IL PRETORE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza, all'esito  della  discussione
 nel  processo  indicato  in  epigrafe  a  carico di Rocchi Clotilde e
 Tomassini Amelia.
                             O s s e r v a
   All'odierno  processo  le  parti  concludevano  come  da   separato
 verbale.
   Ritiene  il  giudicante  che  la  decisione  allo  stato  non possa
 emettersi, in quanto  va  preliminarmente  affrontata  l'esame  degli
 effetti  sull'imputazione  in  oggetto  dell'art. 12 d.-l. 8 novembre
 1995, n. 463, di cui occorre valutare la  questione  di  legittimita'
 costituzionale.
                           R i l e v a n z a
   Dalle  emergenze  processuali,  segnatamente  dalla  deposizione di
 Bagnetti  Antonio  che  riferiva  di  rifiuti  provenienti   da   una
 lavanderia   con   elementi   di   tetracloroetilene  ("Sono  tecnico
 dell'ambiente ULS n. 2. Nella lavanderia veniva eseguita un'attivita'
 di lavaggio di indumenti  a  secco  mediante  una  macchina  a  ciclo
 chiuso,  con tetracloroetilene che e' un solvente allo stato liquido,
 durante il lavaggio il solvente si impregna  dello  sporco  contenuto
 nei  capi  lavati,  del grasso e di eventuali fibre che si distaccano
 dai capi stessi; dopo un certo numero di lavaggi anche  in  relazione
 ai  capi  lavati,  il  tetracloroetilene  viene  fatto  passare in un
 distillatore e portato allo stato gassoso, in questo distillatore  e'
 presente  la  decalite, che e' una sostanza inerte e quindi si depura
 con una funzione da filtro. Questa decalite sempre  in  relazione  ai
 numeri  di  lavaggi viene tolta dal filtro e messa in contenitori che
 al  momento  era  contenuta  in  contenitori   chiusi   e   sigillati
 ermeticamente  e  si trovavano nel bagno a servizio della lavanderia.
 Nel corso del sopralluogo accertammo che il quantitativo di decalite,
 cosi' come desumibile dalla consultazione dei registri  di  carico  e
 scarico  e  dalla  documentazione relativa al conferimento alla ditta
 per lo smaltimento e trasporto era pari a 70 kg l'anno.  La  decalite
 se  ripulita potrebbe essere riutilizzata nel ciclo produttivo.  I 70
 kg di rifiuti prodotti in  un  anno  sono  sicuramente  inferiori  al
 volume   di   mc.   2")   sembra  risultare,  salva  ogni  successiva
 determinazione,  la  presenza   nell'odierna   vicenda   di   rifiuti
 classilicabili,  ex  art.    2 del d.-l. 8 novembre 1995 n. 463, come
 "residui". Per l'effetto potrebbe applicarsi all'odierna  fattispecie
 l'art.  12,  commi quarto e quinto, d.-l. n. 463 del 1995, che abroga
 la normativa penale dell'originario impianto sanzionatorio del d.P.R.
 10  settembre  1982,  n.  915,  in  particolare  nel  punto  in  cui,
 richiamando  il contenuto dell'art. 14, comma primo, d.-l. n. 463 del
 1995, esclude la punibilita' della condotta incriminata.