IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2053  del  1995
 proposto  dalla  signora Eva Gennari rappresentata e difesa dall'avv.
 Angelo Vantaggiato contro il  comune  di  Manduria,  in  persona  del
 legale   rappresentante   pro-tempore,   n.c.;   di  Patrizia  Dorno,
 controinteressata, n.c.; per l'annullamento della delibera n. 548 con
 cui la giunta municipale del comune di Manduria, il 24  maggio  1995,
 ha  ordinato  la  riformulazione  della  graduatoria del concorso per
 aiuto biblotecario, indetto con provvedimento giuntale n. 895 del  16
 ottobre 1991 e riservato alle categorie protette di cui alla legge n.
 482/1968;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla camera di consiglio del 27 luglio 1995 la relazione  del
 dott.  Franco  A.  M.  De  Bernardi  e  udito,  altresi',  l'avv.  A.
 Vantaggiato per il ricorrente;
   Ritenute in fatto e in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   Con ricorso notificato il 28 giugno 1995, la signora Eva Gennari ha
 impugnato, con contestuale richiesta di tutela cautelare, la delibera
 n. 548, con cui la giunta municipale del comune di  Manduria,  il  24
 maggio  1995,  ha  ordinato  la  riformulazione della graduatoria del
 concorso per aiuto-biblotecario indetta con provvedimento giuntale n.
 895 del 16 ottobre 1991 e riservato alle categorie  protette  di  cui
 alla legge n. 482/1968.
   La ricorrente, precisato che la riformulazione della graduatoria de
 quo   (le   cui  risultanze  le  avrebbero  consentito  di  risultare
 vincitrice del concorso in  esame)  e'  stata  disposta  per  la  sua
 accertata  cancellazione  (avvenuta  il  13 marzo 1992) dagli elenchi
 previsti dall'art. 19 della cennata legge  n.  482,  ritiene  che  il
 provvedimento  impugnato  sia illegittimo per violazione del bando di
 gara, per  errata  interpretazione  del  d.P.R.  n.  487/1994  e  per
 violazione del principio di irretroattivita' delle leggi.
   Solo "per mero scrupolo difensivo" viene (altresi') posta in dubbio
 -  per  violazione  degli  artt.  3  e  97  della  Costituzione  - la
 legittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, del d.lgs. n.
 509/1988, espressamente richiamato nelle premesse  del  provvedimento
 impugnato.
   Il  ricorso,  limitatamente alla parte relativa all'incidentalmente
 richiesta  tutela  cautelare,  e'  stato  chiamato  nella  camera  di
 consiglio  del  27  luglio  1995 e quivi - presosi atto della mancata
 costituzione dell'amministrazione intimata e della  controinteressata
 - e' stato trattenuto per la decisione.
                             D i r i t t o
   Il  collegio  rileva  preliminarmente che la decisione sull'istanza
 cautelare  sottoposta  al  suo  esame  e'  subordinata  alla   previa
 valutazione  della  legittimita'  costituzionale dall'art. 7, secondo
 comma, del d.lgs. n. 509/1988.
   Dall'esame della rilevanza, e non manifesta infondatezza,  di  tale
 questione (sollevata in via incidentale dalla ricorrente) il collegio
 non  puo'  infatti  prescindere, posto che - allo stato - non ritiene
 fondati ed assorbenti (se isolatamente considerati)  gli  altri  vizi
 dedotti.
   Non  accoglibile  pare,  invero il motivo di ricorso concernente la
 violazione del bando di gara (ai  sensi  del  quale  i  requisiti  di
 ammissione  al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza
 del bando stesso), atteso che l'art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 (fonte
 normativa di  livello  superiore  a  quello  proprio  della  delibera
 giuntale  di  indizione  del bando) prevede che i riservatari possono
 essere nominati in ruolo solo qualora  il  requisito  dell'iscrizione
 negli  elenchi  de  quibus  permanga  sino  al momento della concreta
 immissione in servizio.
   Parimenti non condivisibile sembra (in se' per se' considerata)  la
 censura relativa alla circostanza che la norma teste' citata (avente,
 ad  avviso  del collegio, piu' natura procedimentale che sostanziale)
 sia stata applicata retroattivamente, atteso che  la  graduatoria  in
 base  alla  quale  la  ricorrente  avrebbe  dovuto  essere dichiarata
 vincitrice del concorso di cui e' causa e' stata  formulata  soltanto
 il 24 gennaio 1995 (successivamente, cioe', all'entrata in vigore del
 d.P.R.  n.    487),  e  preso  atto  -  piu'  in  generale  -  che la
 possibilita' di applicare retroattivamente, sia pur entro determinati
 limiti (che, nel caso di specie, non paiano  essere  stati  superati)
 una   norma  di  carattere  non  penale  puo'  ritenersi  -  in  sede
 giurisprundenziale - paficatamente ammessa.
   Risulta, peraltro, dalla parte motiva del  provvedimento  impugnato
 (e,  sotto  tale  profilo  le  censure mosse dalla ricorrente possono
 esser  globalmente  riconsiderate)  che  il  comune  di  Manduria  ha
 proceduto alla riformulazione della graduatoria, di cui al verbale n.
 11  del  24  gennaio  1995, dopo aver appreso, dal competente ufficio
 periferico del Ministero del lavoro (all'uopo interpellato),  che  la
 ricorrente  era  stata cancellata dagli elenchi previsti dall'art. 19
 della legge n. 482/1968 e che detta cancellazione era stata  disposta
 -  sin  dal  13  febbraio  1992  -  in applicazione del secondo comma
 dell'art. 7 del d.lgs. n. 509/1988.
   Constata, a tale riguardo, il collegio che il richiamato  articolo,
 che  ha effettivamente elevato il limite percentuale dell'invalidita'
 ai fini dell'iscrizione nei cennati elenchi (e,  sotto  quest'aspetto
 il  comportamento  tenuto  dalla  p.a. nel caso di specie si appalesa
 pienamente  legittimo),  prevede  una  "moratoria"  di  dodici  mesi;
 periodo entro cui i perdenti diritto (quali la ricorrente) mantengono
 titolo all'iscrizione stessa.
   Ad  avviso  del  collegio,  della disposizione che prevede una tale
 moratoria  va  verificata  -  nella  sede  istituzionale   comeptente
 l'intrinseca razionalita' e logicita'.
   Non ci si puo', in propostito esimere dal rilevare, sia pure con la
 sinteticita'  inevitabilmente  connessa  ad  una valutazione espressa
 nella  fase  cautelare  del  giudizio  (ed,  in  particolare,   nella
 deliberazione - per sua stessa natura sommaria - del fumus boni iuris
 riscontrabile  nella  pretesa della ricorrente), che l'istituzione di
 una moratoria  del  tipo  considerato  (che,  non  discriminando  tra
 concorsi  gia'  banditi  e concorsi da bandire, fa dipendere in buona
 sostanza, il conseguimento della nomina in ruolo dal comportamento di
 ogni singola p.a.) appare, prima facie, non rispondente al  principio
 costituzionale di uguaglianza.
   Non  e'  infatti chi non vedea come, dall'atteggiamento piu' o meno
 solerte  di  una  data  amministrazione  nell'espletamento   di   uno
 specifico  concorso,  possa  dipendere  la caducazione - o meno - del
 diritto all'iscrizione di cui e' causa, con tutte le conseguenze  che
 a loro volta ne derivano, ai fini - come si e' detto - dell'eventuale
 nomina in ruolo del soggetto interessato.
   Il  Collegio  manifesta  al riguardo, la piu' viva perplessita' nel
 constatare  che  -  vigente  l'attuale  sistema   normativo   -   per
 compromettere la posizione di uno di tali soggetti e' sufficiente che
 la   delibera  di  nomina  venga  emessa  (procrasticandosi  la  fase
 procedimentale) successivamente (anche solo di un giorno) al  termine
 annuale  previsto  dalla  disposizione  istitutiva della moratoria de
 quo.  (Non  pare  superfluo  rammentare,   in   proposito,   che   la
 formulazione  della graduatoria che ha visto la ricorrente collocarsi
 in  prima  posizione  e'  avvenuta,  senza  che  nessuna  particolare
 circostanza  giustificasse un cosi' grave ritardo, dopo quasi quattro
 anni dall'avvio della relativa procedura concorsuale).
   Tanto premesso:
     ravvisato, alla luce del disposto dell'art. 3 della Costituzione,
 un possibile profilo di illegittimita' costituzionale della norma  in
 esame,  da  cui  si  evince un contrasto col principio di uguaglianza
 (evidenziato dalla soluzione - sfavorevole per la  ricorrente  -  che
 dovrebbe  essere  data  al  caso  di specie qualora tale norma se non
 censurata di incostituzionalita', fosse rigorosamente applicata);
     rilasciato, piu' specificamente, che la  norma  in  esame  sembra
 consentire  (o,  se  si  preferisce,  non  sembra idonea ad impedire)
 discriminazioni fondate  su  circostanze  quasi  del  tutto  casuali,
 legate   in  particolar  modo  -  alla  maggiore  o  minore  lentezza
 burocratica  (e  che, in tale contesto, appare difficile giustificare
 la scelta del legislatore sotto  i  profili  della  ragionevolezza  e
 dell'imparzialita');
     considerato,  alla luce dei principi instaurati dalla nuova legge
 sul procedimento (legge n. 241/1990), che - nel caso di specie  -  il
 sacrificio   (la   locuzione  e'  qui  intesa  in  senso  lato:  come
 comprensiva, cioe', anche della mancata espansione) di una  posizione
 giuridica   soggettiva   potrebbe   risultare   legata  ad  un  fatto
 (consistente nella mancata adozione di  un  atto  amministrativo  nel
 termine  indicato) non solo casuale ma, addirittura, illecito; atteso
 che la decisione sull'istanza  cautelare  di  cui  e'  causa  dipende
 dall'applicazione,  a  meno,  di  una  norma che - come si e' detto -
 sembra  consentire  un'irragionevole  differenza  di  trattamento  in
 presenza di situazioni analoghe;
     ritenuta   pertanto   rilevante,  oltre  che  non  manifestamente
 infondata (sotto i profili, nei limiti, e per i motivi, di cui si  e'
 teste'   fatto   sintetico   cenno)   la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, secondo comma, del d.lgs. n. 509/1988.
   Il  collegio   ritiene   di   dover   sottoporre   tale   questione
 all'autorevole   vaglio  della  Corte  costituzionale,  cui  dovranno
 pertanto essere trasmessi - con immediatezza - gli atti del  presente
 giudizio   (del   quale   dovra'  essere  disposta  -  nelle  more  -
 l'altrettanto immediata sospensione).