IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 2594/94 r.g.g.i.p. nei confronti di: Michelotti Andrea nato il 30 gennaio 1948 a Martignacco (UD), residente a Pagnacco (UD), via C.li Brugnil n. 12/1; Casarsa Maurizio nato il 14 settembre 1963 a Udine, residente a Gemona del Friuli (UD), via Salita al Castello n. 2, persone sottoposte ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976 n. 319 per avere, il primo quale sindaco pro-tempore del comune di Pagnacco, il secondo quale legale rappresentante della ditta preposta alla gestione e manutenzione del depuratore, scaricato reflui del depuratore fognario pubblico eccedenti i limiti di accettabilita' stabiliti dalla tabella A) allegata alla legge n. 319/1976; in comune di Pagnacco il 4 maggio 1993; Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 18 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalita' degli artt. 3 e 6 d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale; Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 10 maggio 1993 del Servizio chimico ambientale del Presidio multizonale di prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva il superamento alla data del campionamento (4 maggio 1993) da parte delle acque di scarico dell'impianto di depurazione comunale di Pagnacco, "zona industriale" (autorizzato sin dal 5 settembre 1990), dei limiti di accettabilita' previsti, praticamente eccedenti nella loro quasi totalita' i limiti posti dalla tabella A allegata alla legge n. 319 e, ove previsti pure i limiti della tabella A1 del Piano di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia); Premesso altresi' che gli accertamenti furono originati da un denuncia privata segnalante il visibile fenomeno di inquinamento idrico all'uscita del depuratore e hanno consentito di rinvenirne la verosimile causa nel sottodimensionamento strutturale dell'impianto e nell'inadeguatezza dello stesso rispetto al quantitativo di liquami ricevuto;