IL TRIBUNALE Sentita l'eccezione, formulata nell'interesse dell'imputato Malick Thiam, cui si sono associati i difensori di tutti gli altri imputati, di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, codice procedura penale in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del collegio del tribunale per il riesame, chiamato a pronunciarsi su un provvedimento in materia di liberta' personale nell'ambito del medesimo procedimento; Rilevato che effettivamente due componenti, di questo collegio hanno partecipato alla decisione emessa dal tribunale del riesame in data 31 marzo 1995 sull'appello proposto nell'interesse di Malick Thiam e Gueye Macodou in relazione ad uno dei procedimenti oggi riuniti dinanzi a questo tribunale; Rilevato che in quella sede in tribunale del riesame ha confermato le ordinanze impugnate, traendo la sussistenza delle esigenze cautelari anche dalla valutazione del quadro indiziario a carico degli appellanti ed, incidentalmente, del coimputato Birama Diadji Ndiaje; Ritenuto che la pregressa valutazione espressa dai giudici del riesame, cosi' come sopra precisata, possa profilarsi come analoga a quella del giudice delle indagini preliminari che abbia emesso un'ordinanza cautelare e cosi' potenzialmente incorrere nel condizionamento della "forza della prevenzione" evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 432/95; Ritenuto, pertanto, che l'eccezione sollevata dalle difese sia non manifestamente infondata, in quanto incentrata su una possibile interpretazione analogica della decisione della Corte costituzionale sopra citata; Ritenuto che la questione di costituzionalita' cosi' sollevata sia rilevante ai fini del decidere, posto che, dall'accoglimento del ricorso deriverebbero un obbligo di astensione in capo a due dei componenti dell'attuale collegio ed un correlativo motivo di ricusazione da parte dei difensori degli imputati; Ritenuto, infine, che la connessione soggettiva ed oggettiva sussistente tra il procedimento gia' oggetto di valutazione da parte del tribunale del riesame e quello ad esso riunito in data odierna, renda necessaria la trattazione congiunta degli stessi; Sentito il parere favorevole del p.m.;