Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Liguria, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, autorizzato con deliberazioni della Giunta regionale 23 febbraio 1996 n. 400 e 1 marzo 1996, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce al presente atto, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Giuseppe Pericu e Mario Bucello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Romanelli in Roma, via Cosseria, 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e delle finanze in data 21 dicembre 1995, comunicato con nota del Commissario del Governo nella regione Liguria n. 2452 del 29 dicembre 1995, con il quale e' stato definito l'elenco delle aree demaniali marittime escluse dalla delega di cui all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, per quanto riguarda le aree site nella regione Liguria. F a t t o 1. - Con il d.P.C.M. indicato in epigrafe il Governo ha approvato l'elenco delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni prevista dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977. E' noto che tale disposizione ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, "quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative", con esclusione dei porti e delle aree di preminente interesse nazionale "in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e delle esigenze della navigazione marittima", identificati in base ad un procedimento definito dalla stessa norma, che prevede l'intesa con le Regioni interessate. 2. - In precedenza il d.P.R. 25 gennaio 1972 n. 8, art. 2, secondo comma, lett. g) e h) aveva trasferito le funzioni amministrative, nella materia viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, relative alle opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi e le opere di interesse turistico regionale, ivi comprese le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici. Piu' recentemente, la legge di riforma dell'ordinamento portuale (legge 28 gennaio 1994 n. 84) ha ribadito che sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III, secondo la nuova classificazione prevista nell'art. 4 della legge stessa (art. 5, settimo comma), nonche' l'approvazione dei piani regolatori dei porti di seconda categoria (art. 5, quarto comma). 3. - Il termine originariamente previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 per l'identificazione delle aree escluse dalla delega (31 dicembre 1978) non e' stato rispettato. Nella perdurante inerzia dello Stato si e' consolidato un orientamento giurisprudenziale per il quale, fino alla individuazione delle aree sottratte alla delega, questa non sarebbe operativa. A tale situazione ha inteso porre rimedio - dopo una inerzia protratta per piu' di quindici anni - l'art. 6 del d.-l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 494, statuendo che "ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni". Come e' noto, con una serie di decreti legge non convertiti, il Governo ha disposto la proroga del termine stesso fino al 31 dicembre 1995. In particolare, il provvedimento impugnato e' stato adottato sulla base della proroga prevista dall'art. 2 del d.-l. 18 dicembre 1995 n. 535, non convertito in legge. 4. - Per completezza espositiva e' opportuno ricordare che in data 16 febbraio 1996 il Governo ha reiterato il decreto-legge sopra richiamato, confermando (art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 65 del 1996) la previsione per la quale: "il termine previsto dall'art. 6, primo comma, del d.-l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 66 e' prorogato al 31 dicembre 1995". Infine, con d.-l. 29 dicembre 1995 n. 559, il Governo ha disciplinato l'esercizio delle funzioni delegate ex art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, stabilendo che le Regioni, fino al 1998, possono avvalersi degli uffici statali (capitanerie ed uffici dipendenti), sulla base di una apposita convenzione, in conformita' ad uno schema tipo; fino alla sottoscrizione dell'atto convenzionale tuttavia "il servizio continua ad essere esercitato dalle competenti Capitanerie". 5. - Con nota 1195 del 13 luglio 1995 il Commissario di Governo ha trasmesso alla Regione ricorrente la proposta governativa concernente l'identificazione delle aree escluse dalla delega, fissando il termine perentorio di sessanta giorni per la risposta, oltre il quale sarebbe stato ritenuto il favorevole avviso della Regione. La Regione Liguria ha immediatamente contestato l'iniziativa, sia dal punto di vista delle modalita' (in particolare la perentorieta' ed incongruita' del termine), sia dal punto di vista della palese elusione del sistema delle competenze regionali che emergeva dalla lettura della proposta. 6. - Nella prospettiva di una leale collaborazione la Regione ha comunque tempestivamente attivato l'istruttoria sulle localizzazioni inserite nella proposta di elenco, avvisandone il Governo. In data 5 dicembre 1995 ha quindi trasmesso al Commissario la deliberazione con la quale la Giunta regionale, ad esito dell'attivita' istruttoria svolta dagli uffici, ha elaborato la proposta di parere relativo alle singole aree incluse nell'elenco governativo, da sottoporre al Consiglio regionale, competente ex art. 17 dello Statuto, per l'adozione del parere definitivo, in effetti deliberato nell'adunanza del 22 dicembre 1995, previo esame della proposta da parte della competente Commissione consiliare (ai sensi dell'art. 23 dello Statuto). 7. - Con nota commissariale del 29 dicembre 1995 e' stato infine comunicato alla Regione il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 con il quale sono state individuate le aree sottratte alla competenza regionale. Con il provvedimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, "visto l'elenco delle aree demaniali ... elaborato di concerto dal Ministro della difesa, dei trasporti e della navigazione e delle finanze" e "sentite le regioni interessate in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995", ha dichiarato escluse dalla delega di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 le aree incluse nell'elenco allegato al decreto, "in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima". 8. - La Regione Liguria ritiene, nel merito, che il provvedimento leda le attribuzioni regionali, quali definite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, attuati ed integrati dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972, dagli artt. 56, 59, 80, 87, 88 del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge n. 84 del 1994, essendo incluse nell'elenco aree che non potrebbero essere riservate alla competenza esclusiva dello Stato. In particolare la Regione contesta l'inclusione nell'elenco governativo: a) di aree attualmente destinate ad attivita' turistica e ricreativa, come in particolare gli stabilimenti balneari; b) di aree per le quali non si rileva alcuna connessione con gli interessi della sicurezza dello Stato e le esigenze della navigazione marittima di cui all'art. 59, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 (come ad esempio alcuni approdi per piccoli natanti o cantieri per naviglio turistico, alcune aree industriali); c) degli approdi e dei porti turistici e delle zone portuali a prevalente o esclusiva funzione turistica (una puntuale indicazione delle aree illegittimamente sottratte alla competenza regionale e' contenuta nell'elenco allegato al citato parere regionale, che evidenzia per ciascuna di esse le ragioni dell'invasione delle attribuzioni regionali). Inoltre, alcune aree sono state erroneamente ritenute dal Governo ambiti portuali, mentre in realta' si tratta punti di attracco per piccole imbarcazioni; altre sono state inesattamente delimitate, estendendo l'ambito della competenza statale; altre, infine, vengono indicate come ancora soggette ad istruttoria in corso. 9. - La lesione delle attribuzioni regionali e' tanto piu' manifesta se si considera che il provvedimento incide su competenze proprie delle Regioni ex artt. 117 e 118 della Costituzione, il cui trasferimento era gia' stato attuato dal d.P.R. n. 8 del 1972, e su ambiti delegati dal d.P.R. n. 616 del 1977, con carattere di stabilita' e con funzione integrativa ed attuativa delle competenze proprie (particolarmente nelle materie: urbanistica, turismo, lavori pubblici di interesse regionale). 10. - Lesive delle attribuzioni regionali sono state infine le modalita' di definizione dell'elenco impugnato. Nella fattispecie sono infatti stati palesemente violati i criteri che dovrebbero regolare i rapporti fra Stato ed autonomie costituzionalmente garantite, in conformita' al principio di leale collaborazione. 11. - Pertanto la Regione ricorrente si vede costretta a proporre il presente ricorso per conflitto di attribuzioni, sulla base delle seguenti considerazioni in D i r i t t o 1. - Violazione artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed all'art. 6 del d.-l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494. Violazione dei principi di leale collaborazione e di irretrattabilita' delle competenze regionali. 1.1. - L'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 stabiliva che il governo individuasse entro il 31 dicembre 1978 le aree sottratte alla delega. L'inerzia mantenuta per oltre 18 anni ha impedito di fatto l'esercizio della delega da parte delle Regioni. La legge n. 494 del 1993 ha quindi stabilito che, se, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il Governo non avesse provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega, questa avrebbe dovuto intendersi comunque attuata. Il decreto impugnato e' stato adottato sulla base dell'art. 2 del d.-l. 18 dicembre 1995 n. 535, che prorogava il termine al 31 dicembre 1995, ma che non e' stato mai convertito in legge. La decadenza del d.-l. travolge il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che deve ritenersi adottato in carenza del presupposto della proroga del termine. Il provvedimento governativo e' dunque illegittimamente invasivo della sfera di attribuzioni regionali anzitutto perche' il potere di delimitare l'ambito della delega deve ritenersi esercitato al di fuori dei presupposti temporali previsti dalla legge (d'altra parte, se il Governo ha ritenuto di prorogare con decreto-legge il termine iniziale, invece di adempiere, si e' evidentemente esposto al rischio della mancata conversione della proroga stessa). In secondo luogo, dal momento che la legge ha "comunque" delegato alle Regioni le funzioni previste dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, anche in mancanza degli adempimenti governativi necessari a rendere effettiva la delega, il provvedimento impugnato e' intervenuto sottraendo ambiti di funzione che, a seguito della decadenza del decreto-legge di proroga, devono ritenersi gia' delegati ex lege alla Regione. Se dal punto di vista formale, dunque, un atto amministrativo non potrebbe legittimamente incidere, delimitandola, sulla delega attribuita dalla legge, dal punto di vista sostanziale, l'iniziativa governativa e' contraria ai principi di promozione dell'autonomia e di stabilita' ed irretrattabilita' degli ambiti di autonomia gia' riconosciuti (che si ricavano dall'art. 5 della Costituzione). L'individuazione delle aree operata dal provvedimento governativo si sostanzia infatti in una sottrazione di ambiti di funzioni gia' riconosciuti alla Regione dalla legge mediante delega di carattere devolutivo-traslativo, avente ad oggetto funzioni integrative di attribuzioni proprie della Regione. Per entrambi i profili dunque il provvedimento impugnato e' illegittimamente invasivo della sfera di attribuzioni regionali, comprimendo e revocando, al di fuori dei presupposti della legge conformativa del potere, ambiti di funzioni gia' delegate alle Regioni. 1.2. - Le conclusioni riportate non potrebbero essere modificate dalla previsione oggi introdotta dall'art. 2 del d.-l. 16 febbraio 1996 n. 65, che conferma la proroga del termine per provvedere agli adempimenti necessari per attuare la delega al 31 dicembre 1995. Se a tale previsione potesse riconoscersi l'efficacia di sanare o far salvi gli effetti degli atti e dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge reiterato, ma non convertito, la norma non si sottrarrebbe ad una censura di incostituzionalita'. E' stato infatti violato l'art. 77 della Costituzione e l'art. 2 lett. d) della legge 23 agosto 1988 n. 400, laddove precludono al Governo la disciplina mediante decreto-legge dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti. Evidentemente, infatti, la proroga di un termine scaduto ad una data gia' trascorsa ha evidentemente lo scopo di regolare e consolidare i rapporti sorti sulla base del decreto-legge non convertito. Se dunque dovesse riconoscersi al decreto-legge sopravvenuto l'efficacia di sanare - sotto il profilo indicato - il provvedimento in questa sede impugnato, la Regione ricorrente ritiene rilevante in questo giudizio e non manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 65 del 1996 ed in tale prospettiva chiede che la Corte voglia valutare la possibilita' di sollevare la questione stessa. 2. - Violazione artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84. Indipendentemente dalla censura proposta con il primo motivo, il provvedimento configura, anche dal punto di vista sostanziale, una illegittima invasione delle attribuzioni regionali. Il d.P.C.M. impugnato riserva infatti allo Stato, con riferimento alle aree elencate, una serie di funzioni che spettano invece alle Regioni in base al quadro delle attribuzioni locali risultante dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972, dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge n. 84 del 1994 e riconducibili sostanzialmente alle materie regionali "urbanistica", "turismo ed industria alberghiera", "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale". La Regione Liguria, in sede di parere sulla proposta governativa, ha puntualmente indicato i casi che non possono ritenersi sottratti alla delega, per le ragioni esposte nel parere stesso, analiticamente e per ciascun caso. Il Governo ha tuttavia confermato integralmente la proposta. In particolare, risultano incluse nell'elenco approvato con il d.P.C.M. impugnato aree che, in base alle norme citate, non potrebbero essere legittimamente riservate alla competenza dello Stato, quali in particolare: a) aree attualmente destinate ad attivita' turistica e ricreativa, come in particolare gli stabilimenti balneari; b) aree per le quali non si rileva alcuna connessione con il "preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e delle esigenze della navigazione marittima" di cui all'art. 59, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 (come ad esempio alcuni approdi per piccoli natanti o cantieri per naviglio turistico, alcune aree industriali); c) gli approdi, i porti turistici e le zone portuali a prevalente o esclusiva funzione turistica, nonche' quelli comunque indicati dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972 e dall'art. 5, settimo comma, della legge n. 84 del 1994. Il provvedimento impugnato dunque ha illegittimamente invaso la sfera delle attribuzione regionali, quale risulta in base alle norme costituzionali ed attuative gia' richiamate. Per quanto riguarda l'indicazione dei casi specifici nei quali si rileva la carenza dei presupposti per la riserva statale, si rinvia all'elenco allegato al parere regionale (deliberazione consiliare 22 dicembre 1995), nel quale per ogni parere negativo sono indicate le ragioni del dissenso rispetto alla proposta governativa, poi integralmente confermata. 3. - Violazione artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84. Violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 97 della Costituzione 3.0. - L'iniziativa statale e' stata attuata con modalita' di per se' lesive delle attribuzioni regionali, per la violazione dei principi che governano i rapporti fra Stato e Regioni, sotto piu' profili. 3.1. - L'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 consente di includere nell'elenco delle aree sottratte alla delega di funzioni solo i beni che presentano determinate caratteristiche funzionali ("preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e dell esigenze della navigazione marittima"). La norma che regola il riparto, affidando il potere di individuazione al Governo, presuppone dunque che vi sia una adeguata istruttoria ed una chiara enunciazione dei presupposti indicati, in relazione ad ogni bene ritenuto di preminente interesse nazionale. Al contrario, nella fattispecie, non sono stati mai resi noti alla Regione, ne' in sede di proposta ne' nel provvedimento impugnato, i criteri - sia generali che specifici - in forza dei quali il Governo ha ritenuto di individuare le aree incluse nell'elenco. Sembra alla Regione ricorrente che il principio di leale collaborazione imponga che i rapporti fra Stato e Regione si conformino a criteri di perfetta trasparenza, di reciproca informativa e di chiara esternazione delle ragioni in forza delle quali si attuano riserve di competenza. Nella fattispecie il Governo ha invece omesso ogni motivazione in ordine ai criteri generali seguiti nell'identificazione dei beni soggetti a riserva statale e delle specifiche ragioni che lo hanno indotto a ritenere il "preminente interesse nazionale" che giustificherebbe la riserva. Nell'elenco notificato alla Regione infatti viene, tutt'al piu', apoditticamente e ricognitivamente riproposta la formula normativa ("area di preminente interesse per la navigazione marittima"). 3.2. - Inoltre, l'istruttoria eseguita e' stata certamente insufficiente. Da un lato, infatti, vi sono casi - puntualmente indicati nel parere regionale - in cui il Governo ha erroneamente qualificato l'ambito oggetto della riserva di competenza (alcune delle aree incluse nell'elenco sono state ritenute dal Governo ambiti portuali, mentre in realta' si tratta punti di attracco per piccole imbarcazioni) o lo ha inesattamente delimitato. Dall'altro lato, nell'elenco sono inclusi beni per i quali viene dichiarata ancora in corso l'istruttoria: pertanto, la competenza regionale e' stata negata ancor prima di verificare l'esistenza dei presupposti. In definitiva, il provvedimento appare viziato anche per difetto di istruttoria. Ma per la particolare funzione che ad esso deve riconoscersi, in ordine alla distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni, anche tale vizio assume la connotazione di violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 97 e 118 della Costituzione, incidendo sulla stabilita' e sulla corretta definizione delle attribuzioni regionali. 3.3. - Infine, determinano la violazione delle attribuzioni regionali anche le singolari modalita' di approvazione del provvedimento, gia' descritte, sotto il profilo della partecipazione regionale al procedimento di identificazione. In particolare il d.P.R. n. 616 del 1977 ha stabilito che l'individuazione delle aree sottratte alla delega viene effettuata "sentite le regioni interessate". Come invece risulta dagli atti, il Governo ha dapprima inviato l'elenco predisposto alla Regione Liguria, assegnando un termine di sessanta giorni ed avvertendo che decorso il termine il Governo "riterra' acquisito il parere favorevole". Di fatto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato l'elenco - identico alla proposta iniziale - senza considerare il parere formulato dalla Regione Liguria, trasmesso dopo il termine illegittimamente assegnato. Risulta inoltre dal decreto impugnato che l'approvazione e' avvenuta "sentite le regioni interessate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995", esclusa, dunque, ogni altra forma di partecipazione delle Regioni al procedimento. Sono state cosi' violate le modalita' procedimentali stabilite dall'art. 59 del citato d.P.R. n. 616. Del tutto arbitraria ed incongrua si rivela l'assegnazione di un termine di sessanta giorni, per l'adozione del parere regionale, non previsto dalla norma che definisce il procedimento e stabilito dall'Autorita' procedente, senza considerazione alcuna per le esigenze di istruttoria della Regione e per l'organizzazione interna della stessa. In concreto, infatti, un termine di sessanta giorni e' palesemente insufficiente per l'effettuazione degli adempimenti necessari per legge e per Statuto (istruttoria relativa ad ogni area da parte degli uffici; partecipazione degli enti locali; deliberazione della Giunta regionale in merito alle risultanze istruttorie; formulazione della proposta di parere che, a norma di Statuto, deve essere adottato dal Consiglio regionale, previo parere della competente commissione). E' inoltre singolare che il Governo dopo 18 anni di inattivita' imponga un termine di sessanta giorni alla Regione per esprimersi su una elencazione contenente l'individuazione di 117 ambiti territoriali diversi. Per quanto concerne il parere della Conferenza permanente, esso non potrebbe certo ritenersi equivalente a quello richiesto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977. La Conferenza infatti si esprime sulle "linee generali", sui "criteri generali", sugli "indirizzi generali" (art. 12 della legge n. 400 del 1988) dell'attivita' governativa che interessa i settori regionali, mentre il suo voto, comunque richiesto in base all'art. 12 della legge n. 400 del 1988 sull'impostazione dei criteri generali relativi all'attuazione della norma sul riparto, non "assorbe" il parere delle "regioni interessate", richiesto dall'art. 69 del d.P.R. n. 616 del 1977. Si osservi inoltre che la Conferenza si e' espressa il giorno stesso in cui e' stato adottato il decreto di approvazione degli elenchi relativi a tutte le regioni: evidentemente il parere stesso ha costituito per il Governo un mero adempimento formale, in relazione al quale non era necessaria alcuna ulteriore istruttoria o valutazione che non potesse concludersi in poche ore. In altri termini, appare evidente l'intento del Governo di prescindere dall'apporto partecipativo delle Regioni nella definizione degli elenchi in questione. Le modalita' in concreto seguite hanno di fatto impedito la collaborazione della Regione all'attuazione della delega. Si prospetta pertanto la violazione del principio di leale collaborazione, avendo lo Stato provveduto in maniera da eludere il contraddittorio con la Regione, e la lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione, proprio per il mancato perfezionamento dei meccanismi di partecipazione regionale alle determinazioni statali sul riparto delle competenze, pur previste dalla legge.