IL TRIBUNALE
   Esaminata  l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 34, seconda
 comma, codice di procedura penale, sollevata dalla difesa  di  Cavani
 Alberto  per  contrasto  con  gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
 comma,  della  Costituzione,  nella  parte   in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita'  a  partecipare  al  giudizio  del  componente del
 collegio  giudicante,  il  quale  abbia  partecipato  alla  decisione
 sull'appello  proposto dall'imputato prima dell'emissione del decreto
 che dispone il giudizio avverso l'ordinanza emessa dal g.i.p. con cui
 veniva respinta l'istanza di revoca-sostituzione della  misura  della
 custodia cautelare in carcere;
   Visto  l'art. 23, primo e secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
   Ritenuto che l'odierno imputato Cavani Alberto e' stato rinviato  a
 giudizio con decreto 26 maggio 1995 del g.i.p. in sede;
     che  con  ordinanza  in  data  5 maggio 1995 tribunale di Modena,
 provvedendo ai sensi degli  artt.  309  e  310  codice  di  procedura
 penale,  ha rigettato l'appello proposto dall'imputato Cavani Alberto
 contro l'ordinanza del g.i.p. in data 20 marzo 1995,  pronunciata  ex
 art.    299  codice di procedura penale, affermando la sussistenza di
 gravi indizi di colpevolezza a carico del Cavani;
     che di quel collegio giudicante faceva parte la dottoressa  Ester
 Russo,  componente  dell'odierno  collegio  chiamato  a giudicare sul
 merito delle imputazioni formulate contro il Cavani;
   Ritenuto che la questione e' rilevante in quanto ove fosse statuita
 l'incompatibilita'  del  predetto  magistrato  a  comporre  l'odierno
 collegio,  per  avere  partecipato  alla  decisione  in  ordine  alla
 richiesta  di   revoca   della   misura   cautelare   personale,   si
 determinerebbe  per lo stesso una situazione di obbligo di astensione
 ai sensi dell'art.  36 lettera G, codice di procedura penale;
   Ritenuto  infatti  che  sebbene  per  costante  giurisprudenza   di
 legittimita' la incompatibilita' del giudice non e' causa di nullita'
 della  sentenza  (vedi fra le ultime Cassazione sezione I 25 novembre
 1993, Ferrari) ma costituisce soltanto motivo di ricusazione a  norma
 dell'art.  37 codice di pocedura penale, nondimeno la rilevanza della
 questione permane dovendo il giudice ricusabile  astenersi  ai  sensi
 della disposizione citata;
     che  tale  rilievo  e' essenziale nella specie in quanto, dato il
 momento  in  cui  la  questione  e'  stata  sollevata   (al   termine
 dell'istruttoria  dibattimentale),  la difesa e' decaduta dal diritto
 di ricusare per incompatibilita' il magistrato,  sul  quale  comunque
 incomberebbe  l'obbligo  di astenersi per il combinato disposto dagli
 art. 34 e 124 codice di procedura penale, non  essendovi  termine  di
 decadenza per la dichiarazione di astensione;
   Ritenuto  pertanto  che  nell'attuale  situazione  la  questione e'
 rilevante in quanto, ove dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
 della  norma,  la  dottoressa  Russo  avrebbe  l'obbligo di astenersi
 nonostante il processo sia gia' stato istruito in gran  parte,  fermo
 restando  in  tal  caso  la  salvezza  degli  atti  d'istruzione gia'
 compiuti;
   Ritenuto,  quanto  alla non manifesta infondatezza della questione,
 che la Corte costituzionale con sentenza n.  432/1995  ha  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, codice
 di  procedura   penale,   nella   parte   in   cui   non   provvedeva
 l'incompatibilita'  a  partecipare  al  dibattimento  del  g.i.p. che
 avesse  applicato  una  misura  cautelare  personale  nei   confronti
 dell'imputato;
   Ritenuto   che   la  questione  sollevata  in  questa  sede  appare
 sostanzialmente identica a  quella  che  ha  portato  alla  ricordata
 pronuncia  di  incostituzionalita' in quanto la valutazione demandata
 ai giudici del riesame o dell'appello in ordine alla  sussistenza  di
 gravi  indizi  di colpevolezza non differisce in alcun modo da quella
 che il g.i.p. e' tenuto a compiere in sede di applicazione  o  revoca
 di  misure  cautelari personali, basandosi la detta valutazione sugli
 stessi elementi gia' sottoposti alla cognizione del g.i.p. medesimo;
   Ritenuto che la Corte costituzionale  nella  predetta  sentenza  ha
 espressamente  dichiarato  di  voler  addivenire  ad  una conclusione
 "diversa" da quella adottata nella sentenza n. 502/1991, con la quale
 era stata dichiarata infondata la medesima questione;