ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Federico Andrea iscritta al n. 1191 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Federico Andrea, imputato del reato contravvenzionale di guida senza patente (art. 116, comma 13, codice della strada), il pretore di Torino - dopo aver dichiarato inammissibile, con provvedimento del 14 marzo 1996, l'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quanto non applicabile ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni - ha sollevato, con ordinanza del 7 giugno 1996, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217 per violazione degli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilita' di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo che questi siano riuniti a procedimenti concernenti delitti o siano agli stessi connessi ancorche' non riuniti; che il giudice rimettente sospetta la violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza perche' ingiustificatamente discrimina gli imputati di reati contravvenzionali rispetto agli imputati di delitti anche se talora le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda previste per alcune contravvenzioni risultano essere piu' elevate della reclusione o della multa previste per taluni delitti; che parimenti sarebbe leso - secondo il giudice rimettente - il diritto alla difesa perche' la disciplina differenziata censurata avrebbe l'effetto di privare gli imputati (non abbienti) di reati contravvenzionali della effettiva possibilita' di giovarsi della difesa tecnica in giudizio; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata per essere gia' stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 243 del 1994; Considerato che il giudice rimettente, gia' prima di sollevare la questione di costituzionalita', ha applicato la disposizione censurata provvedendo in ordine all'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza peraltro motivare in ordine alla necessita', neppure prospettata, di provvedere alla revoca del provvedimento emesso; che pertanto - come gia' affermato da questa Corte (ordinanze n. 340 del 1995 e n. 474 del 1991) - la questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza non essendo consentito al giudice di sollevare questione di legittimita' costituzionale di una disposizione di legge della quale lo stesso giudice abbia gia' fatto applicazione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.