Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on. Matteo Graziano, autorizzato a ricorrere con deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 25 gennaio 1996, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Francesco Castaldi dell'ufficio legislativo e legale ed elettivamente domiciliato nell'ufficio della regione in Roma, via Marghera, 36, giusta procura a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, domiciliato per la carica a Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto della nota del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione 15 gennaio 1996, n. II/4/126/96, recante: "Versamento mediante delega alle banche delle somme relative alle tasse sulle concessioni governative limitatamente agli atti o provvedimenti previsti dalle voci concernenti i libri e i registri e il numero di partita IVA - Istituzioni di codici-tributo". F a t t o Con legge 28 dicembre 1995, n. 549, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995, sono state adottate diverse misure di razionalizzazione della finanza pubblica. In particolare l'art. 3, commi da 138 a 146, ha apportato varie modifiche alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative sopprimendone alcune con effetto immediato, altre a partire dal 1988 ed elevando la misura o modificando le modalita' di riscossione di quelle mantenute. Tra le modifiche assume rilievo nella genesi del presente conflitto quella riguardante la tassa per l'attribuzione annuale della partita I.V.A. istituita con l'art. 36 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (che non conteneva alcuna riserva della relativa entrata in favore dell'Erario). L'art. 3 della citata legge n. 549/1995, al comma 143, innova le modalita' di pagamento di tale tassa disponendo che venga "corrisposta mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato ..." anziche' mediante versamento presso l'ufficio del registro - tasse sulle concessioni governative - di Roma come avveniva in precedenza. Al comma 241 si prevede poi che le "entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo sono destinate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria". In attuazione delle disposizioni di cui sopra il Ministero delle finanze con la predetta nota n. II/4/126/96 del 15 gennaio 1996 ha dettato le modalita' di versamento delle somme riscosse dalle banche a titolo di tassa annuale di vidimazione dei libri sociali e tassa annuale partita I.V.A., attribuendo alle stesse, rispettivamente, i codici 7085 e 7088 e prevedendo che, "per le operazioni eseguite nel territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia, la banca versa il 50% delle somme riscosse con il predetto codice alle competenti sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato al Capo VIII, capitolo 1217, art. 1 del bilancio dello Stato e la restante parte all'art. 3 dello stesso Capo e Capitolo"; mentre per "le operazioni effettuate in Sicilia", la stessa circolare dispone che "la banca versa il 50% alle competenti sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, al Capo VIII, Capitolo 1217, art. 3 del bilancio dello Stato e la restante parte direttamente all'Ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana al rispettivo Capo, Capitolo e articolo di competenza della Cassa regionale siciliana corrispondente all'art. 1 Capitolo 1217 del bilancio dello Stato". La suddetta circolare, nella parte in cui, per le operazioni effettuate in Sicilia demanda alle banche il versamento del 50% delle somme riscosse a titolo di tassa partita I.V.A. alle competenti sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, si appalesa lesiva delle attribuzioni della regione siciliana e viene censurata per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Ai sensi dell'art. 2, comma primo, delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia finanziaria, approvate col decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 - che concorrono ad integrare il parametro di costituzionalita' insito nell'art. 36 dello statuto stesso - spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime. Secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte requisito basilare per la devoluzione allo Stato delle entrate tributarie riscosse in Sicilia e' quello della novita' dell'entrata, ravvisabile in "un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente" (sentt. n. 47 del 1968, n. 49 del 1972). Ora, le modifiche introdotte dal citato art. 3 della legge n. 549 del 1995 alla previgente normativa concernente la tassa sulla partita I.V.A. non incrementano il flusso della corrispondente entrata, essendo limitate esclusivamente alle modalita' di versamento, senza alcuna variazione dell'importo del tributo sinora pacificamente incamerato dalla regione. Manca, quindi, all'entrata in discorso l'estremo della novita', come precisato dalla giurisprudenza di codesta Corte. Vero e' che il comma 241 del citato art. 3, recante la clausola devolutiva all'erario prevista dal citato art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 si riferisce indiscriminatamente alle "entrate di cui ai commi 82 e seguenti del presente articolo", e quindi anche a quella derivante dalla tassa sulla partita I.V.A., che nuova non e'. Tuttavia il comma 243 dello stesso art. 3 della legge n. 549/1995 chiarisce che le disposizioni di questa "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione". Quindi, atteso il palese contrasto con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/1965 cit. della devoluzione all'erario di un'entrata spettante alla regione, il citato art. 3 (commi 143 e 146) legge n. 549/1995, ove ritenuto integralmente applicabile in Sicilia, sarebbe costituzionalmente illegittimo e la regione prudenzialmente ha avanzato al riguardo impugnativa in via principale della legge con ricorso notificato il 29 gennaio 1996. Ma il canone ermeneutico che, nel dubbio, privilegia la lettura di una disposizione in senso conforme al dettato costituzionale (o statutario), induce ad escludere l'applicazione in Sicilia del combinato-disposto dei commi 143 e 146 legge n. 549/1995 quanto al versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita I.V.A. Di qui l'erroneita' sul punto della circolare impugnata, resa evidente del resto, dall'istruzione di versare alle tesorerie provinciali dello Stato solo il 50% anziche' l'intero gettito del tributo riscosso in Sicilia. Tale istruzione, invero, ricalca la disposizione dell'art. 3, comma primo, prima parte del decreto ministeriale 20 agosto 1992 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992), attuativo della clausola devolutiva all'Erario delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del 100% delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, previsto dall'art. 10, comma primo, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, destinate dall'art. 13 dello stesso decreto-legge alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico. Ma mentre in quel caso il 50% delle entrate raddoppiate riservato alla regione corrispondeva all'intero ammontare della vecchia entrata spettante alla medesima, nel caso attuale, non essendovi stata alcuna maggiorazione della tassa di partita I.V.A., il dimezzamento della corrispondente entrata riservata alla regione siciliana non ha alcuna ragion d'essere. Onde e' da presumere che il Ministero, piu' che ritenere integralmente applicabile in Sicilia il citato art. 3, commi 143 e 146 della legge n. 549/1995 (nel qual caso avrebbe dato disposizione alle banche di versare l'intero gettito del tributo) sia incorso in errore sulla novita' dell'entrata. In ogni modo e' innegabile il pregiudizio subito dalla regione ricorrente per effetto dell'atto impugnato che si manifesta peraltro in palese violazione dello stesso decreto ministeriale 20 agosto 1992, il cui art. 3, ultimo inciso dispone l'integrale versamento alla regione siciliana delle tasse relative all'attribuzione del numero di partita I.V.A.