IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento penale p.n.
 nei confronti di V.F., nato  a  Napoli  il  18  dicembre
 1966, residente a Gioia del Colle, via provinciale per Taranto, 1533.
 Sergente  maggiore  a.m. in servizio presso il 36 Stormo di Gioia del
 Colle;
   Imputato  di truffa militare aggravata (artt. 47, n. 2 e 234, primo
 comma, c.p.m.p.), perche', sergente maggiore  a.m.,  col  raggiro  di
 presentarsi  come  esperto  di computer e di poter fornire componenti
 per computers a prezzi di acquisto piu' vantaggiosi, tramite  un  suo
 zio,  titolare della ditta Vi.So.H. di Napoli, inducendo in errore il
 maresciallo a.m. Padolecchia Vito  sulla  corretta  fornitura  di  un
 sistema  informatico  e  sul  funzionamento  dello  stesso,  anche in
 relazione  alle  esigenze  prospettategli,  nonche'  sulla   adeguata
 corrispondenza del costo sostenuto al prezzo di vendita del materiale
 fornito,  procurava  a se' un ingiusto profitto, con danno del citato
 maresciallo Padolecchia, fornendogli  un  sistema  non  correttamente
 funzionante,       al       prezzo       di       L.       37.490.950
 (trentasettemilioniquattrocentonovantamila950) risultato notevolmente
 superiore rispetto alla  somma  dei  prezzi  dei  singoli  componenti
 forniti, in Gioia del Colle, nell'ottobre 1993;
   Premesso  che  il  difensore della persona offesa e danneggiata dal
 reato in epigrafe indicato ha depositato, prima dell'odierna  udienza
 preliminare, presso la cancelleria di questo Giudice dichiarazione di
 costituzione  di  parte  civile  seguita  da memoria difensiva con la
 quale  ha  chiesto  che  sia  sollevata  questione  di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  270,  primo comma, c.p.m.p., per contrasto
 con gli artt.  3, primo comma, e 24,  primo  e  secondo  comma  della
 Costituzione; che, nell'odierna udienza, anche il p.m. ha chiesto che
 sia  sollevata  tale questione di legittimita' costituzionale; che il
 difensore dell'imputato si e' opposto a tale questione;
                             O s s e r v a
   Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 270, primo
 comma, del codice penale militare di  pace,  per  contrasto  con  gli
 artt.  3  e  24  della  Costituzione  e'  gia'  intervenuta  la Corte
 costituzionale con la sentenza n. 106 del 2 giugno 1977 e n.  78  del
 22  febbraio-3  marzo  1989,  con  le  quali  la  questione  e' stata
 dichiarata non fondata.  La Corte nell'esaminare tale questione prese
 in  considerazione  la  situazione  normativa  vigente  all'epoca   e
 costituita, oltre che dalla norma del codice penale militare sospetta
 di  incostituzionalita',  dalle  norme  dell'allora vigente codice di
 procedura penale del 1930.
   Successivamente,  si  e'  verificato   nell'ordinamento   giuridico
 italiano un evento di notevole valore innovativo: l'entrata in vigore
 del   codice   di  procedura  penale  del  1988.  La  dottrina  e  la
 giurisprudenza si sono, quindi, posto il  quesito  circa  l'eventuale
 perdurante  vigenza delle disposizioni concernenti il processo penale
 militare contenute nel libro III del codice penale militare di  pace,
 in relazione alla loro conciliabilita' col nuovo modello processuale,
 improntato  al  criterio  accusatorio,  nonche'  con i nuovi soggetti
 processuali  creati  dal  nuovo  codice  (giudice  per  le   indagini
 preliminari,  giudice  dell'udienza preliminare). Per quanto riguarda
 l'art.  270,  primo  comma,  c.p.m.p.,  a  fronte  della  abrogazione
 implicita   ritenuta  da  alcuni  giudici  di  merito,  la  Corte  di
 cassazione, a Sezioni  unite,  con  sentenza  14  dicembre  1994,  ha
 ritenuto  la  vigenza perdurante di tale norma e, quindi, del divieto
 di costituzione  di  parte  civile  davanti  ai  tribunali  militari,
 poiche'  tale  deroga  non  e' in contrasto con le linee fondamentali
 tracciate dal nuovo codice di procedura  penale.  D'altra  parte,  la
 stessa    Corte    costituzionale,    dichiarando    l'illegittimita'
 costituzionale di singole norme  di  natura  processuale  del  codice
 penale  militare di pace, dopo l'entrata in vigore del codice di rito
 del 1988, ha confermato  implicitamente  la  vigenza  di  tali  norme
 speciali  e  non  ha  ritenuto  tacitamente  abrogata la disposizione
 dell'art. 261 del codice penale militare di  pace  che  legittima  le
 deroghe  alla  normativa  comune  (Corte costituzionale n. 429/92; n.
 503/89; n. 274/90; n.  469/90; n. 301/94).
   Poiche' a tale stregua non e' ulteriormente possibile  pervenire  a
 diverse  ed  opposte soluzioni interpretative sulla vigenza dell'art.
 270 c.p.m.p., questo Giudice ritiene di dover sollevare questione  di
 legittimita' costituzionale.
   La  rilevanza  della  questione  e' indubbia poiche', applicando la
 suddetta norma, il  Giudice  dovrebbe  dichiarare  l'inammissibilita'
 della  costituzione  di  parte  civile fatta dalla persona offesa dal
 reato in rubrica specificato. Non  appare,  inoltre,  tale  questione
 manifestamente  infondata  in  relazione agli artt. 3, primo comma, e
 24, primo e secondo comma, della Costituzione, per i  motivi  qui  di
 seguito specificati.
    Il  nuovo  codice  di  procedura  penale ha assegnato alla persona
 offesa dal reato un ruolo ed uno spessore rilevanti. La presenza e la
 valorizzazione in sede di  procedimento  penale  di  questo  soggetto
 processuale  vengono spiegate dalla relazione al progetto preliminare
 del codice con  riferimento  all'esigenza  di  predisporre  forme  di
 adesione  all'attivita' del pubblico ministero e di controllo su tale
 attivita',  che   possano   apportare   una   sorta   di   contributo
 all'esercizio  o  al  proseguimento  dell'azione  penale.  Di tal che
 numerosi sono i suoi diritti e le sue facolta', cosi' sintetizzabili:
     a) diritto di ricevere l'informazione di garanzia;
     b) diritto all'avviso di partecipazione, con facolta'  di  nomina
 di  consulenti tecnici, all'accertamento tecnico non ripetibile (art.
 360 c.p.p.);
     c) diritto alla nomina di un difensore (art. 101 c.p.p.);
     d) diritto di proporre querela (art. 336  c.p.p.)  o  istanza  di
 procedimento (art. 341 c.p.p.);
     e)  diritto  di  presentare memorie ed indicare elementi di prova
 (art. 90 c.p.p.);
     f) facolta' di  chiedere  al  p.m.  di  promuovere  richiesta  di
 incidente probatorio (art. 394 c.p.p.);
     g) diritto a ricevere avviso dell'udienza fissata per l'incidente
 probatorio (artt. 398, terzo comma, c.p.p.);
     h)  diritto  di  partecipazione  all'udienza,  in  alcuni casi di
 persona ed in altri tramite il difensore (art.  401,  primo  e  terzo
 comma, c.p.p.);
     i)  diritto  alla  notifica  della  richiesta  di  proroga  delle
 indagini preliminari (art. 406, terzo comma, c.p.p.);
     l) diritto alla  notifica  della  richiesta  di  archiviazione  e
 facolta' di opporsi alla stessa (artt. 408 e 410, c.p.p.);
     m)   diritto   alla   notifica   della   fissazione  dell'udienza
 preliminare (art. 419, primo comma, c.p.p.);
     n) diritto alla notifica del decreto che dispone il giudizio,  se
 non   presente  all'udienza  preliminare  (art.  429,  quarto  comma,
 c.p.p.).
   Orbene, non e' dubbio che  le  disposizioni  del  nuovo  codice  di
 procedura  penale,  concernenti i diritti e le facolta' della persona
 offesa dal reato, in forza dell'art. 261 c.p.m.p. ed  in  quanto  non
 diversamente   stabilito,  debbano  trovare  applicazione  anche  nel
 processo penale militare, durante la fase delle indagini preliminari,
 e   quindi   ben   puo'  tale  soggetto  esercitare  quelle  funzioni
 coadiutorie e di controllo, in ordine all'attivita'  investigativa  e
 di inizio dell'azione penale, che il codice gli riconosce.
   Tuttavia,  per  la  perdurante  vigenza  dell'art. 270 c.p.m.p., si
 verifica una situazione assolutamente irrazionale  rappresentata  dal
 fatto  che  la  persona  offesa  dal  reato  militare,  che sia anche
 danneggiata dal reato, mentre puo' esercitare tutti  quei  diritti  e
 quelle  facolta',  durante  la  fase  delle indagini preliminari, non
 appena il procedimento penale entra nella  fase  processuale  vera  e
 propria,   dopo   l'esercizio   dell'azione  penale,  non  puo'  piu'
 continuare ad esercitare quella stessa  attivita'  coadiutoria  e  di
 controllo,  intesa  a  tutelare  i  propri diritti, perche' essendole
 preclusa la costituzione di parte  civile  non  puo'  inserirsi  come
 parte  del  processo  e quindi interloquire.  Questa compressione dei
 diritti di difesa  della  persona  offesa  e  danneggiata  dal  reato
 militare non trova, ad avviso dello scrivente, alcuna giustificazione
 ragionevole, perche' non e' imposta dalla necessita' di salvaguardare
 la tutela di prioritari interessi costituzionalmente rilevanti e crea
 una  microscopica  situazione  di  disparita'  di  trattamento tra la
 persona offesa e danneggiata dal reato  comune  che  puo'  pienamente
 esercitare  nel  processo ordinario tutti i diritti e le facolta' che
 il nuovo  codice  di  rito  le  riconosce,  e  la  persona  offesa  e
 danneggiata  dal  reato  militare  che  tali  diritti e facolta' puo'
 esercitare, nel processo penale militare, soltanto nella  prima  fase
 delle  indagini  preliminari ma non anche nella successiva e ben piu'
 importante fase processuale vera e  propria.  Non  puo'  non  tenersi
 conto,  a  tal  proposito,  che  l'intervento  della parte civile nel
 processo penale  non  e'  limitato  alla  stretta  valutazione  delle
 questioni  di  carattere patrimoniale, ma e' inteso a concorrere, con
 la "parte pubblica",  attraverso  anche  le  risultanze  di  indagini
 "difensive",  all'accertamento  dei  fatti,  come  e'  dato  desumere
 dall'art. 22 della legge 8  agosto  1995  n.  332,  che  ha  aggiunto
 all'art. 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale,
 il  comma 2-bis, in forza del quale "il difensore persona offesa puo'
 presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti
 ai fini della decisione da adottare", nonche'  dall'art.  577  c.p.p.
 che consente alla persona offesa, solo se costituita parte civile, di
 proporre impugnazione anche agli effetti penali.