IL PRETORE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza, all'esito  della  discussione
 nel processo indicato in epigrafe a carico di Petrini Luigi.
                             O s s e r v a
   All'odierno   processo  le  parti  concludevano  come  da  separato
 verbale.
   Ritiene il  giudicante  che  la  decisione  allo  stato  non  possa
 emettersi,  in  quanto  va  preliminarmente  affrontata l'esame degli
 effetti sull'imputazione di cui al  capo  a)  dell'art.  12  d.-l.  8
 novembre  1995,  n.  463,  di  cui  occorre  valutare la questione di
 legittimita' costituzionale.
                           R i l e v a n z a
   Dalle emergenze processuali, segnatamente dalla  perizia  in  atti,
 redatta  con  motivazione  logica  ed  esente  da  vizi  tecnici, che
 accertava la presenza di rifiuti provenienti da  una  lavanderia  con
 elementi  di tetracloroetilene - segnatamente ove il perito affermava
 (p. 2  dell'elaborato)  che  il  "lavaggio  degli  indumenti  avviene
 mediante un solvente denominato tetracloroetilene (o percloroetilene)
 il  quale,  ad  ogni lavaggio, subisce un processo di distillazione",
 "preliminarmente al processo  di  distillazione,  il  percloroetilene
 viene  "filtrato"  attraverso un composto, inerte, allo stato solido,
 denominato decalite  tonsil  optimum  N  FF"  (omissis)  "che  ha  la
 funzione  di  trattenere lo sporco, le sostanze grasse e le eventuali
 fibre accumulate nel solvente durante  il  lavaggio.  Periodicamente,
 ogni  12-15  lavaggi,  la  decalite esausta viene estratta e messa in
 contenitori metallici, muniti di coperchio, a loro volta stoccati  in
 un   manufatto   di   lamiera  ubicato  nel  piazzale  di  pertinenza
 dell'Azienda.  Si  specifica  che   il   solvente   (percloroetilene)
 utilizzato  nel ciclo di lavaggio precedentemente descritto non viene
 mai estratto dal  serbatoio  in  cui  e'  contenuto,  ma  si  procede
 esclusivamente al reintegro delle inevitabili perdite di esercizio" -
 sembra  risultare,  salva ogni successiva determinazione, la presenza
 nell'odierna vicenda di rifiuti classificabili, ex art.  2 del  d.-l.
 8 novembre 1995, n. 463, come "residui".
   Per  l'effetto  potrebbe  applicarsi all'odierna fattispecie l'art.
 12, commi quarto e quinto d.-l.  n.  463  del  1995,  che  abroga  la
 normativa penale dell'originario impianto sanzionatorio del d.P.R. 10
 settembre  1982, n. 915, in particolare nel punto in cui, richiamando
 il contenuto dell'art. 14,  comma  primo,  d.-l.  n.  463  del  1995,
 esclude  la  punibilita'  della  condotta  incriminata. Riesaminando,
 cosi' come imposto dalla precedente ordinanza  interlocutoria  (Corte
 costituzionale   ordinanza  15  giugno  1995  n.  289),  i  parametri
 normativi suscettibili di  applicazione  nel  caso  di  specie,  deve
 ritenersi   che   nell'odierna   vicenda   persistano   i   dubbi  di
 costituzionalita' gia' espressi nella  propria  ordinanza  datata  29
 novembre   1994   e  che  appaiono  rafforzati  dalla  giurisprudenza
 costituzionale intervenuta nel successivo arco temporale.