IL PRETORE
   Letti gli atti del proc. n. 1199/1995 r.g.p. a carico di Negri Dino
 e Zuccari Cesarina, imputati del reato p. e p.  dall'art.  20,  lett.
 B), legge n. 47/1985;
   Udite  le  conclusione del p.m. e del difensore che hanno sollevato
 questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  60,  legge  n.
 689/1981  nella  parte in cui non consente la sostituzione della pena
 detentiva  con  le  sanzioni  previste  nella  suddetta  legge  reati
 previsti  in  materia  di edilizia ed urbanistica per i quali la pena
 detentiva non sia alternativa a quella pecuniaria;
   Udita la parte civile che nulla ha osservato;
   Ritenuto che e'  rilevante  la  questione  prospettata  poiche'  il
 dibattimento  e'  esaurito  e le parti hanno formulato le conclusioni
 anche nel merito, con la conseguenza che in ipotesi di condanna  allo
 stato  attuale  della  legislazione  per  il  reato contestato non e'
 possibile l'applicazione di sanzioni sostitutive, poiche' il reato di
 cui all'art. 20, lett.  B), legge n. 47/1985 e' punito  con  la  pena
 dell'arresto e dell'ammenda;
   Atteso  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale non e'
 manifestamente  infondata  sotto  il  profilo  della  violazione  del
 principio  di  eguaglianza  da  parte  della  norma  che a parere del
 giudice a quo  consente  la  sostituzione  della  pena  detentiva  in
 materia  analoga a quella urbanistica, quale quella paesistica di cui
 alla legge n. 431/1985 che all'art. 1-sexies richiamava solo ai  fini
 della  sanzione  la  legge  n.  47/1985,  con  l'effetto che condotte
 analoghe e sanzionate con la stessa pena beneficiano  della  sanzione
 sostitutiva  solo  ove  sia  contestato  l'art.  1-sexies,  legge  n.
 431/1985 e non l'art. 20, legge n. 47/1985;
   Rilevato  che  il  bene  sostanzialmente  tutelato  e'  quello  del
 patrimonio ambientale sia nella normativa  paesistica,  ove  esso  e'
 espressamento  oggetto  di  vigilanza  degli enti preposti, che nella
 normativa urbanistica, dove l'ordinato svolgimento delle  costruzioni
 edilizie  non  puo'  rilevare ai fini penali in se' ma solo in quanto
 destinato ad incidere sull'ambiente umano modificandolo;
   Ritenuto che la fondatezza della questione  non  e'  esclusa  dalla
 nota interpretazione della giurisprudenza di legittimita' che afferma
 l'inapplicabilita'  della  distinzione  delle materie dell'edilizia e
 dell'urbanistica della materia paesaggistica alla legge  n.  689/1981
 poiche' sorta in essere successivamente alla legge medesima a seguito
 dell'approvazione  delle citate leggi nn. 47/1985 e 431/1985, poiche'
 trattasi di interpretazione  sostanzialmente  sfavorevole  al  reo  e
 ingiustamente penalizzatrice che non puo' condividersi;
   Atteso   che  la  detta  interpretazione  comporta  l'irragionevole
 esclusione delle sanzioni sostitutive per reati quali quello  di  cui
 all'art.    20,  lett. B), legge n. 47/1985 sicuramente meno gravi di
 delitti quali ad esempio l'omicidio colposo ex art.  589  c.p.  o  il
 danneggiamento  ex  artt.  635  c.p.  commessi  con la costruzione di
 manufatti in violazione anche delle norme predette;
   Considerato che pertanto la norma di  cui  all'art.  60,  legge  n.
 689/1981  si  pone in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui
 non consente la sostituzione della pena  detentiva  con  le  sanzioni
 previste  dalla  stessa  legge  n.  689/1981  per  i reati in materia
 edilizia ed  urbanistica  per  i  quali  la  pena  detentiva  non  e'
 alternativa  a  quella  pecuniaria,  in  violazione  del principio di
 ragionevolezza e di eguaglianza;
   Visto l'art. 23, legge n. 87 dell'11 marzo 1953;