ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 447, terzo
 comma, ultima parte, del codice di  procedura  penale,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  9  novembre  1994  dal giudice per le indagini
 preliminari presso la Pretura di Forli'  nel  procedimento  penale  a
 carico di Perini Paolo, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1995
 e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
   Ritenuto che il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura  di  Forli', in sede di esame sulla richiesta di applicazione
 della pena, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' dell'art. 447, comma 3, del codice di procedura  penale:
 "nella  parte  in  cui  non consente la revocabilita' del consenso in
 caso di legge piu' favorevole al reo";
     che  il  giudice  a  quo  fonda   il   dubbio   di   legittimita'
 costituzionale   sul   presupposto  che,  in  caso  di  modifica  del
 trattamento  sanzionatorio  in   senso   piu'   favorevole   al   reo
 (intervenuta nelle more tra presentazione della richiesta e pronuncia
 della  decisione),  non  solo  la richiesta di patteggiamento non sia
 piu'  revocabile,  a  norma  della  disposizione  impugnata,  ma   il
 decidente   altro   non  possa  fare  se  non  emettere  sentenza  di
 applicazione  della  pena  nei  termini  sui  quali  si  era  formato
 l'accordo delle parti;
     che,  in conseguenza, nella situazione indicata il cit. art. 447,
 terzo  comma,  risulterebbe  in  contrasto  con   il   principio   di
 eguaglianza  dei  cittadini  di  fronte  alla legge, sotto il profilo
 della ingiustificata disparita' di trattamento tra l'imputato il  cui
 consenso  al  patteggiamento  non e' piu' revocabile e l'imputato che
 invece  puo'  avvantaggiarsi  del  trattamento   sanzionatorio   piu'
 favorevole;
   Considerato  che  la  questione  e'  fondata  su  di un presupposto
 interpretativo chiaramente errato, in quanto e' positivamente escluso
 dal principio codificato nell'art. 2, terzo comma, del codice penale,
 sulla inderogabile applicazione della legge penale piu' favorevole al
 reo, che il giudice possa accogliere  la  richiesta  di  applicazione
 della pena nei termini considerati dalle parti prima dell'abrogazione
 del  trattamento  sanzionatorio  deteriore,  poiche' in tal modo egli
 continuerebbe a dare applicazione ad una norma non piu' vigente;
     che, quindi, fermo  restando  che  il  remittente  non  puo'  che
 rigettare  la  richiesta  di  patteggiamento  fondata su di una norma
 espulsa dall'ordinamento, rimane del tutto integra,  per  l'imputato,
 la  possibilita'  di  riformulare  la richiesta di applicazione della
 pena sulla  base  del  vigente  quadro  normativo,  fino  al  termine
 previsto dall'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale;
     che,  in  conclusione,  la questione va dichiarata manifestamente
 infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.