IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Visti  gli  atti del procedimento n. 5601/93 r.g.n.r. nei confronti
 di Shrane Mustapha, nato in Marocco il 3 settembre 1959,  attualmente
 irreperibile;
   Vista  la richiesta di archiviazione presentata dal p.m. in ragione
 del maturare della prescrizione;
                             O s s e r v a
   In data 8 luglio 1990 Shrane Mustapha subiva un controllo personale
 da parte dei Carabinieri di S. Maria a Monte  ed  in  tale  occasione
 forniva  generalita'  false  agli  agenti  operanti  venendo pertanto
 denunciato per la violazione dell'art. 496 c.p..
   Il p.m. all'esito delle indagini preliminari  faceva  richiesta  di
 emissione di decreto penale a questo ufficio.
   L'impossibilita'  di  rintracciare  lo  Shrane,  dichiarato appunto
 irreperibile, impediva la rituale notifica ed imponeva la revoca  del
 decreto penale e la restituzione degli atti al p.m.
   Questi, al momento in cui veniva messo in condizione di riesaminare
 gli atti, doveva constatare come fosse maturato il termine massimo di
 prescrizione  risultante dal combinato disposto degli artt. 157 e 160
 c.p. per reati del tipo  di  quello  in  contestazione,  e  formulava
 pertanto richiesta di archiviazione per essere il reato estintivo per
 prescrizione.
   In  sede  di valutazione ritiene il g.i.p. che sussistano dubbi non
 manifestamente infondati di  illegitimita'  costituzionale  dell'art.
 160  c.p.  nella  parte  in  cui non prevede l'efficacia interruttiva
 della prescrizione della richiesta di decreto  penale  formulata  dal
 p.m.  laddove,  una  volta emesso il decreto penale, questo debba poi
 essere revocato con restituzione degli atti all'organo  della  accusa
 per essere risultato irreperibile il suo destinatario.
   Cio'   alla   luce   dell'art.  3  della  Costituzione  cosi'  come
 ripetutamento interpretato dalla Corte costituzionale,  ovvero  quale
 parametro   di   ragionevoleza   e  congruita'  funzionale  cui  deve
 uniformarsi l'intero sistema processualpenale.
   Appare infatti del tutto incongruo che un atto  decisivo  quale  la
 richiesta  di emissione di decreto penale - in generale, ma a maggior
 ragione laddove venga accolta dal g.i.p., costretto poi  a  ritornare
 sulla  sua  decisione  unicamente  a  seguito  di  un  fatto estraneo
 all'Amministrazione della giustizia penale e specificamente all'onere
 di  esercizio  tempestivo  dell'azione  da  parte  del  p.m.,  ovvero
 l'irreperibilita'  del  destinatario  dell'atto  -  non  sia previsto
 dall'art.  160   c.p.   quale   idonea   causa   interruttiva   della
 prescrizione.
   Si  noti  che  a  tal  fine  la  legge prende in considerazione non
 soltanto gli altri atti di esercizio dell'azione penale del p.m. e di
 impulso processuale che, su richiesta, vengono posti  in  essere  dal
 g.i.p.,  ma  anche  atti  del p.m. finalizzati al mero sviluppo delle
 indigini preliminari quali l'interrogatorio e l'invito a  presentarsi
 per  l'interrogatorio:    atti questi ultimi due sicuramente di minor
 significato processuale rispetto all'esercizio dell'azione penale  di
 quanto  non  sia  la  richiesta  di  emissione del decreto penale che
 rappresenta   atto   conclusivo   e,   nella   visione   del    p.m.,
 tendenzialmente   definitivo   rispetto   al   suo  potere-dovere  di
 esercitare l'azione.
   Ne' pare logico che possa  conseguire  alcun  riverbero  diverso  e
 ulteriore  su  tale  potere-dovere  del  p.m.  e sul concreto impulso
 processuale   da   lui   dato,   derivante   da   un   fatto    quale
 l'irreperibilita'  dell'indagato-imputato, rispetto al quale egli non
 ha ne' alcun onere di verifica preventiva ne' alcuna possibilita'  di
 ovviare  una  volta  presentata  la richiesta di emissione di decreto
 penale, se non il prendere atto della impraticabilita'  di  strategia
 processuale  e  della  necessita' di scegliere una strada diversa dal
 procedimento monitorio, cio' in  ossequio  ai  princi'pi  cardine  in
 materia di giusto processo.
   Ma   che   dalla   irreperibilita'   dell'imputato  possa  derivare
 addirittura la caducazione ex tunc dell'attivita'  del  p.m.  si  che
 egli,  pur  del  tutto estraneo a tale irreperibilita', debba subirne
 gli effetti quanto meno sotto il profilo  del  maturare  del  termine
 ordinario  di prescrizione, esattamente come se non avesse provveduto
 ad  alcun atto di impulso processuale pretermettendo completamente il
 suo potere-dovere di esercizio dell'azione, pare  oggettivamente  una
 contraddizione in termini che disturba immediatamente il senso logico
 dell'interprete.
   Si  ritiene  pertanto di dover profilare all'attenzione della Corte
 costituzionale il dubbio di  illegittimita'  dell'art.  160  c.p.  in
 relazione  all'art.  3  Cost.,  cosi'  come  interpretato dalla Corte
 costituzionale quale generale e primario parametro di  ragionevolezza
 e logicita' del sistema giuridico, nella parte in cui non prevede tra
 le  cause  interruttive  della  prescrizione  anche  la  richiesta di
 emissione di decreto  penale  formulata  dal  p.m.,  in  generale  ma
 essenzialmente,  come  nel  caso  di specie, laddove la richiesta sia
 stata accolta ma  sia  stato  poi  impossibile  notificare  e  quindi
 eseguire  il  decreto penale per irreperibilita' del destinatario con
 conseguente revoca dello stesso e restituzione  degli  atti  al  p.m.
 richiedente.