IL PRETORE Letti gli atti del proc. n. 1199/1995 r.g.p. a carico di Negri Dino e Zuccari Cesarina, imputati del reato p. e p. dall'art. 20, lett. B), legge n. 47/1985; Udite le conclusione del p.m. e del difensore che hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, legge n. 689/1981 nella parte in cui non consente la sostituzione della pena detentiva con le sanzioni previste nella suddetta legge reati previsti in materia di edilizia ed urbanistica per i quali la pena detentiva non sia alternativa a quella pecuniaria; Udita la parte civile che nulla ha osservato; Ritenuto che e' rilevante la questione prospettata poiche' il dibattimento e' esaurito e le parti hanno formulato le conclusioni anche nel merito, con la conseguenza che in ipotesi di condanna allo stato attuale della legislazione per il reato contestato non e' possibile l'applicazione di sanzioni sostitutive, poiche' il reato di cui all'art. 20, lett. B), legge n. 47/1985 e' punito con la pena dell'arresto e dell'ammenda; Atteso che la questione di legittimita' costituzionale non e' manifestamente infondata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza da parte della norma che a parere del giudice a quo consente la sostituzione della pena detentiva in materia analoga a quella urbanistica, quale quella paesistica di cui alla legge n. 431/1985 che all'art. 1-sexies richiamava solo ai fini della sanzione la legge n. 47/1985, con l'effetto che condotte analoghe e sanzionate con la stessa pena beneficiano della sanzione sostitutiva solo ove sia contestato l'art. 1-sexies, legge n. 431/1985 e non l'art. 20, legge n. 47/1985; Rilevato che il bene sostanzialmente tutelato e' quello del patrimonio ambientale sia nella normativa paesistica, ove esso e' espressamento oggetto di vigilanza degli enti preposti, che nella normativa urbanistica, dove l'ordinato svolgimento delle costruzioni edilizie non puo' rilevare ai fini penali in se' ma solo in quanto destinato ad incidere sull'ambiente umano modificandolo; Ritenuto che la fondatezza della questione non e' esclusa dalla nota interpretazione della giurisprudenza di legittimita' che afferma l'inapplicabilita' della distinzione delle materie dell'edilizia e dell'urbanistica della materia paesaggistica alla legge n. 689/1981 poiche' sorta in essere successivamente alla legge medesima a seguito dell'approvazione delle citate leggi nn. 47/1985 e 431/1985, poiche' trattasi di interpretazione sostanzialmente sfavorevole al reo e ingiustamente penalizzatrice che non puo' condividersi; Atteso che la detta interpretazione comporta l'irragionevole esclusione delle sanzioni sostitutive per reati quali quello di cui all'art. 20, lett. B), legge n. 47/1985 sicuramente meno gravi di delitti quali ad esempio l'omicidio colposo ex art. 589 c.p. o il danneggiamento ex artt. 635 c.p. commessi con la costruzione di manufatti in violazione anche delle norme predette; Considerato che pertanto la norma di cui all'art. 60, legge n. 689/1981 si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non consente la sostituzione della pena detentiva con le sanzioni previste dalla stessa legge n. 689/1981 per i reati in materia edilizia ed urbanistica per i quali la pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria, in violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza; Visto l'art. 23, legge n. 87 dell'11 marzo 1953;