LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 n.  488/95  del  ruolo  generale  delle  cause  dell'anno,  riservata
 all'udienza  collegiale  del  20  novembre 1995 tra Politano Antonio,
 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Lucarelli in virtu' di  mandato
 a margine del reclamo e presso lo stesso elettivamente domiciliato in
 Lecce,  via  S.  Trinchese  n.  18, reclamante e Venturi Ferdinando e
 Venturi  Vittorio,   rappresentati   e   difesi   dall'avv.   Claudio
 Dell'Antoglietta  e presso questi elettivamente domiciliati in Lecce,
 via Imbriani n. 36 in virtu' di mandato a margine della  comparsa  di
 costituzione, resistente.
                               F a t t o
   Con  ricorso  depositato  il 18 settembre 1995, Antonio Politano ha
 proposto -  per  motivi  di  rito  e  di  merito  -  reclamo  avverso
 l'ordinanza   4  settembre  1995  -  comunicatagli  il  successivo  8
 settembre - del tribunale di Lecce, sez. spec. agr., con la quale, su
 istanza di Ferdinando e  Antonio  Venturi  e'  stato  autorizzato  il
 sequestro  giudiziario  dei  frutti  pendenti esistenti sul fondo, di
 proprieta' degli istanti, condotto a colonia dal resistente, sito  in
 agro di Leverano, come indicato nel provvedimento reclamato.
   I   Venturi   costituitisi   hanno   in  via  preliminare  eccepito
 l'inammissibilita' del reclamo a questa  Corte  "per  non  essere  la
 fattispecie espressamente disciplinata dal legislatore";
   All'udienza   del  20  novembre  1995  la  Corte  ha  riservato  la
 decisione.
                             D i r i t t o
   Com'e'  noto,  gia'  in  sede  di  primi  commenti  della  novella,
 introdotta  con  legge  26  novembre  1990 n. 353, e' stato segnalato
 dalla  dottrina,  relativamente  all'art.  669-terdecies  c.p.c.   il
 silenzio  del  legislatore  in  ordine all'individuazione del giudice
 competente a decidere sul  reclamo  avverso  provvedimenti  cautelari
 "concessi" dal tribunale in composizione collegiale, quale giudice di
 primo  grado  -  come  nelle  controversie  agrarie - o quale giudice
 d'appello o di rinvio.
   Per  sopperire  alla  lacune   e'   stata   prospettata,   in   via
 interpretativa,  la  duplice soluzione di attribuire la competenza ad
 altra sezione dello stesso tribunale  o  del  tribunale  piu'  vicino
 secondo  il  criterio,  desumibile  dal  secondo  comma, ultima parte
 dell'art.  cit.,  ovvero   alla   Corte   d'appello,   quale   organo
 sovraordinato, mentre altra parte della dottrina ha optato tout-court
 per l'irreclamabilita' del provvedimento in questione.
   A quest'ultimo indirizzo, in analoga fattispecie, ha aderito questa
 Corte,  che,  con  ordinanza  20  febbraio  1995,  ha rilevato che la
 mancata individuazione dell'organo competente a conoscere del reclamo
 avverso il provvedimento cautelare emesso dalla sez. spec.  agr.  del
 tribunale  costituisce  una  "lacuna colmabile solo dal legislatore",
 mentre non  puo'  trovare  spazio  ne'  la  via  interpretativa,  ne'
 l'intervento  della  Corte  costituzionale,  cui non competerebbe "la
 designazione  dell'organo  sovraordinato",  rimessa  alla   esclusiva
 scelta  legislativa; nel contempo, nella menzionata ordinanza, non si
 e'  escluso  che  non  sia  riscontrabile   "una   dimenticanza   del
 legislatore",  che  potrebbe  avere  lasciato  immutata la precedente
 disciplina speciale ex art.  26  legge  n.  11/1971  con  conseguente
 controllo  sulla  misura  del  sequestro  a  mezzo  del  giudizio  di
 convalida.
   Melius re perpensa, la Corte non  reputa  praticabile  quest'ultima
 strada,   considerata  l'abolizione  dell'istituto  della  convalida,
 peraltro gia' elefantiaco e desueto, ex art. 89 legge n.  353/90,  la
 generalita'  della competenza della sez. spec. agr. in tema di misura
 cautelare,  sulle  quali  -  a  parte  il  sequestro  -  non  sarebbe
 consentito  alcun  controllo  separato,  la  compatibilita'  ex  art.
 669-quaterdecies  delle  disposizioni  introdotte  -  come  normativa
 generale - della novella ai provvedimenti cautelari autorizzati dalla
 sez. spec. agr.
   Indiscutibile  la  rilevanza della questione, che si incentra sulla
 conoscibilita' del reclamo da parte di questa Corte, va rilevato  che
 dal  primo comma dell'art. 669-terdecies citato, come integrato dalla
 pronuncia 23 giugno 1994 n. 253, della Corte  costituzionale,  sembra
 potersi  desumere  il principio dell'esperibilita' del reclamo contro
 tutte  le  ordinanze  concessive  o  di  rigetto   di   provvedimenti
 cautelari,  nonche'  avverso  le  ordinanze,  che abbiamo pronunciato
 sulle  competenze,  come  di   recente   sottolineato   dalla   Corte
 costituzionale con sentenza 26 maggio 1995 n. 197
   Non  appare  seriamente  discutibile  il  carattere  "generale" del
 reclamo, come mezzo di controllo sugli errores  in  procedendo  e  in
 indicando,  demandato  ad  altro  giudice  -  diverso e collegiale -,
 eventualmente commessi dal giudice, che  ha  accordato  o  negato  la
 cautela.
   Senonche'   la   mancata   previsione   del  giudice  competente  a
 riesaminare le ordinanze, emesse in subiecta materia,  dal  tribunale
 in veste collegiale, potrebbe indurre plausibilmente a ritenere, come
 gia'  ritenuto  da questa Corte nel citato precedente, non consentita
 la revisio primae istantiae.
   Tale soluzione non solo non appare in  linea  con  il  primo  comma
 dell'art.  669-terdecies  citato,  ma e' intrinsecamente contraddetto
 dalla previsione della reclamabilita' dei provvedimenti  cautelari  -
 anche  in  materia  agraria  -  emessi  dalla  Corte,  per i quali il
 controllo e' affidato, ai sensi  del  successivo  secondo  comma,  ad
 altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello
 piu' vicina, il che induce ad escludere la possibilita' di agganciare
 l'irreclamabilita'  della  composizione collegiale dell'organo che ha
 provveduto sulla richiesta della cautela.
   La disciplina normativa, in questo specifico settore, si  appalesa,
 dunque,  irrazionale  ed arbitraria, e, comunque, lesiva dell'art.  3
 Cost., per la disparita' di trattamento, che riserva alle parti della
 causa agraria di primo grado, rispetto ai soggetti che  controvertono
 in   processi   differenti,   nonche'   dell'art.  24  Cost.  per  il
 restringimento del diritto di difesa,  menomato  dall'assenza  di  un
 controllo, affidato a giudice diverso e - appare congruo ritenere, in
 difetto di specifiche diverse opzioni ed in applicazione dei principi
 generali  in  tema  di  impugnazioni  -  sovraordinato, sulla cautela
 accordata o negata.
   Reputa, dunque,  la  Corte  di  sollevare  d'ufficio  questione  di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.  669-terdecies  c.p.c.,  in
 relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede  il
 reclamo   innanzi   alla  Corte  d'appello,  contro  i  provvedimenti
 cautelari emessi dal Tribunale, sez. spec. agr.