IL TRIBUNALE
   Sentita  l'eccezione, formulata nell'interesse dell'imputato Malick
 Thiam, cui si sono associati i difensori di tutti gli altri imputati,
 di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo,  codice
 procedura  penale  in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, nella
 parte in cui non  prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio
 dibattimentale  il  giudice  che  abbia  fatto parte del collegio del
 tribunale per il riesame, chiamato a pronunciarsi su un provvedimento
 in  materia  di   liberta'   personale   nell'ambito   del   medesimo
 procedimento;
   Rilevato  che  effettivamente  due  componenti,  di questo collegio
 hanno partecipato alla decisione emessa dal tribunale del riesame  in
 data  31  marzo  1995  sull'appello proposto nell'interesse di Malick
 Thiam e Gueye Macodou in  relazione  ad  uno  dei  procedimenti  oggi
 riuniti dinanzi a questo tribunale;
   Rilevato  che in quella sede in tribunale del riesame ha confermato
 le  ordinanze  impugnate,  traendo  la  sussistenza  delle   esigenze
 cautelari  anche  dalla  valutazione  del  quadro indiziario a carico
 degli appellanti ed, incidentalmente, del  coimputato  Birama  Diadji
 Ndiaje;
   Ritenuto  che  la  pregressa  valutazione  espressa dai giudici del
 riesame, cosi' come sopra precisata, possa profilarsi come analoga  a
 quella  del  giudice  delle  indagini  preliminari  che  abbia emesso
 un'ordinanza  cautelare  e   cosi'   potenzialmente   incorrere   nel
 condizionamento  della  "forza  della  prevenzione" evidenziato dalla
 Corte costituzionale con sentenza n. 432/95;
   Ritenuto, pertanto, che l'eccezione sollevata dalle difese sia  non
 manifestamente  infondata,  in  quanto  incentrata  su  una possibile
 interpretazione analogica della decisione della Corte  costituzionale
 sopra citata;
   Ritenuto  che la questione di costituzionalita' cosi' sollevata sia
 rilevante ai fini del  decidere,  posto  che,  dall'accoglimento  del
 ricorso  deriverebbero  un  obbligo  di  astensione in capo a due dei
 componenti  dell'attuale  collegio  ed  un  correlativo   motivo   di
 ricusazione da parte dei difensori degli imputati;
   Ritenuto,  infine,  che  la  connessione  soggettiva  ed  oggettiva
 sussistente tra il procedimento gia' oggetto di valutazione da  parte
 del  tribunale  del riesame e quello ad esso riunito in data odierna,
 renda necessaria la trattazione congiunta degli stessi;
   Sentito il parere favorevole del p.m.;