ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 703, secondo
 comma, del codice di procedura civile, promossi con  n.  2  ordinanze
 emesse  l'11  marzo ed il 26 febbraio 1996 dal tribunale di Roma, nei
 procedimenti civili vertenti tra Ceccacci Filippo e Scarabotti Gino e
 tra Condominio Lungomare degli Abruzzi, n. 28/C ed altri  e  Societa'
 nazionale  edile  Vittoria  ed altri, rispettivamente iscritti ai nn.
 917 e  1198  del  registro  ordinanze  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  nn.  39  e  44,  prima  serie speciale,
 dell'anno 1996;
   Udito nella camera di  consiglio  del  9  aprile  1997  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che  il  tribunale di Roma ha sollevato, con due distinte
 ordinanze emesse, rispettivamente, il 26 febbraio e l'11 marzo  1996,
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.
 3 e 24 della Costituzione, dell'art.  703  del  codice  di  procedura
 civile,  nella  parte  in  cui, in ragione di una lettura restrittiva
 imposta dall'eterogeneita' della  materia  cautelare  e  possessoria,
 escluderebbe  la  reclamabilita'  dei  provvedimenti   - concessivi e
 negativi - della tutela possessoria;
     che, a parere del  giudice  a  quo,  il  rinvio  al  procedimento
 cautelare  uniforme  contenuto  nella  norma  impugnata  non potrebbe
 essere riferito all'art. 669-terdecies  cod.  proc.  civ.,  che  tale
 reclamo prevede, con conseguente violazione degli evocati parametri;
   Considerato  che questa Corte ha gia' affermato la generale portata
 dell'istituto del reclamo nel nuovo procedimento cautelare, in quanto
 espressione del principio della revisio prioris instantiae e  la  sua
 conseguente,   piena  applicabilita'  ai  provvedimenti  con  cui  si
 conclude la fase sommaria del procedimento possessorio  (sentenza  n.
 501 del 1995 e ordinanze nn. 58, 124, 203 e 359 del 1996);
     che  e'  stato in particolare chiarito come la "selettivita'" del
 rinvio operato dall'art. 703 agli artt. 669-bis  e  seg.  cod.  proc.
 civ.  vada  intesa  nel  senso  dell'esclusione  di quelle sole norme
 incompatibili con il carattere del procedimento e  con  la  struttura
 bifasica in cui esso si articola;
     che  il  giudice  a  quo  non aggiunge argomenti nuovi rispetto a
 quelli a suo tempo esaminati, per  cui  la  questione  va  dichiarata
 manifestamente infondata;
   Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
 norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.