IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rinvio  degli  atti  alla
 Corte  costituzionale  letti  gli  atti  del  procedimento n. 2594/94
 r.g.g.i.p.  nei confronti di:
     Michelotti Andrea nato il 30 gennaio  1948  a  Martignacco  (UD),
 residente a Pagnacco (UD), via C.li Brugnil n. 12/1;
     Casarsa  Maurizio  nato il 14 settembre 1963 a Udine, residente a
 Gemona del  Friuli  (UD),  via  Salita  al  Castello  n.  2,  persone
 sottoposte ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 21, terzo
 comma,  legge 10 maggio 1976 n. 319 per avere, il primo quale sindaco
 pro-tempore  del  comune  di  Pagnacco,  il  secondo   quale   legale
 rappresentante  della ditta preposta alla gestione e manutenzione del
 depuratore,  scaricato  reflui  del  depuratore   fognario   pubblico
 eccedenti  i  limiti  di  accettabilita'  stabiliti  dalla tabella A)
 allegata alla legge n. 319/1976; in comune di Pagnacco  il  4  maggio
 1993;
   Vista  la  richiesta  del  pubblico  ministero pervenuta in data 18
 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalita'  degli
 artt.  3  e  6  d.-l.  16  gennaio  1995  n.  9  e, in subordine, per
 l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto  dalla
 legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale;
   Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 10 maggio 1993
 del   Servizio   chimico   ambientale  del  Presidio  multizonale  di
 prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva  il  superamento
 alla  data del campionamento (4 maggio  1993) da parte delle acque di
 scarico dell'impianto di  depurazione  comunale  di  Pagnacco,  "zona
 industriale"  (autorizzato  sin  dal 5 settembre 1990), dei limiti di
 accettabilita' previsti,  praticamente  eccedenti  nella  loro  quasi
 totalita'  i limiti posti dalla tabella A allegata alla legge n.  319
 e,  ove  previsti  pure  i  limiti  della  tabella  A1  del  Piano di
 risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia);
   Premesso altresi' che  gli  accertamenti  furono  originati  da  un
 denuncia  privata  segnalante  il  visibile  fenomeno di inquinamento
 idrico all'uscita del depuratore e hanno consentito di rinvenirne  la
 verosimile causa nel sottodimensionamento strutturale dell'impianto e
 nell'inadeguatezza
  dello stesso rispetto al quantitativo di liquami ricevuto;