difensivo con il quale, tra l'altro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. Alla pubblica udienza del 7 dicembre 1995, su richiesta di parte, la causa e' stata posta in decisione. D i r i t t o Osserva il Collegio che la presente controversia riguarda la legittimita' o meno del provvedimento con il quale l'Amministrazione delle poste ha respinto la domanda del ricorrente finalizzata ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo, in conformita' ai pareri negativi espressi dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dall'Ufficio medico legale del Ministero della sanita' - che avevano escluso la dipendenza da causa di servizio dell'infermita' produttiva anche di menomazioni dell'integrita' fisica - mentre il prececedente giudizio della Commissione medica ospedaliera aveva ritenuto sussistente tale dipendenza col seguito del conforme provvedimento di formale riconoscimento, tuttora in atto. Punto centrale della causa e', a ben vedere, l'interpretazione dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, in relazione agli artt. 166 e 177 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, che ne risultano implicitamente modificati. Dalle norme desumibili dai menzionati articoli del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella loro originaria formulazione, risultava una disciplina uniforme del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' contratte dai pubblici impiegati, che si concludeva con un provvedimento unico di accertamento, preceduto dal giudizio del Collegio medico ospedaliero e dal parere del Consiglio di amministrazione integrati dal parere del c.p.p.o.: talche', avvenuto una volta per tutte tale accertamento, questo valeva ai fini di tutte le misure riparatorie previste dall'ordinamento giuridico, con preclusione esplicita di un suo riesame ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato sancita dall'art. 163, secondo comma, della stessa legge. L'art. 5-bis del d.-l. n. 387 del 1987 (convertito nella legge n. 472 del 1987) ha reso definitivo il giudizio della Commissione medica ospedaliera ai fini del riconoscimento delle infermita' per la dipendenza da causa di servizio e ha mantenuto il parere del c.p.p.o. solo in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, abrogando, altresi', il divieto di riesame in tale sede delle questioni gia' risolte con il provvedimento di riconoscimento dell'infermita' da causa di servizio. Deriva da cio', che, fermo restando ad ogni altro fine l'avvenuto riconoscimento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, esso possa essere negato (nell'ipotesi in cui l'Amministrazione aderisca al parere negativo espresso dal c.p.p.o.) in sede di procedimento sull'istanza di attribuzione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata. La nuova norma ha cosi' introdotto, al di la' di ogni ragionevole dubbio interpretativo, una disciplina giuridica del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermita' e delle eventuali menomazioni d'integrita' fisica connesse comportante la possibile coesistenza della affermazione e della negazione di tale dipendenza in relazione all'una o all'altra delle misure riparatorie previste dall'ordinamento. Osserva il Collegio che la questione di legittimita' costituzionale della citata norma dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, ritualmente sollevata da parte ricorrente, nello scritto difensivo depositato in data 25 novembre 1995, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e per eccesso di potere legislativo sotto i profili della irragionevolezza, della contradditorieta' e della disparita' di trattamento e' sicuramente rilevante nel presente giudizio e non risulta manifestamente infondata (in tal senso: Consiglio di Stato, VI Sezione, 16 maggio 1995, n. 466). La norma predetta dell'art. 5-bis appare, prima facie, in contrasto sia con il fondamentale principio di ragionevolezza delle scelte legislative (art. 3 della Costituzione), sia con il precetto dell'imparzialita' della p.a. imposto dall'art. 97 della Carta costituzionale non solo all'azione posta in essere nei confronti di soggetti diversi, ma anche a quella di carattere sostanzialmente unitario relativa ad un singolo soggetto. Rileva il tribunale che il ricorso introduttivo del giudizio si appalesa ammissibile e ricevibile e che la presente controversia non puo' essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata, dal momento che il provvedimento impugnato dovra' essere annullato oppure no, a seconda che la norma denunziata sara' o meno dichiarata incostituzionale nella sede competente.