IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  nella  procedura  n.  1197/95
 r.g. v.g. a seguito di ricorso presentato da Libero Luciana, tendente
 ad ottenere la rettifica del proprio atto di stato civile;
   Letti gli atti relativi al procedimento identificato in epigrafe;
   Sentito il relatore ed acquisito il parere del p.m.;
                           Premette in fatto
   Con  ricorso  ex  art.  167  r.d. n. 1238/39 del 18 settembre 1995,
 Libero Luciana  evidenziava  che  a  seguito  di  disconoscimento  di
 paternita'  con  sentenza  del 6 giugno 1950, fu dichiarata figlia di
 genitori ignoti, assumendo il cognome Libero, non potendo assumere il
 cognome della madre Luisa Pizzuti come da  normativa  del  precedente
 Diritto  di famiglia che impediva alla madre di riconoscere il figlio
 nato fuori dal matrimonio; in data 9 novembre  1994  tale  situazione
 era  stata  regolarizzata  con  atto  di  riconoscimento    di figlio
 naturale redatto dal notaio Raffaele Laudisio di  Salerno  e  con  il
 quale  la  predetta  era  stata regolarmente riconosciuta come figlia
 dalla madre Pizzuti; a seguito di tale riconoscimento la stessa aveva
 assunto  il  cognome  di  Pizzuti  non  prevedendo  pero'  che   tale
 assunzione  di cognome comportasse automaticamente l'eliminazione del
 precedente cognome Libero che da quarantacinque  anni  costituiva  la
 sua  identita'  giuridica  e professionale e venendo a conoscenza del
 fatto dal  ricevimento  del  certificato  elettorale  del  comune  di
 Firenze come Luciana Pizzuti;
     che  avendo la medesima in corso pubblicazioni di libri, regolari
 contratti  con  aziende   editoriali   e   numerosi   altri   impegni
 professionali  che  richiedevano  una  chiara  e definitiva identita'
 giuridica  il  suddetto  cambiamento  di  cognome  costituiva   grave
 pregiudizio  alla  sua  professione;  che pur dando ampio consenso al
 riconoscimento di maternita' e all'assunzione del cognome Pizzuti  ma
 in  aggiunta  al  cognome Libero, ella aveva provveduto a redigere un
 nuovo atto insieme alla madre Pizzuti, presso il suddetto  notaio  in
 data  19 aprile 1995, con il quale si precisava che nella volonta' di
 essa Libero Luciana vi era quella di aggiungere  al  proprio  cognome
 Libero  quello  della  madre  medesima.  Con tale atto integrativo si
 autorizzava  l'ufficiale  dello  stato   civile   di   Salerno   alla
 trascrizione con esonero dello stesso di qualsiasi responsabilita' al
 riguardo;
     che in data 10 maggio 1995 veniva recapitata alla suddeta tramite
 il  notaio  Laudisio  restituzione  di  atto integrativo con il quale
 l'ufficiale di stato civile evidenziava che tale atto non  teneva  in
 conto  alcuno  l'art.  262  del  codice  civile  e  che non era stato
 possibile esperire la richiesta di integrazione dell'atto  in  quanto
 l'eventuale  rettifica  poteva  essere  unicamente  autorizzata dalla
 competente procura della Repubblica.
   Ricorreva pertanto a questo tribunale  chiedendo  di  anteporre  al
 proprio cognome Pizzuti il precedente cognome Libero.
   Il  p.m.  esprimeva  parere  contrario  per  i motivi gia' divisati
 dall'ufficiale di stato civile.
 
                          Osserva in diritto
   Nel nostro ordinamento l'attribuzione del cognome e' ordinariamente
 conseguente  al  possesso  di  uno  status  familiare, per cui quando
 l'art.  6 c.c. dispone: "Ogni persona ha diritto al nome  che  le  e'
 per   legge   attribuito"   non   rinvia  a  norme  che  disciplinano
 direttamente l'acquisto del nome, bensi'  a  norme  che  regolano  in
 genere  il  riconoscimento  di  uno status (e cioe' prendono in esame
 tutte le possibili vicende in tema di filiazione legittima, naturale,
 legittimazione e adozione) e quindi, indirettamente, l'assunzione del
 nome.
   Tra i  diritti  che  formano  il  patrimonio  irretrattabile  della
 persona  umana  l'art.  2  della  Costituzione riconosce e garantisce
 anche il diritto all'identita' personale.
   Si tratta del diritto ad essere se' stesso,  inteso  come  rispetto
 dell'immagine di partecipare alla vita associata, con acquisizioni di
 idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali
 e   sociali  che  differenziano,  ed  al  tempo  stesso  qualificano,
 l'individuo.
   L'identita'  personale  costituisce  un  bene  per  se'   medesima,
 indipendentemente  dalla  condizione personale e sociale, dai pregi e
 dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno e' riconosciuto  il
 diritto a che la sua individualita' sia preservata.
   Tra  i  tanti  profili,  il  primo  e  piu'  immediato elemento che
 caratterizza  l'identita'  personale   e'   evidentemente   il   nome
 singolarmente  enunciato  come  bene  oggetto di autonomo diritto nel
 successivo art. 22 Cost.   che assume  la  caratteristica  del  segno
 distintivo   ed  identificativo  della  persona  nella  sua  vita  di
 relazione. Accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno
 identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti
 a tale funzione, il cognome stesso in alcune ipotesi gia' gode di una
 distinta tutela anche nella sua funzione di strumento  identificativo
 della  persona,  e,  in  quanto tale, costituisce parte essenziale ed
 irrinunciabile della personalita'; da qui  l'esigenza  di  protezione
 dell'interesse  alla  conservazione  del cognome, attribuito con atto
 formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale  con
 quel   cognome   la   persona  sia  ormai  individuata  e  conosciuta
 nell'ambiente  ove  vive:  la  stessa  tutela  (art.  9  c.c.)  dello
 pseudonimo  non ha altra ragione, ed anche la norma citata (art. 262,
 comma  2,  c.c.)  ha  alla  base   l'esplicito   riconoscimento   del
 pregiudizio  che  la  dismissione  del  cognome,  cui il soggetto sia
 costretto, comporterebbe; e sotto questo aspetto anche la  disciplina
 dello   scioglimento   del   matrimonio   per   divorzio   prende  in
 considerazione - tra  gli  altri  -  tale  interesse  in  quanto  non
 preclude  la  conservazione alla donna del cognome del marito (pur se
 la regola e' la perdita del cognome aggiunto), potendo  il  tribunale
 autorizzare  la  donna che ne faccia richiesta a mantenerlo, aggiunto
 al proprio, quando sussista un interesse suo o dei  figli  meritevole
 di tutela.
   Sulla base delle suesposte riflessioni la Corte costituzionale, con
 sentenza  3  febbraio  1994  n.  13  ha dichiarato costituzionalmente
 illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 165  cit.  r.d.
 9 luglio 1939 n. 1238 (ordinamento dello stato civile) nella parte in
 cui  non  prevede  che,  quando  la  rettifica degli atti dello stato
 civile, intervenuta per ragioni  indipendenti  dal  soggetto  cui  si
 riferisce,  comporti  il  cambiamento  del cognome il soggetto stesso
 possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a  mantenere
 il  cognome  originariamente  attribuitogli  ove  questo sia ormai da
 ritenersi segno distintivo della sua identita' personale.
   Osserva  il  Collegio  che  la   fattispecie   de   qua   non   sia
 sostanzialmente  dissimile,  quanto  alla ratio ispiratrice, a quella
 dinanzi esaminata poiche' pure nel caso di specie  a  seguito  di  un
 atto  unilaterale  disposto  da Pizzuti Luisa ed avente ad oggetto il
 riconoscimento, per propria figlia, della ricorrente Libero  Luciana,
 quest'ultima, ex art. 262 c.c. ha assunto il cognome del genitore che
 per  primo  la ha riconosciuta. Ne' puo' condurre a diverso avviso la
 partecipazione  della  stessa  all'atto  di  riconoscimento  del   25
 novembre  1994  ex  artt.    250  e  273  c.c. atteso che i valori in
 questione appaiono incomparibili tra loro in  quanto  il  diritto  al
 riconoscimento del proprio status di figlio non puo' subire influenze
 di  sorta  e,  pertanto,  non  puo'  logicamente  essere condizionato
 dall'esigenza  di  mantenere  il   cognome   nelle   more   acquisito
 (incongruenza che, allo stato, l'ordinamento provoca). Ne discende la
 non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita' del
 citato  art.  262 c.c. nei termini della gia' rilevata illegittimita'
 dell'art. 163 r.d. 1939/1238 sostanzialmente  analoghe  apparendo  la
 fattispecie  di guisa che nell'ipotesi affermativa, la ricorrente non
 troverebbe ostacolo a  vedersi  riconoscere  l'aggiunta  del  cognome
 acquisito a quello proprio anche in caso di riconoscimento successivo
 effettuato dal genitore naturale.
   Occorre,  pertanto,  disporre la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale e sospendere, nelle more, il presente procedimento.