LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento camerale indicato a margine ed avente ad oggetto la dichiarazione di ricusazione del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno dott.ssa Emilia Anna Giordano per incompatibilita' ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. La Corte, letti gli atti e udite le parti comparse all'odierna udienza camerale, osserva quanto segue. F a t t o In data 11 dicembre 1995 Vitale Domenico depositava dichiarazione di ricusazione del g.i.p. presso il tribunale di Salerno dott.ssa Emilia Anna Giordano assumendo la incompatibilita' del predetto giudice a celebrare il giudizio abbreviato nei confronti del Vitale, fissato per l'udienza camerale del 9 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., avendo gia' in precedenza adottato nei confronti di esso istante una misura autelare personale coercitiva. Il Vitale, con lo stesso atto, denunciava la illegittimita' costituzionale del menzionato art. 34, comma secondo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa celebrare il giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato una misura cautelare personale di natura coercitiva nei confronti dell'imputato.