LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  camerale
 indicato   a  margine  ed  avente  ad  oggetto  la  dichiarazione  di
 ricusazione  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale    di   Salerno   dott.ssa   Emilia   Anna   Giordano   per
 incompatibilita' ai sensi dell'art.  34, comma secondo, c.p.p.
   La Corte, letti gli atti e  udite  le  parti  comparse  all'odierna
 udienza camerale, osserva quanto segue.
                               F a t t o
   In data 11 dicembre 1995 Apicella Girolamo depositava dichiarazione
 di  ricusazione  del  g.i.p. presso il tribunale di' Salerno dott.ssa
 Emilia Anna  Giordano  assumendo  la  incompatibilita'  del  predetto
 giudice   a   celebrare   il   giudizio   abbreviato   nei  confronti
 dell'Apicella, fissato per l'udienza camerale del 9 dicembre 1995, ai
 sensi dell'art. 34 comma secondo c.p.p., avendo  gia'  in  precedenza
 adottato nei confronti di esso istante una misura cautelare personale
 coercitiva.
   L'Apicella,  con  lo  stesso  atto,  denunciava  la  illegittimita'
 costituzionale del menzionato art. 34, comma  secondo,  c.p.p.  nella
 parte  in  cui  non  prevede  che  non  possa  celebrare  il giudizio
 abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia  adottato
 una  misura  cautelare  personale  di natura coercitiva nei confronti
 dell'imputato.
                             D i r i t t o
   La   Corte,   ritenuto   il  carattere  tassativo  delle  cause  di
 incompatibilita'  contemplate  dall'art.  34  c.p.p.  e  la   mancata
 previsione  di un'ipotesi come quella dedotta nella procedura de qua,
 e' chiamata a valutare la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza
 della  eccezione  di  illegittimita' costituzionale della norma sopra
 richiamata, dovendo altrimenti disattendere l'istanza alla luce della
 disciplina vigente.
   Cio' premesso, si  rileva  che  la  Corte  costituzionale,  con  la
 sentenza  n.  432  del 6-15 settembre 1995 ha statuito che il giudice
 per le  indagini  preliminari,  nel  disporre  una  misura  cautelare
 personale di qualsiasi tipo, deve compiere valutazioni comportanti la
 formulazione  di un giudizio non di mera legittimita', ma di merito -
 sia pure prognostico ed allo stato degli atti  -  sulla  colpevolezza
 dell'indagato.      A  tale  conclusione  la  Corte  e'  pervenuta  -
 rivisitando il contrario orientamento in precedenza espresso -  anche
 per  l'intervenuto  mutamento  del quadro normativo per effetto della
 legge  8  agosto  1995  n.  332  che,  accentuando  il  carattere  di
 eccezionalita' delle misure cautelari personali, impone al giudice un
 piu'  pregnante  apprezzamento  degli  elementi  a carico ed a favore
 dell'indagato emersi all'esito  dell'attivita'  d'indagine  del  p.m.
 nonche'    l'obbligo  di dar conto dei motivi per i quali ritiene che
 essi  assumono  rilevanza,  pena  la   nullita'   del   provvedimento
 applicativo espressamente sancita dall'art. 292 c.p.p.
   Pertanto  la  Corte  costituzionale  ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui
 non prevede che non possa partecipare al giudizio  dibattimentale  il
 giudice  per  le  indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare personale nei confronti dell'indagato.
   L'identita' soggettiva tra il g.i.p. che ha disposto l'applicazione
 di  una  misura  cautelare  personale,  esprimendosi  in  termini  di
 valutazione  di  alta  probabilita'  del fondamento dell'accusa, e il
 giudice  per  la  udienza  preliminare  chiamato  ad  esprimere   una
 valutazione   di  merito  in  sede  di  giudizio  abbreviato  sarebbe
 anch'essa  idonea,  ad  avviso   dell'istante,   a   determinare   un
 pregiudizio  che mina la garanzia costituzionale di imparzialita' del
 giudice (art.  25  Cost.),  essendo  evidente  l'analogia  delle  due
 situazioni  (celebrazione del dibattimento e del giudizio abbreviato)
 e  l'assimilabilita'  dell'attivita'  valutativa  del   giudice   per
 l'udienza preliminare con quella del giudice del dibattimento.
   Pertanto,  anche nel caso all'esame di questa Corte, il giudice per
 la udienza preliminare, chiamato a svolgere il  giudizio  abbreviato,
 sarebbe  esposto  agli  effetti  trascinanti di una valutazione sulla
 fondatezza dell'accusa gia' espressa in  precedenza,  atteso  che  il
 termine  "giudizio"  comprende  qualsiasi tipo di giudizio cioe' ogni
 processo che in  base  ad  un  esame  delle  prove  pervenga  ad  una
 decisione  di  merito  e  quindi  anche quello che si svolge col rito
 abbreviato.
   La lesione  del  diritto  di  difesa  costituzionalmente  garantito
 dall'art.     24  sarebbe  conseguenza  inevitabile  della  possibile
 prevenzione che puo' inquinare il convincimento del  giudice  per  la
 ridotta  valenza  che  assumerebbero  le  argomentazioni difensive di
 fronte alla naturale tendenza a  mantenere  fermo  un  giudizio  gia'
 espresso.
   Questo  collegio  condivide le esposte argomentazioni, dimostrative
 della  non  manifesta  infondatezza  della  sollevata  eccezione   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo comma, c.p.p.
 sotto i profili  sopra  indicati,  considerato  anche  che  la  Corte
 costituzionale,  in  occasione  delle  numerose  pronuncie  emesse in
 argomento, ha sempre costantemente differenziato la posizione di  chi
 e'  chiamato  ad  una  valutazione  di  contenuto (i giudici indicati
 nell'art. 34  c.p.p.    e  quelli  individuati  con  le  sentenze  di
 illegittimita')  da  quella  dei  giudici chiamati ad una valutazione
 meramente processuale. In tal modo e' pervenuta  ad  una  definizione
 complessiva  dell'incompatibilita' quale istituto volto ad assicurare
 la  genuinita'  e  la  correttezza   del   processo   formativo   del
 convincimento   del   giudice   che   si   ricollega   alla  garanzia
 costituzionale  del  giusto  processo  e   che   e'   ragionevolmente
 circoscritta  ai  casi  di  duplicita'  del  giudizio di merito sullo
 stesso oggetto. Orbene  proprio  questa  duplicita'  di  giudizio  di
 merito   sullo   stesso  oggetto  e'  ravvisabile  nella  fattispecie
 sottoposta all'esame di questa Corte,  tanto  piu'  che  se  sussiste
 incompatibilita'  tra  il  giudice che ha emesso una misura cautelare
 personale nei confronti dell'indagato e  quello  che  e'  chiamato  a
 partecipare  al dibattimento al quale il predetto sia stato rinviato,
 a  maggior  ragione   dovrebbe   sussistere   tale   incompatibilita'
 allorquando  si  tratti  di  celebrare non un giudizio ordinario, nel
 corso del quale si procede alla raccolta ex novo delle  prove  e  nel
 quale  il  fascicolo  per il dibattimento non contiene di regola atti
 acquisiti  nella  fase  delle  indagini  preliminari  e  quindi  gia'
 valutati  dallo  stesso  giudice in occasione dell'applicazione della
 misura cautelare,  bensi'  allorquando  si  tratti  di  celebrare  un
 giudizio abbreviato il cui materiale probatorio e' dato proprio dalle
 risultanze delle indagini preliminari.
   In  altri  termini, se e' possibile escludere un'incompatibilita' a
 partecipare all'udienza preliminare  da  parte  del  giudice  che  ha
 applicato  una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato
 giacche'  l'udienza  preliminare  e'  strutturata   come   una   fase
 processuale  e non di cognizione piena, dato che si e' voluto evitare
 che una valutazione approfondita del merito dell'imputazione da parte
 del  giudice  potesse  avere,  come  per  il  passato,   un'influenza
 condizionante   sulla   successiva  fase  del  giudizio,  non  sembra
 altrettanto  possibile   escludere   la   suddetta   incompatibilita'
 allorquando  il  giudice  che  ha  applicato  la misura cautelare sia
 chiamato a partecipare  al  giudizio  abbreviato.  Invero  mentre  la
 regola  di  giudizio  assegnata  al  giudice dell'udienza preliminare
 attiene al rito  e  non  al  merito  e  consiste  cioe'  non  in  una
 valutazione  di  tipo  prognostico sulle prospettive di condanna o di
 assoluzione dell'imputato, ma  in  un  controllo  sulla  legittimita'
 della  domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero, viceversa
 il compito  attribuito  al  giudice  nel  giudizio  dibattimentale  o
 abbreviato   e'   proprio   quello   di   pronunciarsi   sul   merito
 dell'imputazione   e   quindi   di   valutare   la    responsabilita'
 dell'imputato  alla  luce  delle prove raccolte. Da cio' consegue che
 puo' profilarsi una condizione di prevenzione da  parte  del  g.i.p.,
 suscettibile di determinare l'illegittimita' costituzionale dell'art.
 34   c.p.p.   per   lesione   della   garanzia  costituzionale  sulla
 imparzialita' del giudice e  del  diritto  di  difesa  dell'imputato,
 nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' come conseguenza di
 tale possibile prevenzione.
   Alla  stregua  delle  esposte  considerazioni deve essere sollevata
 eccezione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma, c.p.p. cosi' come indicato in dispositivo.