IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  nel  procedimento  penale  n.
 321/94 r.g. nei confronti di Pandolfo Giovanni ed altri, imputati dei
 delitti di associazione per delinquere, corruzione e concussione.
   Esaminata  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.
 34, comma 2, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non  possa
 partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il  giudice  in precedenza
 chiamato a decidere, ai sensi degli articoli 309  e  310  cpp,  sulla
 misura   cautelare   personale   nei  confronti  dell'imputato  o  di
 coimputato del  medesimo  reato  a  titolo  di  concorso  necessario:
 questione  sollevata  all'udienza  del 28 settembre 1995 dalla difesa
 dell'imputato Dal Maso Giuseppe in relazione agli artt. 3 e 24  della
 Costituzione;
   Sentito  il  pubblico  ministero  che  ha concluso per la manifesta
 infondatezza;
   Ritenuto  che,  in  base   ai   principi   espressi   dalla   Corte
 costituzionale  nella  sentenza  n. 432/1995, potrebbe ravvisarsi una
 ipotesi di incompatibilita' a svolgere le  funzioni  di  giudice  del
 dibattimento  per  il  giudice  che,  come  componente del cosiddetto
 tribunale della liberta', abbia partecipato alla procedura di riesame
 del provvedimento applicativo di una misura cautelare  personale  nei
 confronti dell'imputato;
   Considerato, in particolare, che, alla stregua delle argomentazioni
 svolte   dalla   Corte   costituzionale  nel  paragrafo  n.  5  della
 motivazione  della  sentenza  summenzionata,   la   valutazione   del
 tribunale  adito  ai  sensi dell'art. 309 c.p.p. sui "gravi indizi di
 colpevolezza" non  appare  diversa  dalla  valutazione  compiuta  sul
 medesimo  oggetto  dal  giudice  per  le indagini preliminari, che ha
 adottato la misura  cautelare:  potendo  ritenersi  addirittura  piu'
 incisivo  e  penetrante  il  giudizio  del  tribunale del riesame sia
 perche' emesso a seguito del contraddittorio delle parti sia  perche'
 formulato   anche  con  l'apporto  di  eventuali  ulteriori  atti  di
 indagine;
   Ritenuto che la questione e' rilevante  ai  fini  del  giudizio  in
 quanto,  ove  dichiarata fondata, comporterebbe l'incompatibilita' di
 uno dei giudici dell'odierno collegio per aver egli fatto  parte  del
 tribunale  che  riesamino'  il  provvedimento impositivo della misura
 cautelare della custodia in carcere nei confronti  dell'imputato  Dal
 Maso Giuseppe (Ordinanza 29 novembre 1993);
   Ritenuto  che  - pur dovendosi, per le ragioni suindicate, assumere
 la  stessa  conclusione  relativamente  al  giudice  componente   del
 tribunale  della  liberta'  nelle  procedure  di  appello  avverso  i
 provvedimenti sulle misure cautelari personali -  la  questione,  per
 quanto  e'  consentito  apprezzare,  non  ha  rilevanza  nel presente
 giudizio;
   Ritenuto   infine   che  la  medesima  questione  relativamente  al
 coimputato dello stesso reato e' gia' stata risolta in senso negativo
 dalla  Corte  costituzionale  con  le  decisioni  n.  186/1992  e  n.
 439/1993.
   Considerato  che  non  appare opportuno disporre la separazione del
 processo a carico dell'imputato Dal  Maso  Giuseppe  per  la  stretta
 connessione della sua posizione con quella degli altri imputati;