IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  in  materia
 elettorale  portante  n.  800/95  ruolo  generale  affari contenziosi
 introdotta con ricorso, ex art. 82 d.P.R.  16  maggio  1960  n.  570,
 depositato  il 27 maggio 1995 da Isoni Giovanni Battista e lsoni Pier
 Paola, elettivamente domiciliati a Tempio Pausania,  corso  Matteotti
 n.  47, presso lo studio dell'avv. Enrico Gatto, che li rappresenta e
 difende unitamente all'avv.  Luigi Delirio, del foro di Cagliari,  in
 virtu'  di  procura  speciale alle liti a margine del ricorso, contro
 Murgia Salvatore, elettivamente
  domiciliato  in  Tempio  Pausania,  presso   lo   studio   dell'avv.
 Alessandro  Masia,  che lo rappresenta e difende  unitamente all'avv.
 Giuseppe Longhedu, del foro di Nuoro, in forza di  delega  a  margine
 della  comparsa  di   costituzione e risposta depositata il 16 giugno
 1995.
   Oggetto: richiesta di  accertamento  causa  di  incompatibilita'  a
 ricoprire  la  carica  di  consigliere  e/o  di sindaco del comune di
 Monti, con annullamento della  delibera  di  convalida  adottata  dal
 comune.
                         M o t i v a z i o n e
   Con ricorso depositato il 27 maggio 1995 Isoni Giovanni Battista ed
 Isoni  Pier  Paola,  il  primo  in qualita' di elettore del comune di
 Monti e la  seconda  in  qualita'  di  candidata  eletta  consigliere
 comunale   del   medesimo  comune,  chiedevano  l'annullamento  della
 deliberazione adottata il 6 maggio 1995 dal consiglio comunale  nella
 parte  in  cui  aveva  convalidato  l'elezione  a  sindaco  di Murgia
 Salvatore.
   Esponevano i  ricorrenti  che  il  Murgia  era  stato  rinviato  al
 giudizio  dal  pretore  di  Olbia  per  rispondere  del  reato di cui
 all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 per l'udienza del  25  maggio
 1994  e che il comune si era costituito in tale sede parte civile; il
 processo era stato rinviato dapprima all'udienza del 12  aprile  1995
 e,  quindi,  a quella del 4 ottobre 1995. Sostenevano che la pendenza
 di un procedimento penale per un reato commesso in danno  del  comune
 costituiva   causa   di   incompatibilita'  alla  carica  di  sindaco
 allorche', come nel caso di specie, l'ente si fosse costituito  parte
 civile.
   Instauratosi  il  contraddittorio,  si  costituiva  in  giudizio il
 Murgia Salvatore il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilita'
 della domanda per difetto  di  notifica  e  per  carenza  di  azione.
 Rilevava,  invero,  che  il  ricorso  era  stato  notificato  in modo
 aspecifico al "sindaco di Monti", mentre ai sensi dell'art. 9-bis del
 d.P.R. n.  570/1960 esso sarebbe dovuto essere notificato al  sindaco
 di  Monti  nella  qualita'  di  presidente  del  Consiglio  comunale;
 rilevava, altresi', che l'azione dei ricorrenti  era  esperibile,  ex
 art.  9-bis  cit., nei confronti dei soli consiglieri comunali e non,
 quindi, nei confronti del Murgia, eletto sindaco, e rilevava, infine,
 che ai sensi dell'art.   6  d.P.R.  cit.  nei  confronti  del  Murgia
 sarebbero stati deducibili quali eventuali cause di decadenza le sole
 cause  di  ineleggibilita'  e  non  gia'  quelle di incompatibilita'.
 Osservava, ancora,  che  nel  caso  in  esame  non  poteva  ritenersi
 applicabile  il comma settimo dell'art.  9-bis predetto, per il quale
 la  decadenza  dalla  carica  di  consigliere   produce   l'immediata
 decadenza  dall'ufficio  di  sindaco,  atteso  che tale norma risulta
 implicitamente abrogata dalla legge 23 marzo 1993 n. 81. Chiedeva, in
 subordine, il rigetto della domanda giacche' infondata,  difettandone
 i presupposti di legge.
   Le  parti,  prodotta  documentazione,  insistevano nelle rispettive
 richieste.
   Ritiene il collegio che debba essere sollevata, in quanto rilevante
 ai fini del decidere, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  3  legge  23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non
 prevede   l'estensione   alla   carica   di   sindaco   delle   cause
 d'incompatibilita' ivi contemplate, e 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960
 n.  570,  nella parte in cui non prevede l'estensione della pronuncia
 di decadenza per  incompatibilita'  dalla  qualita'  di  sindaco.  Va
 infatti osservato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 25
 marzo  1993  n.    81  il  sindaco, quantunque concorra a comporre il
 consiglio  comunale,  non  riveste  piu'  la  carica  di  consigliere
 comunale:  cio'  e' fatto palese dall' art. 1 della predetta legge n.
 81/1993 che nettamente distingue il sindaco dai membri del consiglio,
 cosicche' questi ultimi soltanto, in  quanto  tali,  sono  definibili
 consiglieri.  La  distinzione  tra  le  due  funzioni  e' evidenziata
 ripetutamente   nella   predetta   legge,   anche   attraverso    una
 differenziazione delle modalita' di elezione (v., tra l'altro, l'art.
 5, primo e sesto comma).
   Da  cio' consegue che non risulta piu' applicabile il settimo comma
 dell'art. 9-bis del d.P.R. 570/1960,  secondo  cui  la  pronuncia  di
 decadenza  dalla  carica  di  consigliere  produce  di  pieno diritto
 l'immediata decadenza dall'ufficio  di  sindaco.  Nei  confronti  del
 sindaco,  peraltro,  risulta  tuttora  vigente l'art. 6 del d.P.R. n.
 570/1960, secondo cui non puo' essere nominato sindaco chi  si  trovi
 in uno dei casi di ineleggibilita' previsti dalla legge.
   Orbene,  le  cause  di  ineleggibilita' a consigliere comunale sono
 previste nell'art. 2 della legge n.  154/1981  e  la  fattispecie  in
 esame  non  ricade  in  nessuna  di esse. La pendenza di una lite e',
 infatti, prevista dall'art. 3 della legge n. 154/1981 come  causa  di
 incompatibilita'  ed  e'  sancito,  dall'art.  6 stessa legge, che la
 causa di incompatibilita' sussistente  al  momento  dell'elezione,  o
 sopravvenuta  successivamente,  importi  la decadenza dalla carica di
 consigliere comunale.
   Dunque, se per  le  cause  di  ineleggibilita'  e'  possibile,  nei
 confronti   del   sindaco,  l'applicazione  dell'art.  6  del  d.P.R.
 570/1960, non e' certamente estensibile  allo  stesso  la  disciplina
 della decadenza in ordine alle cause di incompatibilita', che risulta
 esclusivamente  limitata  alla  carica  di consigliere comunale. Tali
 cause, peraltro, in quanto limitative di  un  diritto  del  cittadino
 costituzionalmente   garantito   (art.   51  Cost.)  hanno  carattere
 tassativo e non sono suscettibili  di  estensione  a  situazioni  non
 espressamente  disciplinate.  Non essendo, come si e' visto poc'anzi,
 nemmeno applicabile la disposizione di cui al comma settimo dell'art.
 9-bis del d.P.R. n. 570/1960, sembra  che  non  sussistano  cause  di
 incompatibilita' ostative all' esercizio della funzione di sindaco.
   Va    rimarcato    che    essendo    quest'ultima   particolarmente
 rappresentativa, incisiva e determinante, non si   comprende  perche'
 il  legislatore abbia voluto, dopo la riforma del 1990, assoggettarla
 a controlli di terzieta' piu'  limitati rispetto a quelli imposti  ai
 consiglieri:      la  rilevanza  della  detta  funzione  avrebbe,  al
 contrario, dovuto portare all'adozione di una normativa  che,  quanto
 meno,  estendesse  al  sindaco  le incompatibilita' previste   per il
 consigliere comunale.
   Non  risulta  quindi  manifestamente  infondata  la  questione   di
 legittimita'  costituzionale  in relazione all'art. 97 Cost., secondo
 cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di  legge
 in  modo  che  siano  assicurati  il buon andamento e l'imparzialita'
 della pubblica amministrazione. E' palese infatti che non  garantisca
 ne'  il  buon andamento ne' l'imparzialita' della p.a., al pari di un
 consigliere comunale, un sindaco  che  versi  in  una  situazione  di
 incompatibilita'  costituita, come nel caso di specie, dalla pendenza
 di una lite.
   In punto di rilevanza della questione  si  osserva  ancora  che  le
 ulteriori  deduzioni  inerenti  alla  pendenza  potenziale od attuale
 della lite, alla  regolare  costituzione  di  parte  civile  ed  alla
 fondatezza  della  domanda  potrebbero  essere esaminate solo dopo la
 soluzione della questione relativa  alla  estensibilita'  al  sindaco
 delle cause di incompatibilita' previste per il consigliere comunale.
 Relativamente   alla  notifica  del  ricorso  al  sindaco  nella  non
 specificata qualita'  di  presidente  del  consiglio  comunale,  deve
 rilevarsi  che  il  sindaco  non ha piu' la detta qualita' ex art. 31
 legge n. 142/1990 e che, comunque, la necessita' della notifica nelle
 forme di cui  all'art.    9-bis  del  d.P.R.  579/1960  era  prevista
 nell'ipotesi  di procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla
 qualita' di consigliere.