ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  3,  comma  5,
 della  legge  23  ottobre  1985,  n. 595 (Norme per la programmazione
 sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), promosso con ordinanza
 emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Sondrio nel  procedimento
 civile  vertente  tra Riccardo Romeri e la Unita' sanitaria locale n.
 22 di Sondrio, iscritta al n.  245  del  registro  ordinanze  1995  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 19, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
   Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso  da  Riccardo
 Romeri contro la Unita' sanitaria locale n. 22 di Sondrio - avente ad
 oggetto  il  rimborso  delle spese sanitarie per prestazioni urgenti,
 sostenute all'estero in seguito ad un infortunio -  il  Tribunale  di
 Sondrio,  con ordinanza emessa in data 23 febbraio 1995, ha sollevato
 d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli articoli 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art.   3,
 quinto  comma,  della  legge  23  ottobre  1985, n. 595 (Norme per la
 programmazione sanitaria e per il piano triennale  1986-1988),  nella
 parte  in  cui  limita l'assistenza sanitaria indiretta del cittadino
 italiano residente  in  Italia,  quanto  alle  prestazioni  sanitarie
 ottenute   all'estero   in  ipotesi  di  urgenza  e  di  pericolo  di
 aggravamento  della  malattia,  al  presupposto  che  si  tratti   di
 prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione;
     che la norma impugnata dispone che con decreto del Ministro della
 sanita' siano previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di
 "prestazioni    assistenziali,    presso    centri    di    altissima
 specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti
 in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro  Paese
 tempestivamente  o  in  forma  adeguata  alla particolarita' del caso
 clinico";
     che nell'ordinanza in  questione  viene  rilevato  che  la  norma
 impugnata  ed  il  d.m.  3  novembre  1989, che ne attua il disposto,
 richiedono tra  l'altro,  al  fine  della  fruizione  dell'assistenza
 all'estero,  il presupposto della altissima specializzazione e quello
 dell'impossibilita'  di  ottenere  tempestivamente o adeguatamente la
 prestazione presso i presidi del Servizio sanitario nazionale  o  con
 esso  convenzionati, rimanendo escluse dall'assistenza le prestazioni
 ottenute all'estero sul solo presupposto dell'urgenza;
     che,  nell'esclusione  di  qualsiasi  rimborso,  il   rimettente,
 facendo  riferimento  al principio enunciato dalla sentenza di questa
 Corte n. 992 del 1988, relativo al rimborso delle spese sostenute per
 prestazioni di  diagnostica  specialistica  ad  alto  costo  eseguite
 presso  strutture  private non convenzionate, ravvisa una lesione del
 diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione;
     che la norma violerebbe altresi' l'art. 3 della Costituzione, non
 essendo ragionevole la limitazione dell'assistenza  alle  prestazioni
 ottenibili  presso  centri  di  altissima  specializzazione,  pur  in
 presenza dell'assorbente presupposto dell'urgenza del trattamento;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
 questione sia dichiarata inammissibile o non fondata;
     che,  a  giudizio  della difesa statale, l'inammissibilita' della
 questione discenderebbe  dal  difetto  di  rilevanza  ai  fini  della
 decisione del processo a quo, dal momento che un parziale rimborso e'
 gia'  stato  accordato  all'attore,  e dal fatto che quella richiesta
 nell'ordinanza e' una sentenza additiva, che aggiungerebbe una  nuova
 ipotesi  alla  proposizione  normativa  censurata, pur in presenza di
 molteplici soluzioni possibili per disciplinare tale ipotesi;  mentre
 l'infondatezza deriverebbe dal fatto che l'art. 32 della Costituzione
 non  attribuisce  un  diritto  a  cure illimitate ma ad un livello di
 prestazioni, necessariamente inferiore rispetto al massimo consentito
 dal progredire delle scienze, fissato dal piano sanitario nazionale.
   Cosiderato che il giudice rimettente  chiede,  con  l'ordinanza  in
 esame,  di  estendere  la disciplina dettata dalla norma impugnata ad
 una ipotesi del tutto diversa da quella a cui si riferisce  la  norma
 stessa,  che  riguarda  il  caso  del  cittadino italiano che si reca
 all'estero per sottoporsi a terapie non ottenibili in Italia e non il
 caso del cittadino italiano  che  si  trovi  gia'  all'estero  quando
 sorge, con urgenza, la necessita' delle cure;
     che  l'estensione  richiesta, ove accolta, imporrebbe di definire
 condizioni, limiti e modalita' di una  ipotesi  nuova  di  assistenza
 indiretta  da dispensare all'estero, aspetti rispetto ai quali non e'
 possibile individuare un'unica soluzione, ma che  dovrebbero  formare
 oggetto  di  scelte affidate alla discrezionalita' del legislatore ed
 eventualmente dell'autorita' amministrativa;
     che,  pertanto,  la  questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile  in  quanto  diretta  ad  ottenere una sentenza di tipo
 additivo pur in assenza di una soluzione obbligata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.